Vita di città
Emergenza covid 19: dal 9 al 15 gennaio divieti di stazionamento e chiusura aree verdi cittadine
Il Sindaco Bruno ha emanato quest'oggi apposita ordinanza
Andria - venerdì 8 gennaio 2021
20.22
Quest'oggi, il Sindaco Giovanna Bruno ha emanato l'ordinanza n. 3 con la quale, per far fronte all'emergenza covid 19 viene disposto dal 9 al 15 gennaio:
- il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, per le zone della città quali: piazza Don Riccardo Zingaro; piazza Toniolo; via Sant' Angelo dei Meli; piazza S. Agostino; largo Grotte; piazza e Salita Mater Gratiae; largo Seminario. Resta fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- la chiusura della Villa comunale "Giuseppe Marano" (escluso il bagno comunale) e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale, durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00).
Le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00.
- il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, per le zone della città quali: piazza Don Riccardo Zingaro; piazza Toniolo; via Sant' Angelo dei Meli; piazza S. Agostino; largo Grotte; piazza e Salita Mater Gratiae; largo Seminario. Resta fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- la chiusura della Villa comunale "Giuseppe Marano" (escluso il bagno comunale) e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale, durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00).
Le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da € 400,00 ad € 1.000,00.