Bandi e Concorsi
La Regione Puglia riesaminerà i progetti di "Principi Attivi" 2008
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato di gennaio scorso arriva la decisione. Nominata la commissione giudicante si riscriverà la graduatoria
Andria - sabato 27 aprile 2013
17.05
Graduatorie poste in discussione e da riscrivere: è quanto scritto nel documento di presa d'atto della Regione Puglia della decisione del Consiglio di Stato dello scorso 16 gennaio sul Bando di Concorso "Principi Attivi" del 2008. Il tutto è stato pubblicato tre giorni fa sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 e la nostra testata se ne è occupata ampiamente già il 23 gennaio a pochi giorni dalla sentenza («Principi Attivi»: graduatorie del 2008 nulle per il Consiglio di Stato). Ora arriva la replica definitiva della Regione Puglia che provvederà al riesame di tutti i progetti presentati in quell'annata del 2008, nel primo dei tre bandi di Principi Attivi, con la nuova nomina della commissione appena effettuata ed identica a quella di cinque anni fa con una sola sostituzione.
Cosa è accaduto è presto detto: in pratica il TAR di Lecce nel 2009 aveva già annullato le graduatorie relative al bando che aveva visto la partecipazione di circa 1500 progetti di cui 305 finanziati. Il 16 gennaio, poi, dopo i vari ricorsi della Regione Puglia, il deposito della sentenza del Consiglio di Stato che conferma nella sua totalità quanto già stabilito dal TAR in merito al ricorso presentato da due giovani pugliesi, il cui progetto fu escluso dai finanziamenti. Le due sentenze, riconoscono le ragioni dei due giovani e, difatti, respingono le argomentazioni proposte dalla Regione. In particolare la sentenza parla di impossibilità di introdurre un sottocriterio di valutazione non indicato già ex ante nel bando. Ed è proprio quello che è accaduto nel bando del 2008 che, con riferimento al criterio «qualità dell'idea progettuale», vide introdotto, in fase di valutazione, un ulteriore elemento di giudizio «valutazione complessiva sull'idea (efficacia)», non ricavabile nell'articolo 4 del bando stesso. Il TAR quindi dice: «Costituisce un principio cardine delle procedure concorsuali (...), quello secondo cui, (...), le decisioni adottate dalla commissione valutativa sono illegittime se modificano i criteri definiti nel bando, ovvero se contengono elementi che, se fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzarne il contenuto».
Ora la commissione dovrà tener conto esclusivamente caratteristiche del gruppo informale, qualità dell'idea progettuale, innovatività dell'idea progettuale, contributo allo sviluppo locale e/o regionale, follow up. Situazione complessa e complicata anche per i 305 progetti finanziati che potrebbero veder rivoluzionata la graduatoria con soluzioni tutte da immaginare per far sì che siano rispettate appieno le sentenze ed il diritto degli appellanti, ma che anche i vincitori vengano tutelati poichè le attività, in molti casi, sono già state ampiamente terminate o chiuse. Tanti anche i progetti ammessi a finanziamento od esclusi della Città di Andria.
Cosa è accaduto è presto detto: in pratica il TAR di Lecce nel 2009 aveva già annullato le graduatorie relative al bando che aveva visto la partecipazione di circa 1500 progetti di cui 305 finanziati. Il 16 gennaio, poi, dopo i vari ricorsi della Regione Puglia, il deposito della sentenza del Consiglio di Stato che conferma nella sua totalità quanto già stabilito dal TAR in merito al ricorso presentato da due giovani pugliesi, il cui progetto fu escluso dai finanziamenti. Le due sentenze, riconoscono le ragioni dei due giovani e, difatti, respingono le argomentazioni proposte dalla Regione. In particolare la sentenza parla di impossibilità di introdurre un sottocriterio di valutazione non indicato già ex ante nel bando. Ed è proprio quello che è accaduto nel bando del 2008 che, con riferimento al criterio «qualità dell'idea progettuale», vide introdotto, in fase di valutazione, un ulteriore elemento di giudizio «valutazione complessiva sull'idea (efficacia)», non ricavabile nell'articolo 4 del bando stesso. Il TAR quindi dice: «Costituisce un principio cardine delle procedure concorsuali (...), quello secondo cui, (...), le decisioni adottate dalla commissione valutativa sono illegittime se modificano i criteri definiti nel bando, ovvero se contengono elementi che, se fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzarne il contenuto».
Ora la commissione dovrà tener conto esclusivamente caratteristiche del gruppo informale, qualità dell'idea progettuale, innovatività dell'idea progettuale, contributo allo sviluppo locale e/o regionale, follow up. Situazione complessa e complicata anche per i 305 progetti finanziati che potrebbero veder rivoluzionata la graduatoria con soluzioni tutte da immaginare per far sì che siano rispettate appieno le sentenze ed il diritto degli appellanti, ma che anche i vincitori vengano tutelati poichè le attività, in molti casi, sono già state ampiamente terminate o chiuse. Tanti anche i progetti ammessi a finanziamento od esclusi della Città di Andria.