Scuola e Lavoro
Distinzione tra studenti vaccinati e non: l'associazione "Scuola è Vita" scrive al Garante della Privacy
Il presidente Pietro Lamorte sul Decreto Legge del 7 gennaio 2022: «Per la prima volta viene introdotta una discriminazione tra studenti»
Andria - martedì 11 gennaio 2022
9.34
L'associazione "Scuola è Vita" di Andria, nella persona del presidente Pietro Lamorte, ha scritto al Garante per la protezione dei dati personali chiedendo di intervenire in merito al Decreto Legge del 7 gennaio 2022 riguardante le "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore".
In particolare, ad essere attenzionato dall'associazione è l'articolo 4 intitolato "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", nel quale è previsto che nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, "con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni".
«Per la prima volta – spiega Pietro Lamorte - viene introdotta una discriminazione tra studenti, in violazione dell'articolo 34 della Costituzione laddove recita che "la scuola è aperta a tutti" e, per venire alla competenza del Garante Privacy, in totale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Lo stesso Garante, con lettera del 23 settembre u.s., indirizzata al Ministero dell'Istruzione, aveva perentoriamente dichiarato che "L'Autorità ricorda inoltre che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche", per poi concludere con una considerazione di buonissimo senso "L'Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione".
In assenza di intervento urgente e tempestivo del Garante, già da lunedì 10 gennaio 2022, - conclude Pietro Lamorte - data della ripresa delle attività scolastiche in tutta Italia, gli studenti non vaccinati o comunque non in regola con l'iter vaccinale, si troverebbero esposti al pubblico ludibrio, con il rischio di subire danni irreversibili nel delicatissimo percorso di crescita emotiva ed umana, in una età che necessita della massima protezione di tutti gli aspetti della privacy».
In particolare, ad essere attenzionato dall'associazione è l'articolo 4 intitolato "Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo", nel quale è previsto che nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, "con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni".
«Per la prima volta – spiega Pietro Lamorte - viene introdotta una discriminazione tra studenti, in violazione dell'articolo 34 della Costituzione laddove recita che "la scuola è aperta a tutti" e, per venire alla competenza del Garante Privacy, in totale violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Lo stesso Garante, con lettera del 23 settembre u.s., indirizzata al Ministero dell'Istruzione, aveva perentoriamente dichiarato che "L'Autorità ricorda inoltre che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l'esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche", per poi concludere con una considerazione di buonissimo senso "L'Autorità ribadisce la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili effetti discriminatori per coloro che non possano o non intendano sottoporsi alla vaccinazione".
In assenza di intervento urgente e tempestivo del Garante, già da lunedì 10 gennaio 2022, - conclude Pietro Lamorte - data della ripresa delle attività scolastiche in tutta Italia, gli studenti non vaccinati o comunque non in regola con l'iter vaccinale, si troverebbero esposti al pubblico ludibrio, con il rischio di subire danni irreversibili nel delicatissimo percorso di crescita emotiva ed umana, in una età che necessita della massima protezione di tutti gli aspetti della privacy».