Enti locali
Pastore (USB): "Illegittima la trattenuta del 2,5% sul TFR a carico dei lavoratori pubblici assunti dal 2001"
Ormai sono numerose le sentenze giurisprudenziali a favore di questa dibattuta vicenda
Andria - lunedì 8 ottobre 2018
9.39
"In settimana potrebbe arrivare una svolta positiva per tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 2000 e destinati ad una liquidazione finale fortemente e inferiore rispetto a chi opera nel settore privato".
Lo fa sapere il Segretario aziendale USB, dott. Marco Pastore: "Mercoledì prossimo, 10 ottobre, infatti, la Consulta si esprimerà sulla causa promossa dal tribunale di Perugia con ordinanza del 25 aprile 2017 sulla questione della legittimità costituzionale dell'art. 26, c. 19 della legge 448/98, relativa all'accordo collettivo nazionale quadro firmato dai sindacati confederali del 29 luglio 1999 e del conseguente art. 1, c. 3 del DPCM 20 dicembre 1999 che giustifica tale trattenuta a titolo di rivalsa con una evidente discriminazione rispetto a quanto prescrive l'art. 2120 del Codice civile per il settore privato.
Confermata la giurisprudenza favorevole sulla illegittima trattenuta del 2,5% per il TFR a carico dei giovani assunti con decorrenza 01/01/2001.
La prima sentenza favorevole è del Tribunale di Roma (che ormai nel lontano 2013 ha riconosciuto indebito il prelievo del 2,5% dello stipendio di decine di "giovani" dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha disposto la restituzione delle trattenute effettuate ed una pesante condanna alle spese legali), successivamente molti tribunali hanno riconosciuto indebito il prelievo condannando l'Amministrazione alle spese.
Il Tribunale di Roma ha ripetuto in più pronunce (ma non è il solo) il principio che "la riduzione dello stipendio del personale assoggettato al regime del T.F.R. nella corrispondente misura del 2,5% non trova alcuna giustificazione", riduzione che, peraltro, "non è recuperata dal corrispondente incremento contributivo ai fini previdenziali e dall'applicazione delle norme sul T.F.R. che ovviamente non comporta una modifica dello stipendio erogato in misura ridotta" e determina "un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro".
Il Tribunale di Milano ha condannato il Comune di Trezzano sul Naviglio alla restituzione della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione mensile applicata ai propri dipendenti in regime di trattamento di fine rapporto (TFR).
La sentenza del Giudice del Lavoro lombardo, depositata l'11 marzo 2016, conferma l'orientamento seguito da molte altre corti di merito di tutta Italia, in attuazione dei principi sanciti alla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2012, poi confermata dalla sentenza n. 244/2014.
In questo periodo l'Aran si è limitato a pubblicare le sentenze negative sul tema, in modo da scoraggiare i lavoratori del pubblico impiego assunti dopo il 2000 a chiedere l'interruzione della trattenuta del TFR a seguito della diffida messa a disposizione dal nostro sindacato. Sorvolando sulle tante sentenze di tenore opposto. Ma la cosa più sorprendente è che l'Aran non proferisce parola sulla pendenza in Corte costituzionale della legittimità della trattenuta a titolo di rivalsa per garantire la parità retributiva del 2,5% sul TFR. Se la Consulta ci darà ragione, chi ricorrerà in tribunale otterrà la quota a partire dai cinque anni precedenti la diffida.
Su uno stipendio di 2.000 euro mensili lordi, ad esempio, il lavoratore che ha subito la trattenuta ha diritto a un risarcimento di 40 euro per ogni mese di retribuzione" conclude la nota del segretario aziendale U.S.B., dott. Marco Pastore.
Lo fa sapere il Segretario aziendale USB, dott. Marco Pastore: "Mercoledì prossimo, 10 ottobre, infatti, la Consulta si esprimerà sulla causa promossa dal tribunale di Perugia con ordinanza del 25 aprile 2017 sulla questione della legittimità costituzionale dell'art. 26, c. 19 della legge 448/98, relativa all'accordo collettivo nazionale quadro firmato dai sindacati confederali del 29 luglio 1999 e del conseguente art. 1, c. 3 del DPCM 20 dicembre 1999 che giustifica tale trattenuta a titolo di rivalsa con una evidente discriminazione rispetto a quanto prescrive l'art. 2120 del Codice civile per il settore privato.
Confermata la giurisprudenza favorevole sulla illegittima trattenuta del 2,5% per il TFR a carico dei giovani assunti con decorrenza 01/01/2001.
La prima sentenza favorevole è del Tribunale di Roma (che ormai nel lontano 2013 ha riconosciuto indebito il prelievo del 2,5% dello stipendio di decine di "giovani" dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha disposto la restituzione delle trattenute effettuate ed una pesante condanna alle spese legali), successivamente molti tribunali hanno riconosciuto indebito il prelievo condannando l'Amministrazione alle spese.
Il Tribunale di Roma ha ripetuto in più pronunce (ma non è il solo) il principio che "la riduzione dello stipendio del personale assoggettato al regime del T.F.R. nella corrispondente misura del 2,5% non trova alcuna giustificazione", riduzione che, peraltro, "non è recuperata dal corrispondente incremento contributivo ai fini previdenziali e dall'applicazione delle norme sul T.F.R. che ovviamente non comporta una modifica dello stipendio erogato in misura ridotta" e determina "un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro".
Il Tribunale di Milano ha condannato il Comune di Trezzano sul Naviglio alla restituzione della trattenuta del 2,5% sulla retribuzione mensile applicata ai propri dipendenti in regime di trattamento di fine rapporto (TFR).
La sentenza del Giudice del Lavoro lombardo, depositata l'11 marzo 2016, conferma l'orientamento seguito da molte altre corti di merito di tutta Italia, in attuazione dei principi sanciti alla Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2012, poi confermata dalla sentenza n. 244/2014.
In questo periodo l'Aran si è limitato a pubblicare le sentenze negative sul tema, in modo da scoraggiare i lavoratori del pubblico impiego assunti dopo il 2000 a chiedere l'interruzione della trattenuta del TFR a seguito della diffida messa a disposizione dal nostro sindacato. Sorvolando sulle tante sentenze di tenore opposto. Ma la cosa più sorprendente è che l'Aran non proferisce parola sulla pendenza in Corte costituzionale della legittimità della trattenuta a titolo di rivalsa per garantire la parità retributiva del 2,5% sul TFR. Se la Consulta ci darà ragione, chi ricorrerà in tribunale otterrà la quota a partire dai cinque anni precedenti la diffida.
Su uno stipendio di 2.000 euro mensili lordi, ad esempio, il lavoratore che ha subito la trattenuta ha diritto a un risarcimento di 40 euro per ogni mese di retribuzione" conclude la nota del segretario aziendale U.S.B., dott. Marco Pastore.