Cronaca
Molestie sulla rete: condanna penale per chi utilizza un nickname falso
Pubblicata due giorni fa la sentenza della Cassazione che integra il reato di sostituzione di persona
Italia - venerdì 28 febbraio 2014
10.05
Può essere condannato penalmente ai sensi dell'articolo 494 del Codice Penale colui che utilizza l'utenza telefonica con uno pseudonimo collegato a un nome di fantasia per molestare un'altra persona.
Per la Cassazione penale, infatti, il reato di sostituzione di persona è stato integrato della condotta di chi, utilizzando un nickname che rimanda al nominativo di una persona inesistente, occulta la sua identità per molestare, tramite messaggi in chat, alcuni destinatari inseriti nella sua "black list". A stabilirlo la sentenza n. 9391 pubblicata due giorni fa, il 26 febbraio che, Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", porta all'attenzione del pubblico per invitare a fare attenzione ed evitare che un comportamento ricorrente da quando si sono diffuse chat, messaggerie istantanee e social network sia ripetuto per le conseguenze spesso sottovalutate che possono macchiare la propria fedina penale.
I giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte, hanno infatti, rigettato il ricorso di un'imputata già condannata dalla Corte d'appello di Palermo per il reato di cui all'articolo 494 del codice penale per avere, al fine di commettere reato di molestia e disturbo alle persone, indotto in errore una persona, utilizzando un nickname di fantasia.
Il giudice dell'appello aveva evidenziato come lo pseudonimo virtuale fosse intestato a una società di intrattenimento telefonico presso cui aveva lavorato l'imputata nel periodo contestato e rinviava a generalità fittizie.
Dato il sempre maggiore utilizzo di tecnologie informatiche, si evince il bisogno di creare un codice etico di comportamento che tuteli gli utenti di chat lines e soprattutto forum.
Questa sentenza dovrebbe allarmare, finalmente, gli smanettoni del pc che giudicano,denigrano e criticano sotto mentite spoglie e con l'uso di nomi fasulli.
Per la Cassazione penale, infatti, il reato di sostituzione di persona è stato integrato della condotta di chi, utilizzando un nickname che rimanda al nominativo di una persona inesistente, occulta la sua identità per molestare, tramite messaggi in chat, alcuni destinatari inseriti nella sua "black list". A stabilirlo la sentenza n. 9391 pubblicata due giorni fa, il 26 febbraio che, Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", porta all'attenzione del pubblico per invitare a fare attenzione ed evitare che un comportamento ricorrente da quando si sono diffuse chat, messaggerie istantanee e social network sia ripetuto per le conseguenze spesso sottovalutate che possono macchiare la propria fedina penale.
I giudici della quinta sezione penale della Suprema Corte, hanno infatti, rigettato il ricorso di un'imputata già condannata dalla Corte d'appello di Palermo per il reato di cui all'articolo 494 del codice penale per avere, al fine di commettere reato di molestia e disturbo alle persone, indotto in errore una persona, utilizzando un nickname di fantasia.
Il giudice dell'appello aveva evidenziato come lo pseudonimo virtuale fosse intestato a una società di intrattenimento telefonico presso cui aveva lavorato l'imputata nel periodo contestato e rinviava a generalità fittizie.
Dato il sempre maggiore utilizzo di tecnologie informatiche, si evince il bisogno di creare un codice etico di comportamento che tuteli gli utenti di chat lines e soprattutto forum.
Questa sentenza dovrebbe allarmare, finalmente, gli smanettoni del pc che giudicano,denigrano e criticano sotto mentite spoglie e con l'uso di nomi fasulli.