Cronaca
Finanziamento società andriesi, in due assolti dalle accuse di concorso in usura bancaria e truffa
Tribunale di Trani: "Il fatto non sussiste"
Andria - lunedì 25 febbraio 2019
Il Tribunale di Trani ha assolto "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di concorso in usura bancaria e truffa pluriaggravata Saverio Vincenzo Alicino e Francesco Memeo, funzionari della filiale di Bisceglie della Banca Credito Emiliano, per operazioni di finanziamento di 2 società andriesi eseguite tra il 2004 ed il 2011. I due erano stati accusati anche di falsità in scrittura privata: sono stati assolti anche da questa accusa "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato".
L'indagine fu condotta dall'ex pm tranese Antonio Savasta. Il processo vedeva come responsabile civile la Banca Credem e quali parti civili (costituiti con l'avvocato Ruggiero Sfrecola) i rappresentanti delle società denuncianti.
A termine del dibattimento è stata la stessa Procura, per mezzo del pm Silvia Curione, a chiedere l'assoluzione degli imputati, difesi dall'avvocato Roberto Sutich.
I funzionari avrebbero "indotto truffaldinamente le società ad effettuare operazioni di anticipazioni e finanziamenti in divisa estera (yen e franchi svizzeri) pur in assenza di rapporti commerciali sottostanti che ne giustificassero la concretizzazione, ed operazioni a termine sui cambi, di natura altamente speculativa, causando così alle società ingenti perdite monetarie". Inoltre sarebbero state prodotte scritture private false attraverso l'alterazione di documentazione bancaria".
"Ritiene il Collegio – si legge tra le motivazioni della sentenza emessa dai giudici Pavese, Buccelli, Marangio – che in relazione alle operazioni stipulate dalla 2 aziende non sia ravvisabile alcuna manipolazione della realtà da parte degli imputati; tantomeno alcun genere di raggiro finalizzato ad influenzare la scelta delle persone offese, le quali erano perfettamente consapevoli della natura delle operazioni che stavano stipulando nonché delle conseguenze in termini di convenienza economica e rischio dettato dall'oscillazione dei cambi che ne sarebbero derivata".
Inoltre, il tribunale non ha condiviso "i risultati cui è pervenuto il consulente tecnico del pubblico ministero nel quantificare il danno lamentato dalle società. Ritiene il Collegio che il criterio osservato dal consulente tecnico della difesa, per quantificare il danno subito dalle società querelanti sia quello dotato di maggiore rigore logico".
L'indagine fu condotta dall'ex pm tranese Antonio Savasta. Il processo vedeva come responsabile civile la Banca Credem e quali parti civili (costituiti con l'avvocato Ruggiero Sfrecola) i rappresentanti delle società denuncianti.
A termine del dibattimento è stata la stessa Procura, per mezzo del pm Silvia Curione, a chiedere l'assoluzione degli imputati, difesi dall'avvocato Roberto Sutich.
I funzionari avrebbero "indotto truffaldinamente le società ad effettuare operazioni di anticipazioni e finanziamenti in divisa estera (yen e franchi svizzeri) pur in assenza di rapporti commerciali sottostanti che ne giustificassero la concretizzazione, ed operazioni a termine sui cambi, di natura altamente speculativa, causando così alle società ingenti perdite monetarie". Inoltre sarebbero state prodotte scritture private false attraverso l'alterazione di documentazione bancaria".
"Ritiene il Collegio – si legge tra le motivazioni della sentenza emessa dai giudici Pavese, Buccelli, Marangio – che in relazione alle operazioni stipulate dalla 2 aziende non sia ravvisabile alcuna manipolazione della realtà da parte degli imputati; tantomeno alcun genere di raggiro finalizzato ad influenzare la scelta delle persone offese, le quali erano perfettamente consapevoli della natura delle operazioni che stavano stipulando nonché delle conseguenze in termini di convenienza economica e rischio dettato dall'oscillazione dei cambi che ne sarebbero derivata".
Inoltre, il tribunale non ha condiviso "i risultati cui è pervenuto il consulente tecnico del pubblico ministero nel quantificare il danno lamentato dalle società. Ritiene il Collegio che il criterio osservato dal consulente tecnico della difesa, per quantificare il danno subito dalle società querelanti sia quello dotato di maggiore rigore logico".