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Territorio

Cassazione: più responsabilità per i gestori dei locali con musica

Risponde penalmente il titolare del locale degli schiamazzi e delle sgommate dei veicoli dei clienti

E' una di quelle sentenza della Corte di Cassazione che farà discutere e che provocherà non pochi problemi circa la sua applicazione, soprattutto per i rilievi sanzionatori che comporta.

Il supremo organo della giustizia ordinaria ha infatti sancito che "Penalmente risponde il titolare del locale degli schiamazzi e delle sgommate di auto e moto dei clienti. I rumori davanti al discobar vanno oltre le normali modalità di esercizio dell'attività già rumorosa per natura: il gestore deve quindi indurre gli utenti a servirsi del parcheggio, lo stridio degli pneumatici disturba la quiete dei vicini".

Come dicevamo una decisione particolarmente innovatrice. In pratica, per la Cassazione è direttamente responsabile, anche in sede penale, il titolare di un locale in cui si suona musica che deve rispondere del reato di disturbo della quiete pubblica in conseguenza degli schiamazzi dei clienti e delle sgommate di auto e moto davanti al proprio pubblico esercizio fino a tarda notte, se non dimostra di aver preso adeguate misure per far cessare o drasticamente diminuire le molestie.

Questo assunto è infatti contenuto nella sentenza n. 2.2142/17, pubblicata l'8 maggio dalla Suprema Corte che ha ricordato come il gestore sia titolare di una posizione di garanzia rispetto alle emissioni sonore prodotte, mentre il vociare degli avventori all'esterno rappresenta una situazione che va oltre le normali modalità di esercizio dell'attività che è di per sé rumorosa. E peraltro, non è sufficiente per l'esercente l'aver dimostrato di aver predisposto un parcheggio apposito per l'esercizio, ma bisogna indurre i clienti a servirsene. Nella fattispecie, i giudici della terza sezione penale hanno confermato una condanna da ritenesi pesante, perché ad un mese e dieci giorni di arresto per l'imprenditore colpevole dei reati di cui agli articoli 81, 40 comma 2 e 659 Cp, unificati dal vincolo della continuazione.

Per gli "ermellini rossi" (come vengono indicati i giudici della massimo magistratura ordinaria), gli estremi di cui al reato di "disturbo del riposo delle persone" - e non una semplice violazione amministrativa di cui all'art. 10 comma 2 della L. 447/95 (cd "Legge quadro sull'inquinamento acustico") - sono integrati anche nell'ottica del più garantista dei tre orientamenti giurisprudenziali in materia perché «gli schiamazzi e i rumori prodotti dagli avventori non sono quelli prodotti, ordinariamente, da un qualunque esercizio in cui si somministrino cibi e bevande e nel quale vengano tenuti servizi di intrattenimento musicale, quanto piuttosto a situazioni eccedenti le normali modalità di esercizio dell'attività intrinsicamente rumorosa».

E la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto in capo al titolare, l'esistenza di una posizione di garanzia cui è collegato l'obbligo giuridico di evitare il frastuono degli avventori in questo modo configurandosi gli elementi strutturali propri delle fattispecie omissive improprie, i cosiddetti «reati commissivi mediante omissione».

Una rilevante decisione giurisdizionale che d'ora innanzi dovrà essere tenuta in debito conto anche per quanto riguarda quello che accade frequentemente nei luoghi in cui si svolge la nostra comune movida.
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