Enti locali
Niente spari o botti per la fine dell'anno: firmata l'ordinanza
Divieto dalle 20 del 31 dicembre sino alle 7 del 1 gennaio 2016
Andria - lunedì 28 dicembre 2015
9.39
E' stata firmata nella mattinata di oggi l'ordinanza sindacale che vieta qualsiasi tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico dalle ore 20 del 31 dicembre 2015 alle ore 7 del 1 gennaio 2016. L'ordinanza nasce dall'accoglimento, seppur parziale, della nota pervenuta da parte della sezione andriese dell'OIPA il 9 dicembre scorso, con la quale si sollecitava l'emissione dell'apposita ordinanza che vietasse proprio l'esplosione di fuochi nel periodo natalizio visto anche il pericolo per gli animali e per i bambini.
Il divieto, tuttavia, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, giunge solo per la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio. Il divieto è naturalmente esteso all'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza, oltre al divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori ed a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3. Nell'ordinanza, infine, si legge anche come il divieto sia esteso a tutti coloro hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza. Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Il divieto, tuttavia, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, giunge solo per la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio. Il divieto è naturalmente esteso all'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza, oltre al divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori ed a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3. Nell'ordinanza, infine, si legge anche come il divieto sia esteso a tutti coloro hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similari, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza. Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.