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Puglia zona rossa rafforzata: ecco cosa si può fare e cosa no

Emanato il provvedimento in vigore dal 27 marzo fino al 6 aprile

Puglia in zona rossa rafforzata con misure, regole e divieti ancora più stringenti per arginare i contagi di Coronavirus. E' l'ordinanza emanata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, in vigore dal 27 marzo fino al 6 aprile.

Ecco cosa si può fare e cosa no.

- Nei divieti di apertura sono ricomprese anche le attività di commercio all'ingrosso?

No, l'ordinanza 88/2021 non riguarda le attività di commercio all'ingrosso.

- La chiusura delle attività di commercio al dettaglio riguarda anche le attività di somministrazione?

No, le attività (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) disciplinate dall'art. 46 del DPCM e dall'art. 3 dell'Ordinanza, sono diverse dalle attività commerciali (disciplinate dall'art. 45 del DPCM e dall'art. 2 dell'Ordinanza) e, quindi, NON sono soggette agli obblighi di chiusura stabiliti dall'articolo 2 dell'Ordinanza. Queste attività quindi possono effettuare asporto e domicilio e, dalle 18, se potevano già effettuarlo in virtù del vigente DPCM, possono effettuare asporto solo con prenotazione, anche il 28 marzo, il 4 e 5 aprile 2021. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

- Cosa si deve intendere per "generi alimentari"?

Utilizzando l'elencazione dell'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021, per attività di vendita di generi alimentari si intende:
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari (codici ATECO: 47.2)
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli.

- I pubblici esercizi possono continuare a effettuare l'asporto?

L'attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art. 46, co.2), continua a essere consentito dalle 05.00 alle 18.00. Dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l'asporto con le modalità prescritte dall'articolo 3 co.1 dell'ordinanza 88 ("tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti").
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA), invece, l'asporto continua a essere consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

- L'asporto è consentito solo con prenotazione dalle 18 in poi?

Sì, dalle 18.00 alle 22.00 è consentito l'asporto con le modalità prescritte dall'articolo 3 co.1 dell'ordinanza 88 ("tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono ed a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti").
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, invece, l'asporto continua ad essere consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

- Nelle giornate del 28 marzo, 4 e 5 aprile gli esercizi con somministrazione possono restare aperti con asporto?

Le attività (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) disciplinate dall'art. 46 del DPCM e dall'art. 3 dell'Ordinanza, sono diverse dalle attività commerciali (disciplinate dall'art.45 del DPCM e dall'art. 2 dell'Ordinanza) e, quindi, NON sono soggette agli obblighi di chiusura stabiliti dall'articolo 2 dell'Ordinanza. Queste attività quindi possono effettuare domicilio e asporto e, dalle 18, se potevano già effettuarlo in virtù del vigente DPCM, possono effettuare asporto solo con prenotazione, anche il 28 marzo, il 4 e 5 aprile 2021. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, invece, l'asporto continua a essere consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

- Anche le librerie possono restare aperte al pari delle edicole?

No, sono si tratta di attività con codici ATECO differenti.

- Le attività che, per effetto dell'Ordinanza, sono sospese nei giorni delle Palme, Pasqua e Lunedì dell'Angelo possono effettuare comunque consegna a domicilio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

- È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?

Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.

- Può un'azienda di vendita di genere alimentari all'ingrosso e al dettaglio ricevere e scaricare merce nella giornata del 28 marzo quand'anche l'attività di vendita è sospesa - come da ordinanza - e in funzione della riapertura del lunedì successivo 29 marzo?

L'ordinanza 88/2021 non riguarda le attività di commercio all'ingrosso. L'articolo 2 dell'Ordinanza (limitazione orario di vendita e sospensione attività il 28 marzo, il 4 e il 5 aprile) è riferito esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all'articolo 45 del DPCM 2 marzo (e quindi alle attività di cui all'allegato 23 del medesimo DPCM 2 marzo).
  • michele emiliano
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