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Integratori alimentari: gli obblighi di chi vende; le tutele per chi compra

Come riconoscere la pubblicità ingannevole

Gli integratori alimentari, commercializzati propriamente come prodotti alimentari e presentati come tali, sono destinati ad integrare il normale regime dietetico e costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive (vitamine e minerali) o di altre sostanze aventi un'azione di tipo nutrizionale o fisiologico (amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale) sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate per la vendita in piccoli quantitativi unitari quali capsule, pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare, polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nell'ultimo anno in Italia si sono vendute 185 milioni di confezioni di integratori alimentari, per un valore di circa 2,6 miliardi di euro, con una crescita di circa il 7% rispetto ai numeri dello scorso anno, a conferma che si tratta di un settore che gode di piena salute ed è in costante crescita.

Il mercato degli integratori è molto fiorente soprattutto online e particolare attenzione deve essere prestata alle varie informazioni, false e prive di fondamento scientifico, rivolte a consumatori che risultano particolarmente vulnerabili, tramite internet, newsletter, direct mailing ovvero tramite call center.

La legge obbliga i produttori e i venditori di integratori alimentari a rispettare alcune regole riguardo sia alla composizione dei prodotti sia alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori sulle reali proprietà e sulle corrette modalità di assunzione. Le informazioni obbligatorie devono essere fornite al consumatore attraverso l'etichetta e le pagine web usate per la vendita online.

Per prima cosa la legge obbliga il produttore e il venditore a indicare chiaramente sull'etichetta che il prodotto è un integratore alimentare, per non rischiare che il consumatore lo confonda con un normale alimento o con un medicinale.

Le etichette e le pagine web devono inoltre indicare, oltre alle informazioni obbligatoriamente presenti in tutte le etichette alimentari:
  • il nome o la natura delle sostanze che caratterizzano l'integratore e che ne garantiscono l'effetto promesso;
  • l'indicazione chiara e non ingannevole dell'effetto nutritivo dell'integratore: ad esempio "favorisce l'equilibrio del peso corporeo";
  • la dose giornaliera raccomandata;
  • l'avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata;
  • l'indicazione espressa che gli integratori non sono sostituti di una dieta varia;
  • l'avvertenza di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini minori di tre anni di età.

È vietato indicare espressamente o suggerire che gli integratori sono indispensabili e che una dieta sana ed equilibrata non è sufficiente a garantire a ciascuno le sostanze nutritive di cui ha bisogno per stare in buona salute: ad esempio sarebbe ingannevole e vietata una pubblicità o un' etichetta che dovessero affermare che un'alimentazione equilibrata non fornisce il quantitativo necessario di calcio e che quindi è indispensabile assumere integratori per ottenerlo. È vietato anche indicare espressamente o suggerire che un integratore è in grado di curare o prevenire una malattia.

E' considerata ingannevole qualsiasi indicazione che attribuisca all'uso di integratori alimentari il conseguimento di risultati sicuri in relazione diretta alla composizione alimentare ovvero omettendo la necessità di cambiare abitudini e comportamenti in contrasto con l'esigenza sanitaria di promuovere un sano stile di vita per la tutela della salute. Inoltre, per quanto riguarda gli integratori propagandati, in qualunque modo, come coadiuvanti in regimi dietetici ipocalorici volti alla riduzione di peso, non è permesso alcun riferimento ai tempi e alla quantità di perdita di peso conseguenti al relativo impiego e, in ogni caso, il messaggio deve richiamare la necessità di seguire una dieta adeguata, rimuovendo stili di vita troppo sedentari.

Non appare difficile comprendere, ad esempio, la decisione di ingannevolezza adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione ad un messaggio volto a provocare un trattamento dimagrante in cui si legge «perdete almeno 4 chili e una taglia alla settimana, naturalmente e senza sforzo», oltre a riferire di test e sperimentazioni condotte con successo su persone che non erano mai riuscite a dimagrire con i metodi tradizionali, riportando una testimonianza fotografica inverificabile, in quanto il consumatore sarebbe indotto ad affidarsi esclusivamente al prodotto reclamizzato senza osservare un regime alimentare dietetico adeguato o ricorrere a verifiche medico-specialistiche, con possibile pregiudizio per la propria salute.

La commercializzazione di integratori alimentari è subordinata ad una procedura di notifica di etichetta al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 7 d.lgs 111/92, ai fini della valutazione della conformità nutrizionale sulla base di lavori scientifici e dell'eventuale ritiro o sequestro. Se il Ministero approva il prodotto, questo viene inserito in un apposito elenco, il Registro nazionale degli integratori alimentari, consultabile liberamente online dal sito del Ministero. Ciascun consumatore o rivenditore può quindi verificare se un prodotto è legale o meno, così da evitare truffe e danni alla salute per il consumatore e sanzioni per il rivenditore.
  • integratori alimentari
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