Enti locali
Il Tar Puglia sui dehors decide per la rimozione di quelli di corso Cavour e piazza Imbriani
Respinta la sospensiva chiesta da cinque esercenti attività commerciali
Andria - giovedì 14 novembre 2019
21.10
Con propria ordinanza pubblicata in data odierna, giovedì 14 novembre, il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, sezione terza, ha respinto la richiesta di sospensiva, chiesta da cinque esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (4 in corso Cavour e 1 in piazza Imbriani) che avevano impugnato, chiedendone l'annullamento, gli atti con i quali il Comune -difeso dal responsabile dell'Avvocatura comunale, l'avv. Beppe De Candia- aveva disposto la diffida alla rimozione immediata delle strutture abusivamente installate sull'area esterna al loro esercizio pubblico. Contestato il verbale di accertamento della occupazione abusiva, con applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ed il provvedimento di diniego della domanda di occupazione di suolo pubblico.
Il giudice amministrativo non ha ritenuto dunque sussistente il periculum in mora "giacchè la diffida gravata si limita a preannunziare l'adozione della successiva sanzione consistente nella sospensione dell'attività di pubblico esercizio", e ritenuto che la stessa rimozione delle opere abusive "non possa che risolversi in una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che, allo stato, non risulta comminata e che andrebbe comunque contestata innanzi al giudice ordinario".
Dunque la diffida a rimuovere le strutture è efficace e si può procedere alla relativa esecuzione. Il Tar ha poi fissato al 18 novembre 2020 la data della udienza pubblica per l'esame del merito del ricorso.
Il giudice amministrativo non ha ritenuto dunque sussistente il periculum in mora "giacchè la diffida gravata si limita a preannunziare l'adozione della successiva sanzione consistente nella sospensione dell'attività di pubblico esercizio", e ritenuto che la stessa rimozione delle opere abusive "non possa che risolversi in una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che, allo stato, non risulta comminata e che andrebbe comunque contestata innanzi al giudice ordinario".
Dunque la diffida a rimuovere le strutture è efficace e si può procedere alla relativa esecuzione. Il Tar ha poi fissato al 18 novembre 2020 la data della udienza pubblica per l'esame del merito del ricorso.