Associazioni
Nessun contributo ambientale è dovuto per l'olio extra vergine d'oliva
Copagri Puglia fuga ogni allarmismo tra i produttori agricoli
Puglia - venerdì 21 luglio 2017
Comunicato Stampa
L'olio extravergine d'oliva è sempre escluso dal pagamento del contributo ambientale Conoe previsto dal primo luglio per gli oli e grassi vegetali esausti. A fare chiarezza, fugando ogni dubbio, su questa nuova tassa sugli oli grassi che ha generato allarmismo negli operatori agricoli è la Copagri Puglia con una nota tecnica redatta dal direttore regionale della confederazione dei produttori agricoli pugliesi.
"La norma dell'art. 10 della legge 154/2016 – spiega Alfonso Guerra – prevede alcune esclusioni dall'applicazione del contributo per tipologia di oli e grassi o perché sotto una determinata soglia quantitativa.
In particolare l'olio extravergine di oliva è sempre escluso indipendentemente dalla confezione; gli oli di oliva vergine ed oli di oliva in confezioni fino a 5 l; altri oli vegetali in confezioni fino ad 1 l; grassi animali e vegetali in confezioni fino a 500 g; oli e grassi DOP e IGP (e prodotti con questi conservati); oli e grassi e prodotti con questi conservati, oggetto di vendita diretta da parte di imprese agricole.
Dall'elenco dei prodotti esclusi – afferma il direttore della Copagri Puglia – risulta evidente che per l'olio extra vergine di oliva, se non vi sono lavorazioni che generano rifiuti (si pensi alla produzioni di prodotti sottolio), il contributo non è mai dovuto. Infine anche la sansa, che è un sottoprodotto derivante dalla molitura delle olive, resta anch'essa esclusa dall'assoggettamento del contributo in quanto non rientra nella tipologia di olii grassi indicati nella norma".
"La norma dell'art. 10 della legge 154/2016 – spiega Alfonso Guerra – prevede alcune esclusioni dall'applicazione del contributo per tipologia di oli e grassi o perché sotto una determinata soglia quantitativa.
In particolare l'olio extravergine di oliva è sempre escluso indipendentemente dalla confezione; gli oli di oliva vergine ed oli di oliva in confezioni fino a 5 l; altri oli vegetali in confezioni fino ad 1 l; grassi animali e vegetali in confezioni fino a 500 g; oli e grassi DOP e IGP (e prodotti con questi conservati); oli e grassi e prodotti con questi conservati, oggetto di vendita diretta da parte di imprese agricole.
Dall'elenco dei prodotti esclusi – afferma il direttore della Copagri Puglia – risulta evidente che per l'olio extra vergine di oliva, se non vi sono lavorazioni che generano rifiuti (si pensi alla produzioni di prodotti sottolio), il contributo non è mai dovuto. Infine anche la sansa, che è un sottoprodotto derivante dalla molitura delle olive, resta anch'essa esclusa dall'assoggettamento del contributo in quanto non rientra nella tipologia di olii grassi indicati nella norma".