Calcio
Caso D'Agostino: una vicenda analoga capitò all'ex calciatore Ambrosi
Alla fine le due società per cui era stato tesserato l'attaccante durante l'anno pagarono solo un'ammenda
Andria - giovedì 22 gennaio 2015
18.00
Esiste un caso analogo a quello relativo al doppio tesseramento di Gaetano D'Agostino. Si tratta della vicenda dell'ormai ex giocatore Alessandro Ambrosi. Siamo intorno a marzo 2011 e l'attaccante era un tesserato del Roccasecca, società laziale che allora militava in Eccellenza. Nella prima parte delle stagione il calciatore aveva indossato, nella stessa serie, la maglia della Lupa Frascati (l'attuale Lupa Roma, ndr). Tuttavia gli organi competenti, analizzando tutte le documentazioni, aprirono un inchiesta sul presunto doppio tesseramento di Ambrosi, il quale risultava essere ancora presidente di una società giovanile.
Il tutto, nel dettaglio, iniziò quando la Commissione Tesseramenti della Figc si pronunciò sul verbale di assemblea, datato 15 settembre, che il calciatore aveva consegnato il 18 marzo 2011 per dimostrare di non essere più il numero uno della società giovanile Lofra. In tal caso l'organo competente ritenne valido il documento solo dal 17 marzo 2011. La questione, dunque, passò alla Procura Federale, la quale richiese alla Commissione Disciplinare 12 punti di penalizzazione per la Lupa Frascati e 8 per il Roccasecca, seguendo la regola che prevede un punto in meno per ogni gara disputata, irregolarmente, dall'eventuale tesserato. Inoltre furono richiesti 2 anni di squalifica al calciatore.
Il 23 aprile la Commissione Disciplinare Territoriale si espresse sulla vicenda e decretò 8 punti di penalizzazione alla Lupa Frascati, 3 al Roccasecca e 4 mesi di squalifica al calciatore. Inoltre alle due società vennero comminati rispettivamente 1500 e 1000 euro di ammenda. Il tutto, però, non terminò in tal modo: difatti la questione, dopo il ricorso delle due società, passò alla Commissione Disciplinare Nazionale, la quale si pronunciò il 12 maggio 2011 annullando la sentenza precedente e restituendo di fatto i punti precedentemente tolti alle due società.
La Commissione, nel dettaglio, osservò quanto segue:
«Occorre considerare che il primo Giudice ha evidenziato in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve, "in quanto esse – si cita testualmente – non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all'atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo". Medesima colpa di uguale natura era stata riscontrata dal primo Giudice in capo ai presidenti ed ai dirigenti delle due società "in quanto – si cita testualmente – gli accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società ove il calciatore era inserito ed i presidenti ritenevano pienamente affidabile l'elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale" (si noti al riguardo che l'Ambrosi era stato svincolato dalla società ASD Lupa Frascati e che il suo tesseramento per la società ASD Roccasecca T. San Tommaso, partecipante allo stesso campionato della Lupa Frascati, era avvenuto in seguito alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale degli svincoli suppletivi). In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che, nell'ottica della assoluta particolarità del caso in esame, può essere per ragioni di equità ricondotta nell'ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le società giusta la norma contenuta nell'art. 10 comma 6 CGS". Per questi motivi (la Commissione, ndr) accoglie per quanto di ragione i ricorsi e per l'effetto revoca la sanzione dei punti di penalizzazione in classifica alle Società ASD Lupa Frascati e ASD Roccasecca Terra San Tommaso confermando per il resto l'impugnata decisione».
La Fidelis Andria, dunque, seguendo questo caso potrebbe, il condizionale è d'obbligo, cavarsela con una semplice ammenda. C'è da sottolineare, comunque, che la Lupa Frascati era difesa dall'Avv. Chiacchio, stesso legale che sta seguendo la vicenda per conto degli azzurri.
(Twitter: @TuttoFidelis)
Il tutto, nel dettaglio, iniziò quando la Commissione Tesseramenti della Figc si pronunciò sul verbale di assemblea, datato 15 settembre, che il calciatore aveva consegnato il 18 marzo 2011 per dimostrare di non essere più il numero uno della società giovanile Lofra. In tal caso l'organo competente ritenne valido il documento solo dal 17 marzo 2011. La questione, dunque, passò alla Procura Federale, la quale richiese alla Commissione Disciplinare 12 punti di penalizzazione per la Lupa Frascati e 8 per il Roccasecca, seguendo la regola che prevede un punto in meno per ogni gara disputata, irregolarmente, dall'eventuale tesserato. Inoltre furono richiesti 2 anni di squalifica al calciatore.
Il 23 aprile la Commissione Disciplinare Territoriale si espresse sulla vicenda e decretò 8 punti di penalizzazione alla Lupa Frascati, 3 al Roccasecca e 4 mesi di squalifica al calciatore. Inoltre alle due società vennero comminati rispettivamente 1500 e 1000 euro di ammenda. Il tutto, però, non terminò in tal modo: difatti la questione, dopo il ricorso delle due società, passò alla Commissione Disciplinare Nazionale, la quale si pronunciò il 12 maggio 2011 annullando la sentenza precedente e restituendo di fatto i punti precedentemente tolti alle due società.
La Commissione, nel dettaglio, osservò quanto segue:
«Occorre considerare che il primo Giudice ha evidenziato in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve, "in quanto esse – si cita testualmente – non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all'atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo". Medesima colpa di uguale natura era stata riscontrata dal primo Giudice in capo ai presidenti ed ai dirigenti delle due società "in quanto – si cita testualmente – gli accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società ove il calciatore era inserito ed i presidenti ritenevano pienamente affidabile l'elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale" (si noti al riguardo che l'Ambrosi era stato svincolato dalla società ASD Lupa Frascati e che il suo tesseramento per la società ASD Roccasecca T. San Tommaso, partecipante allo stesso campionato della Lupa Frascati, era avvenuto in seguito alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale degli svincoli suppletivi). In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che, nell'ottica della assoluta particolarità del caso in esame, può essere per ragioni di equità ricondotta nell'ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le società giusta la norma contenuta nell'art. 10 comma 6 CGS". Per questi motivi (la Commissione, ndr) accoglie per quanto di ragione i ricorsi e per l'effetto revoca la sanzione dei punti di penalizzazione in classifica alle Società ASD Lupa Frascati e ASD Roccasecca Terra San Tommaso confermando per il resto l'impugnata decisione».
La Fidelis Andria, dunque, seguendo questo caso potrebbe, il condizionale è d'obbligo, cavarsela con una semplice ammenda. C'è da sottolineare, comunque, che la Lupa Frascati era difesa dall'Avv. Chiacchio, stesso legale che sta seguendo la vicenda per conto degli azzurri.
(Twitter: @TuttoFidelis)