Attualità
Pubblicata l’ordinanza comunale contro i botti
Previste sanzioni amministrative e penali
Andria - lunedì 30 dicembre 2024
13.59
Pubblicata l'ordinanza contro i botti firmata dal sindaco Giovanna Bruno. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, riguarda alcune categorie di fuochi d'artificio. Il divieto é partito dallo scorso 28 dicembre e sarà in vigore fino al prossimo 01 gennaio 2025 compreso. L'ordinanza, di seguito allegata nella sua forma integrale, vuole prevenire tutti gli episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica, danni o lesioni a persone o animali, oltreché il danneggiamento a beni mobili e immobili mediante la deflagrazione di specifiche categorie di petardi e simili artifici esplosivi.
Rilevato che tra le categorie più esposte a rischi in relazione all'incontrollato impiego di prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo, il sindaco con l'ordinanza n. 427 dispone il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati, di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2024 ed il 1° gennaio 2025 a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo; il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo; il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo "razzo" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza; il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta; il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l'uso di dette aree per l'utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza; il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 28/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00; i trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d'artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.
Le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.
27-12-2024_ord_00427_27-12-2024
Rilevato che tra le categorie più esposte a rischi in relazione all'incontrollato impiego di prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela, soprattutto di tipo preventivo, il sindaco con l'ordinanza n. 427 dispone il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati, di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre 2024 ed il 1° gennaio 2025 a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo; il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2024 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo; il divieto di cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo "razzo" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nulla osta del Questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza; il divieto di cessione a qualsiasi titolo o di utilizzo in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 di fuochi di categoria F1 e superiori, e ai minori di anni 18, relativamente ai fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta; il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chiunque l'uso di dette aree per l'utilizzo degli spari vietati dalla presente ordinanza; il divieto di impiego, nei luoghi pubblici e privati a partire dal 28/12/2024 e fino a tutto il 01/01/2025, di articoli pirotecnici teatrali, nonché di altri articoli pirotecnici, per scopi diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge.
Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00; i trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P., artt.17 co. 2 e 57 del R.D. 773/1931 T.U.LL.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra, e fatta salva la concorrenza di ulteriori violazioni di diverse disposizioni di legge, conseguirà il sequestro dei fuochi d'artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita, come da disciplina di settore.
Le violazioni alla presente ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.
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