Attualità
Un tavolo di conciliazione per i piccoli azionisti della Popolare di Bari
Le proposte delle Associazioni dei consumatori al nuovo CdA dell'istituto di credito
Andria - domenica 22 novembre 2020
Comunicato Stampa
Sono trascorse ormai diverse settimane dall'insediamento del nuovo Cda della Banca Popolare di Bari ed oggi, più che mai, risulta necessario che la Banca riprenda il rapporto con i suoi azionisti traditi. Presupposto di ogni rapporto, ancor più di credito, è l'esistenza di un rapporto di fiducia fra banca e cliente, rapporto che ad oggi, per molti risparmiatori, almeno per coloro che hanno avviato azioni giudiziarie contro la BPB appare decisamente compromesso.
Ad oggi, infatti, svariate sono le ragioni giuridiche, oltre che etiche, a supporto degli azionisti: 1) le delibere sanzionatorie della Consob del 2018 che hanno accertato che la banca ha venduto le proprie azioni in violazione di tante norme regolamentari e di legge. Le sentenze della Corte di Appello di Bari del settembre 2019 che hanno confermato la correttezza delle censure e delle sanzioni inflitte dalla Consob, 3I verbali di ispezione di Banca d'Italia che hanno individuato irregolarità talmente gravi, da sfociare nella procedura di Amministrazione Straordinaria del dicembre 2019,Le indagini e le richieste di rinvio a giudizio della Procura Penale di Bari, relative alle ipotesi di falsificazione dei bilanci della banca e dei prospetti informativi rilasciati in sede di aumento di capitale. Tante decisioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie che, in maniera ben motivata, stanno condannando la Banca a restituire gli importi originariamente investiti dai piccoli azionisti, a causa degli inadempimenti della banca in sede di vendita delle azioni (per vizi di forma, o per violazione di obblighi informativi, o per inadeguatezza del profilo di rischio del cliente, o per eccesso di concentrazione).
Per questa ragione, Confconsumatori, Adusbef, Assoconsum, Assoutenti e Lega Consumatori Bari, hanno presentato al nuovo CDA la proposta di istituire un Tavolo di conciliazione che operi sulla falsariga di precedenti tavoli, attivati da altre banche, inerenti le vicende: Parmalat, My Way e For You, Lehmann Brothers, caso diamanti, Fondo Obelisco di Poste, regolamenti e tavoli che così come proposti hanno prodotto ottimi risultati conciliativi. Da questo punto di vista non si comprende perchè BPB potrebbe sottrarsi a tali proposte, che, come detto, ottimi risultati hanno prodotto in passato. SINTESI DEL REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE
La procedura di conciliazione è aperta a tutti coloro che abbiano già avviato un procedimento nei confronti della banca, anche solo con un reclamo o una domanda di mediazione.
La Commissione di conciliazione è formata da un rappresentante della Banca e da un membro dell'Associazione dei Consumatori rappresentativa del Socio, all'uopo designato, ovvero da un rappresentante individuato dal socio. I componenti della Commissione di conciliazione designati dalle Associazioni non percepiranno alcuna indennità o rimborso dalla banca, per qualsivoglia titolo e ragione.
All'esito di ogni riunione, verrà redatto, a cura della Segreteria, un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e che conterrà, per ciascuna controversia trattata: a) un'eventuale proposta transattiva oppure b) il rigetto della domanda.
Con la sottoscrizione dell'accordo transattivo, il risparmiatore/socio si dichiara soddisfatto e dichiara di non aver più nulla a che pretendere nei confronti della Banca
Per favorire la formazione di soluzioni condivise ed ottimizzare i tempi di lavoro, le controversie oggetto della procedura di conciliazione, tenuto conto degli elementi emersi a seguito dell'istruttoria, saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, cumulabili tra loro.
4.2 FASCE
1) FASCIA A (criticità rilevante) – Appartengono a tale fascia le controversie contrassegnate da vizi gravi tali da determinare la nullità o l'invalidità del rapporto controverso. A puro titolo indicativo si elencano mancanza contratto quadro e/o contratti non firmati, età e condizioni mediche del risparmiatore non compatibile con l'operazione finanziaria, decisione dell'ACF favorevole all'utente, accertata incongruità del profilo di rischio; accertata incongruità con la pregressa tipologia degli investimenti e dell'entità del patrimonio depositato presso le banche per quanto concerne strumenti illiquidi, utilizzo di capitale proprio per riacquisto azioni (operazioni "baciate"), CTU favorevole ottenuta in giudizio. Costituiscono aggravante delle circostanze summenzionate e motivo di priorità nell'esame della domanda: la perdita/contrazione/riduzione capacità lavorativa/reddito e la presenza di patologie fisiche del cliente riconosciute dalla struttura pubblica o da medico specialista. Per tale fascia la possibilità di indennizzo può arrivare fino a un massimo del 90% dell'importo originariamente investito per acquistare le azioni/obbligazioni convertibili, acquistate nell'ultimo decennio antecedente alla prima costituzione in mora, sempre al netto di: - dividendi e cedole percepiti in forza delle azioni, obbligazioni, obbligazioni subordinate 30.12.21, acquistate; controvalore delle azioni gratuite percepite a seguito dell'aumento di capitale del luglio 2020; - eventuale Fondo di solidarietà percepito.
2) FASCIA B (criticità limitata) – Appartengono a tale fascia i contratti contrassegnati da eventuali vizi idonei a determinare il risarcimento del danno in favore dell'utente, seppure a titolo parziale. A puro titolo indicativo si elencano violazione generica dei doveri informativi, violazione generica norme sul collocamento (conflitto interessi, omessa informativa titolo illiquido, ecc.) presunte assicurazioni ricevute di poter estinguere l'operazione in qualsiasi momento senza perdita o oneri di attualizzazione (titoli da cassetto), presunta mancata o carente illustrazione del prodotto e della sua natura illiquida; presunta errata valutazione delle capacità di rimborso; prezzo di vendita non adeguato al dato reale, misselling e switching da titoli a basso rischio. Costituiscono anche in questo caso aggravante delle circostanze summenzionate e motivo di priorità nell'esame della domanda: la perdita/contrazione/riduzione capacità lavorativa/reddito e la presenza di patologie fisiche del cliente riconosciute dalla struttura pubblica o da medico specialista. Per tale fascia la possibilità di indennizzo può arrivare fino a un massimo del 50% dell'importo originariamente investito per acquistare le azioni/obbligazioni convertibili, acquistate nell'ultimo decennio antecedente alla prima costituzione in mora, sempre al netto di: - dividendi e cedole percepiti in forza delle azioni, obbligazioni, obbligazioni subordinate 30.12.21, acquistate; controvalore delle azioni gratuite percepite a seguito dell'aumento di capitale del luglio 2020; - eventuale Fondo di solidarietà percepito
3) FASCIA C) (SOLIDARIETÀ) – Appartengono a tale fascia i soggetti caratterizzati da:
a) stato di disoccupazione (per tale intendendosi, ai sensi della Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019 ("Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019") la situazione di coloro che, dal 30 marzo 2019, rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. "DID") e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 2) sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.);
b) grave patologia che necessiti di beni e/o cure di prima necessità (che colpisca il Socio o parenti indicati nello stato di famiglia);
c) grave difficoltà economica accertata, dovuta alternativamente a:
(i) cessazione/liquidazione o sospensione attività imprenditoriale o professionale avvenuta;
(ii) riduzione dei ricavi calcolata sulla base dei medesimi parametri previsti dalla legislazione emergenziale per la concessione di indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
(iii) accesso alle integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro previsti dalla legislazione emergenziale);
(iv) situazione ISEE attestata a partire dal 1° gennaio 2020, pari o inferiore ad Euro 100.000,00.
Ad oggi, infatti, svariate sono le ragioni giuridiche, oltre che etiche, a supporto degli azionisti: 1) le delibere sanzionatorie della Consob del 2018 che hanno accertato che la banca ha venduto le proprie azioni in violazione di tante norme regolamentari e di legge. Le sentenze della Corte di Appello di Bari del settembre 2019 che hanno confermato la correttezza delle censure e delle sanzioni inflitte dalla Consob, 3I verbali di ispezione di Banca d'Italia che hanno individuato irregolarità talmente gravi, da sfociare nella procedura di Amministrazione Straordinaria del dicembre 2019,Le indagini e le richieste di rinvio a giudizio della Procura Penale di Bari, relative alle ipotesi di falsificazione dei bilanci della banca e dei prospetti informativi rilasciati in sede di aumento di capitale. Tante decisioni dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie che, in maniera ben motivata, stanno condannando la Banca a restituire gli importi originariamente investiti dai piccoli azionisti, a causa degli inadempimenti della banca in sede di vendita delle azioni (per vizi di forma, o per violazione di obblighi informativi, o per inadeguatezza del profilo di rischio del cliente, o per eccesso di concentrazione).
Per questa ragione, Confconsumatori, Adusbef, Assoconsum, Assoutenti e Lega Consumatori Bari, hanno presentato al nuovo CDA la proposta di istituire un Tavolo di conciliazione che operi sulla falsariga di precedenti tavoli, attivati da altre banche, inerenti le vicende: Parmalat, My Way e For You, Lehmann Brothers, caso diamanti, Fondo Obelisco di Poste, regolamenti e tavoli che così come proposti hanno prodotto ottimi risultati conciliativi. Da questo punto di vista non si comprende perchè BPB potrebbe sottrarsi a tali proposte, che, come detto, ottimi risultati hanno prodotto in passato.
L'obiettivo, anche in questo caso, è quello di ristorare i risparmiatori, deflazionare il sistema giudiziario e restiruire fiducia al sistema creditizio. In tal senso indichiamo anche alcuni passaggi chiave del regolamento proposto alla banca.
Confidiamo, da ultimo, dichiara l'avv. Laudadio che tali proposte vengano accolte e che si dia il via, il prima possibile ad un confronto con la banca, confronto che da sempre le associazioni hanno cercato in termini propositivi e costruttivi.
La procedura di conciliazione è aperta a tutti coloro che abbiano già avviato un procedimento nei confronti della banca, anche solo con un reclamo o una domanda di mediazione.
La Commissione di conciliazione è formata da un rappresentante della Banca e da un membro dell'Associazione dei Consumatori rappresentativa del Socio, all'uopo designato, ovvero da un rappresentante individuato dal socio. I componenti della Commissione di conciliazione designati dalle Associazioni non percepiranno alcuna indennità o rimborso dalla banca, per qualsivoglia titolo e ragione.
All'esito di ogni riunione, verrà redatto, a cura della Segreteria, un verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e che conterrà, per ciascuna controversia trattata: a) un'eventuale proposta transattiva oppure b) il rigetto della domanda.
Con la sottoscrizione dell'accordo transattivo, il risparmiatore/socio si dichiara soddisfatto e dichiara di non aver più nulla a che pretendere nei confronti della Banca
Per favorire la formazione di soluzioni condivise ed ottimizzare i tempi di lavoro, le controversie oggetto della procedura di conciliazione, tenuto conto degli elementi emersi a seguito dell'istruttoria, saranno valutate sulla base dei seguenti criteri, cumulabili tra loro.
4.2 FASCE
1) FASCIA A (criticità rilevante) – Appartengono a tale fascia le controversie contrassegnate da vizi gravi tali da determinare la nullità o l'invalidità del rapporto controverso. A puro titolo indicativo si elencano mancanza contratto quadro e/o contratti non firmati, età e condizioni mediche del risparmiatore non compatibile con l'operazione finanziaria, decisione dell'ACF favorevole all'utente, accertata incongruità del profilo di rischio; accertata incongruità con la pregressa tipologia degli investimenti e dell'entità del patrimonio depositato presso le banche per quanto concerne strumenti illiquidi, utilizzo di capitale proprio per riacquisto azioni (operazioni "baciate"), CTU favorevole ottenuta in giudizio. Costituiscono aggravante delle circostanze summenzionate e motivo di priorità nell'esame della domanda: la perdita/contrazione/riduzione capacità lavorativa/reddito e la presenza di patologie fisiche del cliente riconosciute dalla struttura pubblica o da medico specialista. Per tale fascia la possibilità di indennizzo può arrivare fino a un massimo del 90% dell'importo originariamente investito per acquistare le azioni/obbligazioni convertibili, acquistate nell'ultimo decennio antecedente alla prima costituzione in mora, sempre al netto di: - dividendi e cedole percepiti in forza delle azioni, obbligazioni, obbligazioni subordinate 30.12.21, acquistate; controvalore delle azioni gratuite percepite a seguito dell'aumento di capitale del luglio 2020; - eventuale Fondo di solidarietà percepito.
2) FASCIA B (criticità limitata) – Appartengono a tale fascia i contratti contrassegnati da eventuali vizi idonei a determinare il risarcimento del danno in favore dell'utente, seppure a titolo parziale. A puro titolo indicativo si elencano violazione generica dei doveri informativi, violazione generica norme sul collocamento (conflitto interessi, omessa informativa titolo illiquido, ecc.) presunte assicurazioni ricevute di poter estinguere l'operazione in qualsiasi momento senza perdita o oneri di attualizzazione (titoli da cassetto), presunta mancata o carente illustrazione del prodotto e della sua natura illiquida; presunta errata valutazione delle capacità di rimborso; prezzo di vendita non adeguato al dato reale, misselling e switching da titoli a basso rischio. Costituiscono anche in questo caso aggravante delle circostanze summenzionate e motivo di priorità nell'esame della domanda: la perdita/contrazione/riduzione capacità lavorativa/reddito e la presenza di patologie fisiche del cliente riconosciute dalla struttura pubblica o da medico specialista. Per tale fascia la possibilità di indennizzo può arrivare fino a un massimo del 50% dell'importo originariamente investito per acquistare le azioni/obbligazioni convertibili, acquistate nell'ultimo decennio antecedente alla prima costituzione in mora, sempre al netto di: - dividendi e cedole percepiti in forza delle azioni, obbligazioni, obbligazioni subordinate 30.12.21, acquistate; controvalore delle azioni gratuite percepite a seguito dell'aumento di capitale del luglio 2020; - eventuale Fondo di solidarietà percepito
3) FASCIA C) (SOLIDARIETÀ) – Appartengono a tale fascia i soggetti caratterizzati da:
a) stato di disoccupazione (per tale intendendosi, ai sensi della Circolare ANPAL n.1 del 23 luglio 2019 ("Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019") la situazione di coloro che, dal 30 marzo 2019, rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. "DID") e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: 1) non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; 2) sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.);
b) grave patologia che necessiti di beni e/o cure di prima necessità (che colpisca il Socio o parenti indicati nello stato di famiglia);
c) grave difficoltà economica accertata, dovuta alternativamente a:
(i) cessazione/liquidazione o sospensione attività imprenditoriale o professionale avvenuta;
(ii) riduzione dei ricavi calcolata sulla base dei medesimi parametri previsti dalla legislazione emergenziale per la concessione di indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
(iii) accesso alle integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro previsti dalla legislazione emergenziale);
(iv) situazione ISEE attestata a partire dal 1° gennaio 2020, pari o inferiore ad Euro 100.000,00.
Per tale fascia la possibilità di indennizzo può arrivare fino a un massimo del 40% dell'importo originariamente investito per acquistare le azioni/obbligazioni convertibili, acquistate nell'ultimo decennio antecedente alla prima costituzione in mora. Non si tiene conto – per tale fascia - dei dividendi o cedole già eventualmente percepite