Vita di città
Un sexy shop in un condominio, si può?.......bè sì!
Uno dei tanti quesiti su cui devono cimentarsi gli amministratori di condominio
BAT - giovedì 26 ottobre 2017
Nell'ambito dell'attività di formazione e di aggiornamento che l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari -ANACI- della provincia Bat ha posto in essere a favore dei suoi iscritti, vi è anche una interessante e costante informazione giuridica su questioni e temi di stretta attualità.
Abbiamo quindi pensato di pubblicare una di queste problematiche, particolarmente "curiosa", trattata nel corso dell'attività svolta dagli Amministratori di Condominio.
"Può aprirsi un sexy shop in un condominio?"
La legge tutela l'iniziativa economica privata. Questo significa che, *se non ci sono particolari restrizioni* poste dalla legge, *ciascuno è libero di aprire il negozio che preferisce* all'interno dell'immobile acquistato o preso in fitto. Se lo Stato non può intervenire a dettare limiti, tantomeno può farlo il condominio, a meno che sia previsto diversamente nel regolamento approvato all'unanimità. *Solo il consenso di tutti i condomini può infatti interferire nel diritto di ciascuno dei proprietari di decidere cosa fare all'interno delle proprie quattro mura*. Il divieto, peraltro, deve essere specifico.
Ad esempio, dal divieto di svolgere attività rumorose non si può argomentare il divieto di aprire un bed and breakfast o un negozio; dal divieto di non aprire locali commerciali che possano pregiudicare la sicurezza dei condomini non si può desumere il divieto di aprire un sexy shop.
Come infatti ha chiarito, con tre diverse e interessanti sentenze, il tribunale di Bergamo, l'utilizzazione di un immobile quale sexy shop sito nel cortile interno di un condominio non comporta di per sé una destinazione suscettibile di arrecare molestie o fastidi pregiudizievoli per il condominio o per i singoli condomini, né un uso tale da comportare una lesione al decoro e alla tranquillità dell'edificio.
Quindi, solo un regolamento condominiale approvato all'unanimità potrebbe vietare l'apertura di un sexy shop.
L'unanimità può essere raggiunta in due modi:
- con votazione in assemblea di tutti i condomini (cosiddetto «regolamento assembleare»);
- con approvazione del regolamento di condominio all'atto dell'acquisto dell'appartamento, dinanzi al notaio, eseguita da tutti i condomini anche se in momenti diversi (cosiddetto «regolamento contrattuale»).
In assenza del divieto, bisognerebbe invece dimostrare concretamente come l'apertura del sexy shop possa recare molestie, disturbo o degrado.
Tribunale di Bergamo 13/06/1997 – 13/09/1995 – 13/01/1995
A tal proposito il TAR Lombardia con sentenza del 7 maggio 2014, n. 480 ha accolto, il ricorso di una società che gestisce sexy-shop, considerando troppo rigide le norme adottate dal consiglio comunale per regolamentare il settore della distribuzione. l giudice amministrativo ha considerato eccessivo il limite imposto dal Comune all'apertura del pornoshop, nel centro storico, rendendo illegittimo il no alla Scia presentata dal negozio.
Abbiamo quindi pensato di pubblicare una di queste problematiche, particolarmente "curiosa", trattata nel corso dell'attività svolta dagli Amministratori di Condominio.
"Può aprirsi un sexy shop in un condominio?"
La legge tutela l'iniziativa economica privata. Questo significa che, *se non ci sono particolari restrizioni* poste dalla legge, *ciascuno è libero di aprire il negozio che preferisce* all'interno dell'immobile acquistato o preso in fitto. Se lo Stato non può intervenire a dettare limiti, tantomeno può farlo il condominio, a meno che sia previsto diversamente nel regolamento approvato all'unanimità. *Solo il consenso di tutti i condomini può infatti interferire nel diritto di ciascuno dei proprietari di decidere cosa fare all'interno delle proprie quattro mura*. Il divieto, peraltro, deve essere specifico.
Ad esempio, dal divieto di svolgere attività rumorose non si può argomentare il divieto di aprire un bed and breakfast o un negozio; dal divieto di non aprire locali commerciali che possano pregiudicare la sicurezza dei condomini non si può desumere il divieto di aprire un sexy shop.
Come infatti ha chiarito, con tre diverse e interessanti sentenze, il tribunale di Bergamo, l'utilizzazione di un immobile quale sexy shop sito nel cortile interno di un condominio non comporta di per sé una destinazione suscettibile di arrecare molestie o fastidi pregiudizievoli per il condominio o per i singoli condomini, né un uso tale da comportare una lesione al decoro e alla tranquillità dell'edificio.
Quindi, solo un regolamento condominiale approvato all'unanimità potrebbe vietare l'apertura di un sexy shop.
L'unanimità può essere raggiunta in due modi:
- con votazione in assemblea di tutti i condomini (cosiddetto «regolamento assembleare»);
- con approvazione del regolamento di condominio all'atto dell'acquisto dell'appartamento, dinanzi al notaio, eseguita da tutti i condomini anche se in momenti diversi (cosiddetto «regolamento contrattuale»).
In assenza del divieto, bisognerebbe invece dimostrare concretamente come l'apertura del sexy shop possa recare molestie, disturbo o degrado.
Tribunale di Bergamo 13/06/1997 – 13/09/1995 – 13/01/1995
A tal proposito il TAR Lombardia con sentenza del 7 maggio 2014, n. 480 ha accolto, il ricorso di una società che gestisce sexy-shop, considerando troppo rigide le norme adottate dal consiglio comunale per regolamentare il settore della distribuzione. l giudice amministrativo ha considerato eccessivo il limite imposto dal Comune all'apertura del pornoshop, nel centro storico, rendendo illegittimo il no alla Scia presentata dal negozio.