Vita di città
Emergenza covid ad Andria: fino al 1° febbraio prorogata chiusura aree verdi e stazionamenti alcune vie
Emessa questo pomeriggio l'ordinanza sindacale n° 24
Andria - venerdì 15 gennaio 2021
21.05
La Sindaca Giovanna Bruno ha emanato questo pomeriggio, venerdì 15 gennaio, una nuova ordinanza, la n. 24 con la quale sono state disposte, fino al 1° febbraio:
- il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, nelle sotto indicate zone della Città: piazza Don Riccardo Zingaro; piazza Toniolo; via San Angelo dei Meli; piazza S. Agostino; largo Grotte; piazza e Salita Mater Gratiae; largo Seminario. È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- la chiusura della Villa comunale "Giuseppe Marano" (escluso il bagno comunale) e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00).
Ai trasgressori del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, saranno comminate sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, nelle sotto indicate zone della Città: piazza Don Riccardo Zingaro; piazza Toniolo; via San Angelo dei Meli; piazza S. Agostino; largo Grotte; piazza e Salita Mater Gratiae; largo Seminario. È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- la chiusura della Villa comunale "Giuseppe Marano" (escluso il bagno comunale) e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00).
Ai trasgressori del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, saranno comminate sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.