Territorio
Dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2020
L'ordinanza del Commissario Straordinario
Andria - sabato 30 maggio 2020
11.40
Di seguito, ecco l'ordinanza n.162 del 28 maggio 2020 con cui il Commissario Straordinario ha emanato disposizioni in merito alla dichiarazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi relativamente all'anno 2020.
1. I conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio deve essere realizzata entro il 15 Luglio 2020.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio 2020, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione,manutenzione e conservazione dei boschi, devono eseguire entro il 10 giugno 2020, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 10 giugno 2020, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.
7. Le società di gestione delle ferrovie, I'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Provincia, il Comune e i consorzi di Bonifica, devono provvedere, entro il 10 giugno 2020, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
8. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, devono realizzare entro il 10 giugno 2020 una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.
Per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa edittale da € 50,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n° 689/1981. Le forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, il Comando della Polizia Municipale, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza. A norma dell'Art. 3/com. 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R Puglia-Sezione di Bari. In alternativa, nel termine di gg.120, dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.07.1993).
1. I conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio deve essere realizzata entro il 15 Luglio 2020.
2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio 2020, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
3. I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione,manutenzione e conservazione dei boschi, devono eseguire entro il 10 giugno 2020, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.
4. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.
5. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 10 giugno 2020, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
6. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.
7. Le società di gestione delle ferrovie, I'ANAS S.p.A., l'Acquedotto pugliese S.p.A., la Società autostrade S.p.A., la Provincia, il Comune e i consorzi di Bonifica, devono provvedere, entro il 10 giugno 2020, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo, da effettuarsi esclusivamente con mezzi meccanici, fisici o biologici, è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.
8. I proprietari, i gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco e classificate all'interno della pianificazione comunale di emergenza a rischio elevato, devono realizzare entro il 10 giugno 2020 una fascia di protezione della larghezza di almeno 15 metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento compatibilmente agli spazi fisici disponibili in funzione della proprietà catastale.
Per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, salva ed impregiudicata l'azione penale, ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa edittale da € 50,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n° 689/1981. Le forze dell'Ordine, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, il Comando della Polizia Municipale, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza. A norma dell'Art. 3/com. 4 della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R Puglia-Sezione di Bari. In alternativa, nel termine di gg.120, dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.07.1993 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29.07.1993).