Associazioni
Scatta la “rottamazione” delle cartelle esattoriali
Ecco tutto ciò che c’è da sapere, l’Adoc di Andria fa chiarezza
Andria - martedì 8 novembre 2016
12.25
Operazione "rottamazione cartelle esattoriali". Tutti gli uffici di Equitalia presenti sul territorio dovranno mettere a disposizione i moduli per richiedere la «definizione agevolata». Ma l'invio della domanda potrà essere fatto anche con una semplice e-mail o con la Pec, la posta certificata.
A fare chiarezza sulle procedure è l'Associazione dei Consumatori Adoc di Andria che interviene a mettere ordine su alcuni aspetti riguardanti il tanto discusso provvedimento.
«Attenzione, però, qualche modifica potrebbe ancora essere possibile: proprio questa settimana la commissione Bilancio della Camera esaminerà le proposte di modifica al decreto, che prevedono tra l'altro un allungamento del periodo di rateizzazione», spiegano dall'Adoc.
L'adesione. Parte dal 7 novembre e dovrà essere fatta entro il 23 gennaio. Sul modulo di adesione, che ha il codice 'DA1' i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia (e i relativi "carichi") per le quali chiedono la definizione agevolata, definendo la modalità di pagamento che potrà essere effettuata in unica soluzione o dilazionata in un massimo di quattro rate, l'ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018. Nel caso in cui vi fossero eventuali giudizi pendenti occorre rinunciare.
La rottamazione vale per tutte le "cartelle" esattoriali. La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. In pratica potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari. La norma riguarda i ruoli relativi agli anni 2000-2015. Sarà possibile usufruire dello «sconto» anche per l'Iva, ma solo se l'imposta non riguarda il pagamento all'importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste. Anche su questo potrebbero arrivare novità con la possibilità dei singoli comuni di non permettere la rottamazione.
«Dopo l'adesione, ed entro il 24 aprile, Equitalia dovrà comunicare a chi ha aderito l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Unitamente all'adesione saranno inviati anche i relativi bollettini».
Al momento sono previste solo quattro rate. Ma in parlamento il dibattito è aperto per un allungamento del periodo, fino a tutto il 2018. Al momento le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un'unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
«Attenzione però – spiegano dall'associazione – il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la "rottamazione" e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il versamento della "cartella scontata" potrà essere fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare direttamente agli sportelli Equitalia. Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla "definizione agevolata". In questo caso l'importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Mentre le sanzioni e gli interessi già pagati non si potranno recuperare. Per coloro che invece hanno una rateazione in corso: chi aderisce si bloccano le rate concordate; la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata, quindi vanno versate le eventuali rate in cadenza quest'anno fino a tutto dicembre. Inoltre per aderire, il contribuente, dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie o ai tribunali. In pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le "azioni esecutive" del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate».
A fare chiarezza sulle procedure è l'Associazione dei Consumatori Adoc di Andria che interviene a mettere ordine su alcuni aspetti riguardanti il tanto discusso provvedimento.
«Attenzione, però, qualche modifica potrebbe ancora essere possibile: proprio questa settimana la commissione Bilancio della Camera esaminerà le proposte di modifica al decreto, che prevedono tra l'altro un allungamento del periodo di rateizzazione», spiegano dall'Adoc.
L'adesione. Parte dal 7 novembre e dovrà essere fatta entro il 23 gennaio. Sul modulo di adesione, che ha il codice 'DA1' i contribuenti, dopo essersi identificati, devono indicare le cartelle Equitalia (e i relativi "carichi") per le quali chiedono la definizione agevolata, definendo la modalità di pagamento che potrà essere effettuata in unica soluzione o dilazionata in un massimo di quattro rate, l'ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018. Nel caso in cui vi fossero eventuali giudizi pendenti occorre rinunciare.
La rottamazione vale per tutte le "cartelle" esattoriali. La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. In pratica potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari. La norma riguarda i ruoli relativi agli anni 2000-2015. Sarà possibile usufruire dello «sconto» anche per l'Iva, ma solo se l'imposta non riguarda il pagamento all'importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste. Anche su questo potrebbero arrivare novità con la possibilità dei singoli comuni di non permettere la rottamazione.
«Dopo l'adesione, ed entro il 24 aprile, Equitalia dovrà comunicare a chi ha aderito l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Unitamente all'adesione saranno inviati anche i relativi bollettini».
Al momento sono previste solo quattro rate. Ma in parlamento il dibattito è aperto per un allungamento del periodo, fino a tutto il 2018. Al momento le prime due rate saranno pari ciascuna ad un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un'unica soluzione. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.
«Attenzione però – spiegano dall'associazione – il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la "rottamazione" e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, il versamento della "cartella scontata" potrà essere fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare direttamente agli sportelli Equitalia. Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla "definizione agevolata". In questo caso l'importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Mentre le sanzioni e gli interessi già pagati non si potranno recuperare. Per coloro che invece hanno una rateazione in corso: chi aderisce si bloccano le rate concordate; la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata, quindi vanno versate le eventuali rate in cadenza quest'anno fino a tutto dicembre. Inoltre per aderire, il contribuente, dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie o ai tribunali. In pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le "azioni esecutive" del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate».