Calcio
Caso D'Agostino: la Fidelis se la cava con un'ammenda
Inibiti Fiore, Lotito e Sipone. Solo quattro le gare contestate.
Andria - giovedì 12 marzo 2015
16.32
E fu così che si arrivò alla sentenza definitiva. La Fidelis Andria esce di scena dalla questione D'Agostino "solo" con una ammenda di € 3000, «per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva», e con l'inibizione di 20 giorni nei confronti di Francesco Fiore e Giuseppe Sipone, «per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sottoscritto dichiarazioni presentate all'arbitro attestanti la regolarità dei tesseramenti dei calciatori partecipanti a quattro gare di campionato, malgrado in dette partite il calciatore Gaetano D'Agostino risultasse irregolarmente tesserato» e di 30 giorni nei confronti di Francesco Lotito «per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, del combinato disposto di cui all'art. 21, ultimo comma, e 40, comma 4, delle NOIF, sottoscritto una richiesta di tesseramento in favore del calciatore Gaetano D'Agostino, senza accertarsi preventivamente della sussistenza di cause di incompatibilità stabilite dalle norme federali». Dunque le gare contestate, in cui il calciatore non era regolarmente tesserato, sono quattro e non sei.
La risoluzione del caso, per il club azzurro, è arrivato con l'attuazione della sanzione prevista dall'articolo 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva (simile al patteggiamento, ndr) che afferma nel primo comma che «I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura; Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il procuratore generale dello Sport» e nel secondo che «L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, sente a tal fine il Consiglio Federale. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare». Clicca qui per leggere il comunicato integrale della Federazione.
A breve, invece, dovrebbero esserci novità sulla posizione del calciatore che pare non abbia voluto avvalersi dell'articolo 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, come fatto dalla società federiciana.
La risoluzione del caso, per il club azzurro, è arrivato con l'attuazione della sanzione prevista dall'articolo 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva (simile al patteggiamento, ndr) che afferma nel primo comma che «I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura; Il Procuratore federale, prima di addivenire all'accordo, informa il procuratore generale dello Sport» e nel secondo che «L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, ove ritenga opportuno formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata, sente a tal fine il Consiglio Federale. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare». Clicca qui per leggere il comunicato integrale della Federazione.
A breve, invece, dovrebbero esserci novità sulla posizione del calciatore che pare non abbia voluto avvalersi dell'articolo 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, come fatto dalla società federiciana.