Territorio
Fascicolo del fabbricato, Amati e Mazzarano (Pd) presentano proposta di legge
L'obiettivo è favorire la prevenzione del rischio per costruzioni pubbliche e private
Andria - mercoledì 31 agosto 2016
2.10
I consiglieri regionali del Pd, Fabiano Amati e Michele Mazzarano (presidente del gruppo), hanno presentato questa mattina una proposta di legge per l'istituzione del cosiddetto 'fascicolo del fabbricato', fissando una serie di disposizioni in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni sia pubbliche che private. La pdl riproduce il testo della legge regionale n. 27 del 2014, poi abrogata a seguito delle eccezioni di illegittimità costituzionale avanzate dal Governo nazionale con un ricorso presentato nel luglio dello stesso anno. Lo stesso è stato, poi, ritenuto estinto con ordinanza del Giudice delle leggi il 15 aprile 2015.
«L'obiettivo - spiega Fabiano Amati, che di quella legge si era fatto promotore in qualità di assessore regionale ai Lavori pubblici - è riuscire finalmente a dotare l'ordinamento regionale di uno strumento normativo idoneo alla tutela e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata. Si cerca di creare, ancora una volta, un sistema mirato alla conoscenza delle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, in modo da poter prevenire e proteggere la popolazione dai rischi legati alle calamità naturali come terremoti o alluvioni».
Per far questo la pdl, all'articolo 1, si prefigge di realizzare un sistema integrato e informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici. Tra gli altri punti, fissa l'obbligatorietà dell'istituzione del fascicolo per edifici pubblici e privati di nuova costruzione e il regime del suo aggiornamento. Istituisce, inoltre, una 'scheda di sintesi' da aggiornare contestualmente al fascicolo del fabbricato.
Per i fabbricati esistenti, invece, è prevista la redazione di una "scheda informativa". Per quelli di interesse strategico (come ospedali, scuole, strutture di protezione civile) e le opere infrastrutturali, siano essi pubblici o privati a uso pubblico, si prevede l'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, da redigere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il tutto in linea con quanto stabilito già nel 2003 con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.3274. I Comuni possono, inoltre, estendere l'obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i palazzi privati già esistenti che ricadano in zone a rischio sismico '1' e '2' (cioè quelli più elevati).
Per gli edifici esistenti, per i quali non è obbligatorio il fascicolo del fabbricato, si stabilisce la redazione di una 'scheda informativa', a cura del proprietario, nella quale siano riportati i dati tecnici e abilitanti. Previste anche verifiche delle condizioni di staticità attuali degli edifici, mentre in caso di sopraelevazioni o interventi su palazzi che facciano parte di 'aggregati' è obbligatorio redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti e adiacenti, anche se riguardano proprietà diverse. In caso di demolizioni, poi, è vietato avviare i lavori in fabbricati o porzioni di fabbricati senza la messa in sicurezza statica degli edifici che ricadano nelle zone di influenza diretta delle opere. Per finire, i Comuni devono provvedere alla identificazione degli immobili realmente a rischio e si stabiliscono i criteri per la sorveglianza e le sanzioni in caso di omesso adempimento alle prescrizioni di legge (da 500 a 5000 euro).
«L'obiettivo - spiega Fabiano Amati, che di quella legge si era fatto promotore in qualità di assessore regionale ai Lavori pubblici - è riuscire finalmente a dotare l'ordinamento regionale di uno strumento normativo idoneo alla tutela e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata. Si cerca di creare, ancora una volta, un sistema mirato alla conoscenza delle caratteristiche del patrimonio edilizio esistente, in modo da poter prevenire e proteggere la popolazione dai rischi legati alle calamità naturali come terremoti o alluvioni».
Per far questo la pdl, all'articolo 1, si prefigge di realizzare un sistema integrato e informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione agli edifici strategici. Tra gli altri punti, fissa l'obbligatorietà dell'istituzione del fascicolo per edifici pubblici e privati di nuova costruzione e il regime del suo aggiornamento. Istituisce, inoltre, una 'scheda di sintesi' da aggiornare contestualmente al fascicolo del fabbricato.
Per i fabbricati esistenti, invece, è prevista la redazione di una "scheda informativa". Per quelli di interesse strategico (come ospedali, scuole, strutture di protezione civile) e le opere infrastrutturali, siano essi pubblici o privati a uso pubblico, si prevede l'obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, da redigere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il tutto in linea con quanto stabilito già nel 2003 con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.3274. I Comuni possono, inoltre, estendere l'obbligatorietà della redazione del fascicolo anche per i palazzi privati già esistenti che ricadano in zone a rischio sismico '1' e '2' (cioè quelli più elevati).
Per gli edifici esistenti, per i quali non è obbligatorio il fascicolo del fabbricato, si stabilisce la redazione di una 'scheda informativa', a cura del proprietario, nella quale siano riportati i dati tecnici e abilitanti. Previste anche verifiche delle condizioni di staticità attuali degli edifici, mentre in caso di sopraelevazioni o interventi su palazzi che facciano parte di 'aggregati' è obbligatorio redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti e adiacenti, anche se riguardano proprietà diverse. In caso di demolizioni, poi, è vietato avviare i lavori in fabbricati o porzioni di fabbricati senza la messa in sicurezza statica degli edifici che ricadano nelle zone di influenza diretta delle opere. Per finire, i Comuni devono provvedere alla identificazione degli immobili realmente a rischio e si stabiliscono i criteri per la sorveglianza e le sanzioni in caso di omesso adempimento alle prescrizioni di legge (da 500 a 5000 euro).