Territorio
Imu Agricola: ad Andria esenzione totale per i coltivatori diretti
Sbrogliata la matassa legislativa da un Consiglio dei Ministri
Andria - domenica 25 gennaio 2015
9.54
Andria rientra tra i comuni parzialmente montani che potranno beneficiare dei nuovi criteri applicati alla tanto contestata Imu agricola montana. E' stato un Consiglio dei Ministri straordinario a correggere il pasticcio legislativo su cui, praticamente tutti i Comuni d'Italia, si sono ribellati. Riscritti i criteri per il pagamento e riscritta soprattutto la platea degli esenti. Si passa da poco meno di 1500 comuni a 3456 comuni mentre per altri 655 vi sarà un'esenzione parziale. In pratica, con questa decisione, tutti i comuni montani non dovranno pagare l'Imu sui terreni agricoli. Per tutti gli altri è stato deciso un ulteriore slittamento dei pagamenti, questa volta l'ultimo, al 10 febbraio.
Il parametro altimetrico adottato per l'imposta 2014, prevedeva negli ormai vecchi criteri, l'altezza della sede del municipio come unica caratteristica da prendere in esame per il conferimento di comune montano o meno. Questo criterio non avrebbe tenuto conto delle peculiarità territoriali, caratteristica principale dell'Italia, e l'applicazione del tributo prevedeva, un'esenzione in modo indifferenziato, solo per i terreni montani al di sopra di 600 metri d'altitudine; esenti, invece, quelli coltivati da imprenditori agricoli professionisti e coltivatori diretti tra i 600 metri e i 281 metri d'altitudine, mentre al di sotto erano tutti tenuti all'intero versamento.
I nuovi criteri, invece, fissano tra i parametri principali, che almeno l'80% del territorio comunale sia posto sopra i 600 metri di altitudine. Questi terreni saranno completamente esentati. Ma saranno pure esentati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani dagli elenchi Istat. Tutti gli altri dovranno invece pagare. Anche se la nota di palazzo Chigi precisa che "per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Mef del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dei criteri sopra elencati".
Il parametro altimetrico adottato per l'imposta 2014, prevedeva negli ormai vecchi criteri, l'altezza della sede del municipio come unica caratteristica da prendere in esame per il conferimento di comune montano o meno. Questo criterio non avrebbe tenuto conto delle peculiarità territoriali, caratteristica principale dell'Italia, e l'applicazione del tributo prevedeva, un'esenzione in modo indifferenziato, solo per i terreni montani al di sopra di 600 metri d'altitudine; esenti, invece, quelli coltivati da imprenditori agricoli professionisti e coltivatori diretti tra i 600 metri e i 281 metri d'altitudine, mentre al di sotto erano tutti tenuti all'intero versamento.
I nuovi criteri, invece, fissano tra i parametri principali, che almeno l'80% del territorio comunale sia posto sopra i 600 metri di altitudine. Questi terreni saranno completamente esentati. Ma saranno pure esentati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e ubicati nei comuni classificati come parzialmente montani dagli elenchi Istat. Tutti gli altri dovranno invece pagare. Anche se la nota di palazzo Chigi precisa che "per l'anno 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Mef del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dei criteri sopra elencati".