Enti locali
Sindacati e Comune di Andria: rapporto complesso, nuova protesta
CGIL FP: «Una nuova delibera a discapito dei dipendenti approvata e non discussa»
Andria - lunedì 7 dicembre 2015
9.31
Sono Michele Tedesco, Liana Abbascia e Luigi Marzano per la Funzione Pubblica della CGIL a prendere carta e penna ed a scrivere nuovamente al comune di Andria dopo l'approvazione, da parte della Giunta Comunale, dei contenuti della relazione del Prof. Tamassia, incaricato dall'ente di verificare i fondi incentivanti del personale comunale dopo i vari decreti governativi. «Vista la delibera pubblicata all'albo pretorio, restiamo ancora una volta allibiti dal fatto che, dopo aver avanzato molteplici richieste scritte e verbali per conoscere i contenuti della relazione del Prof. Tamassia prima che diventasse atto definitivo, come volevasi dimostrare, riscontra che la stessa è già diventata provvedimento di Giunta Municipale» scrivono dalla CGIL.
«Innanzitutto la relazione si riferisce solo alla verifica dei fondi incentivanti per il personale non dirigenziale, quando, invece, la delibera d'indirizzo n. 243/2014 di G. M., in ottemperanza alla legge n. 68/2014, esplicita l'obbligo di revisione dei fondi incentivanti sia dei dirigenti che del personale. Come mai questa omissione? Come mai il dirigente ad interim al personale affida al prof. Tamassia solo l'attività di ricostruzione dei fondi incentivanti del personale non dirigente, come si rileva dalla determinazione dirigenziale n. 4718 del 30.12.2014 (tale determina, si badi bene, era già stata segnalata dalla scrivente, per essere stata in gran parte fotocopiata da una convenzione tra il suddetto Professore ed il Comune di Ancona). Come mai si chiede un recupero nel 2015 a rivalersi sul fondo 2014, di un indebito del fondo 2004, ed invece, tale indebito non è previsto come compensazione degli anni successivi, esempio anno 2005, che è stato di molte inferiore a quello ordinariamente spettante, come rilevato dall'esperto Professor Tamassia?Inoltre, si evidenzia che i recuperi di un'indebita costituzione sono richiesti solo per tre anni, mentre per tutti gli altri anni (2005-2009), in cui le indebite costituzioni sono invece favorevoli ai dipendenti, questo non avviene. La logica vorrebbe che si effettuassero le compensazioni del caso, con un'auspicabile ri-liquidazione della produttività degli anni scorsi per i dipendenti, di tutte le somme erroneamente non conteggiate nella formazione dei fondi per gli anni di riferimento».
Tante le domande non ancora, però, terminate: «Altresì, come mai il fondo 2010 che è stato ricalcolato in 2.221,568,35 € a fronte di un utilizzo approvato dall'Ente di 2.122,568,35 €? Questo significa che è emersa una minore consistenza del fondo il cui ricalcolo è favorevole al personale che vanta quindi un credito pari a 99.321,20 €. Stranamente tale credito non viene contabilizzato adducendo motivazioni non condivisibili poiché la norma prescrive di non conteggiare i residui anni pregressi che per il 2010 (con riferimento al 2009) ammontano a € 63,083,90 e non anche le somme ricalcolate rivenienti da una minora consistenza a causa di un errore nella formazione del fondo pari a € 99.321,20. Saremmo curiosi di sapere perché se il ricalcolo dei fondi è favorevole all'Ente si chiede la restituzione da parte dei dipendenti, mentre se favorevole ai dipendenti il Comune non ha lo stesso obbligo? In virtù dei rilievi precedenti, con un po' di buonsenso, il fondo da prendere in considerazione per l'anno 2010 è quello ricalcolato dal Prof. Tamassia, in quanto ordinariamente spettante (come enunciato dall'articolo 9 della legge 122/2010), ed è da ritenersi come tetto massimo per gli anni 2011/2012/2013 e 2014, e non già quello erroneamente approvato ed utilizzato dall'ente per l'anno 2010. Inoltre, con riferimento al recupero dell'indebito 2012, si ritiene che applicando la medesima considerazione del giusto fondo come adottato per l'anno 2010, si avrebbero riflessi positivi anche sull'anno 2012 e successivi, tali da trasformare l'indebito di € 42.513,73 in credito di oltre 50.000,00 €. Infine, a causa del mancato rispetto del patto di stabilità, che comporterà per l'anno 2015 un mancato finanziamento, il fondo delle risorse variabili per svariate centinaia di migliaia di euro, sarebbe auspicabile che, gli eventuali indebiti da recuperare, siano spostati su altre annualità. Per tutto quanto sopra riportato, si chiede la revoca in autotutela della succitata delibera oltre a un incontro urgente di delegazione trattante, al fine di diradare i dubbi, le perplessità e le nebbie che tale provvedimento genera».
«Innanzitutto la relazione si riferisce solo alla verifica dei fondi incentivanti per il personale non dirigenziale, quando, invece, la delibera d'indirizzo n. 243/2014 di G. M., in ottemperanza alla legge n. 68/2014, esplicita l'obbligo di revisione dei fondi incentivanti sia dei dirigenti che del personale. Come mai questa omissione? Come mai il dirigente ad interim al personale affida al prof. Tamassia solo l'attività di ricostruzione dei fondi incentivanti del personale non dirigente, come si rileva dalla determinazione dirigenziale n. 4718 del 30.12.2014 (tale determina, si badi bene, era già stata segnalata dalla scrivente, per essere stata in gran parte fotocopiata da una convenzione tra il suddetto Professore ed il Comune di Ancona). Come mai si chiede un recupero nel 2015 a rivalersi sul fondo 2014, di un indebito del fondo 2004, ed invece, tale indebito non è previsto come compensazione degli anni successivi, esempio anno 2005, che è stato di molte inferiore a quello ordinariamente spettante, come rilevato dall'esperto Professor Tamassia?Inoltre, si evidenzia che i recuperi di un'indebita costituzione sono richiesti solo per tre anni, mentre per tutti gli altri anni (2005-2009), in cui le indebite costituzioni sono invece favorevoli ai dipendenti, questo non avviene. La logica vorrebbe che si effettuassero le compensazioni del caso, con un'auspicabile ri-liquidazione della produttività degli anni scorsi per i dipendenti, di tutte le somme erroneamente non conteggiate nella formazione dei fondi per gli anni di riferimento».
Tante le domande non ancora, però, terminate: «Altresì, come mai il fondo 2010 che è stato ricalcolato in 2.221,568,35 € a fronte di un utilizzo approvato dall'Ente di 2.122,568,35 €? Questo significa che è emersa una minore consistenza del fondo il cui ricalcolo è favorevole al personale che vanta quindi un credito pari a 99.321,20 €. Stranamente tale credito non viene contabilizzato adducendo motivazioni non condivisibili poiché la norma prescrive di non conteggiare i residui anni pregressi che per il 2010 (con riferimento al 2009) ammontano a € 63,083,90 e non anche le somme ricalcolate rivenienti da una minora consistenza a causa di un errore nella formazione del fondo pari a € 99.321,20. Saremmo curiosi di sapere perché se il ricalcolo dei fondi è favorevole all'Ente si chiede la restituzione da parte dei dipendenti, mentre se favorevole ai dipendenti il Comune non ha lo stesso obbligo? In virtù dei rilievi precedenti, con un po' di buonsenso, il fondo da prendere in considerazione per l'anno 2010 è quello ricalcolato dal Prof. Tamassia, in quanto ordinariamente spettante (come enunciato dall'articolo 9 della legge 122/2010), ed è da ritenersi come tetto massimo per gli anni 2011/2012/2013 e 2014, e non già quello erroneamente approvato ed utilizzato dall'ente per l'anno 2010. Inoltre, con riferimento al recupero dell'indebito 2012, si ritiene che applicando la medesima considerazione del giusto fondo come adottato per l'anno 2010, si avrebbero riflessi positivi anche sull'anno 2012 e successivi, tali da trasformare l'indebito di € 42.513,73 in credito di oltre 50.000,00 €. Infine, a causa del mancato rispetto del patto di stabilità, che comporterà per l'anno 2015 un mancato finanziamento, il fondo delle risorse variabili per svariate centinaia di migliaia di euro, sarebbe auspicabile che, gli eventuali indebiti da recuperare, siano spostati su altre annualità. Per tutto quanto sopra riportato, si chiede la revoca in autotutela della succitata delibera oltre a un incontro urgente di delegazione trattante, al fine di diradare i dubbi, le perplessità e le nebbie che tale provvedimento genera».