Bruciature sterpaglie
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Enti locali

Un'ordinanza sindacale per la bruciatura di sfalci e potature vegetali

Miscioscia: «Ci adoperiamo per trovare soluzioni a delle possibili criticità»

E' l'ordinanza sindacale n.440 dello scorso 8 agosto ad intervenire sulla tradizionale pratica della bruciatura dei residui vegetali rivenienti da sfalci e potature di origine agricola stabilendone la combustione controllata, anche al fine di evitare alcune delle malattie più note carico di alcune piante. Per esempio per l'olivo la zeuzera pyrina, la cecidomia o la xylella fastidiosa. Per la vite il mal dell'esca. La combustione, quindi, va preferita alla stessa trinciatura dei residui che, se da un lato permette un apporto di sostanza organica al terreno, dall'altra potrebbe favorire l'aumento di determinate fitopatie aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere all'uso di mezzi chimici.

Alla luce dunque di alcune direttive CE di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali, della deliberazione della Giunta regionale pugliese 29 ottobre 2013, n. 2023 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo",della necessità di ottenere un'applicazione uniforme sul territorio comunale della normativa vigente e di assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi, il Sindaco ha ordinato che "paglia, sfalci, residui vegetali rivenienti da potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, proveniente dalla manutenzione di orti, giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C. debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne mettano in pericolo la salute pubblica. L'ordinanza stabilisce che, in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell'art. 185 del Decreto 152/2006, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante l'utilizzo di apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate,non costituendo attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e dunque non presenta profili di illegalità.

«Con questa ordinanza - spiega l'assessore alle Attività Produttive, Benedetto Miscioscia - ci adoperiamo per consentire la soluzione anche di queste possibili criticità legate agli scarti vegetali e alle potature, soprattutto alla luce di quel che sta avvenendo in alcune aree del Salento per gli attacchi di xylella fastidiosa agli oliveti. Tutti gli agricoltori, attendendosi alle regole previste dall'ordinanza, contribuiscono così alla prevenzione di fenomeni che, appunto, possono compromettere il lavoro agricolo di intere generazioni».
La combustione controllata dei residui va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
  • le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
  • durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o, di diversa persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e/o braci;
  • la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona interessata dal focolaio tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
  • la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
  • possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 (tre) metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
  • l'operazione deve svolgersi in giornate caratterizzate dall'assenza di forte vento e, preferibilmente, umide;
  • nelle aree agricole adiacenti ai boschi o, ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
  • nelle fasce adiacenti autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 50 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
  • le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
  • in caso di necessità ed in presenza di residui in quantità diversa da quelli indicati al punto 1, l'attività di combustione deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune o al Corpo Forestale dello Stato, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione;
  • nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione Puglia la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;
  • il Comune di Andria, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di dispone il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.
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