Vita di città
Coronavirus, Emergenza Alimentare: ecco i criteri per l'assegnazione dei Buoni Spesa ad Andria
I chiarimenti del Servizio Politiche Sociali, di seguito il testo completo
Andria - lunedì 6 aprile 2020
12.03
Il Settore Servizi alla Persona ha adottato oggi una propria determinazione con la quale il Dirigente, dr.ssa Ottavia Matera, ha dettato chiarimenti utili alla valutazione delle istanze presentate per beneficiare dei buoni spesa per l'emergenza alimentare. Di seguito il testo.
Allegato 1: Criteri di accesso alla misura buoni alimentari di cui all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
Il presente allegato ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche per l'accesso alla misura straordinario denominata "Buono alimentare per emergenza COVID 19", ed è finalizzato a definire in via prioritaria:
Sono potenziali destinatari dell'intervento:
a) i cittadini residenti nel Comune di Andria.
b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla comunità europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri titolari di permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Andria.
c) Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune di Andria, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi indifferibili e non sia possibile l'immediato invio degli stessi ai comuni di residenza o allo stato di appartenenza.
Paragrafo 2 –Modalità di accesso
Per accedere all'intervento è necessario produrre domanda/autocertificazione, compilata in tutte le sue parti, secondo le modalità stabilite dal Comune di Andria. La domanda può essere presentata da un solo componente maggiorenne per nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande da parte di più componenti del nucleo, sarà presa in esame la prima domanda temporalmente pervenuta. Alla domanda da parte del cittadino seguirà colloquio telefonico con il S.S.P. secondo le modalità ritenute più opportune e comunque finalizzata a valutare la condizione di emergenza dichiarata dal nucleo familiare
Paragrafo 3 –Criteri di accesso
Saranno prioritariamente ammessi all'intervento nuclei familiari privi di qualsiasi forma di reddito corrente e continuativo:
1. Max € 6.000,00 per nuclei composti da 1 componente;
2. Max € 8.000,00 per nuclei composti da 2 componenti;
3. Max € 10.000,00 per nuclei composti da 3 o più componenti
Si rappresenta che, attesa l'emergenza, si ritiene equo mutuare il detto limite dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.
Paragrafo 4 - Verifiche e controlli
Sulle domande di accesso all'intervento l'Amministrazione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, potrà esperire tutti i controlli ritenuti più opportuni per verificare la veridicità delle informazioni fornite dal dichiarante. I richiedenti che dichiarano il falso saranno perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.
Allegato 1: Criteri di accesso alla misura buoni alimentari di cui all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
Il presente allegato ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche per l'accesso alla misura straordinario denominata "Buono alimentare per emergenza COVID 19", ed è finalizzato a definire in via prioritaria:
- I potenziali destinatari della misura;
- I criteri di accesso alla misura:
Sono potenziali destinatari dell'intervento:
a) i cittadini residenti nel Comune di Andria.
b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla comunità europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri titolari di permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Andria.
c) Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune di Andria, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi indifferibili e non sia possibile l'immediato invio degli stessi ai comuni di residenza o allo stato di appartenenza.
Paragrafo 2 –Modalità di accesso
Per accedere all'intervento è necessario produrre domanda/autocertificazione, compilata in tutte le sue parti, secondo le modalità stabilite dal Comune di Andria. La domanda può essere presentata da un solo componente maggiorenne per nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande da parte di più componenti del nucleo, sarà presa in esame la prima domanda temporalmente pervenuta. Alla domanda da parte del cittadino seguirà colloquio telefonico con il S.S.P. secondo le modalità ritenute più opportune e comunque finalizzata a valutare la condizione di emergenza dichiarata dal nucleo familiare
Paragrafo 3 –Criteri di accesso
Saranno prioritariamente ammessi all'intervento nuclei familiari privi di qualsiasi forma di reddito corrente e continuativo:
- i nuclei familiari in cui è presente almeno 1 lavoratore autonomo con PARTITA IVA, con attività sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che siano privi di altre coperture INPS.
- i nuclei familiari in cui è presente almeno 1 lavoratore occasionale a progetto a termine etc , con attività sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che sia privo di altre coperture INPS;
- i nuclei familiari in cui è presente almeno 1 lavoratore stagionale che non abbia ripreso l'attività lavorativa a seguito dell'emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che siano privo di altre coperture INPS;
- i nuclei familiari in cui è presente almeno 1 lavoratore libero professionista, con attività sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che sia privo di altre coperture INPS o delle casse previdenziali;
- i nuclei familiari in cui è presente almeno un lavoratore licenziato o posto in cassa integrazione a seguito dell'emergenza COVID-19 e che non abbia ancora percepito la cassa integrazione;
- nuclei familiari con componenti privi di lavoro regolare ed espletanti attività saltuarie.
- i nuclei con presenza di almeno 1 componente con invalidità riconosciuta superiore al 50% e sino al 74%;
- i nuclei familiari che vivono in fitto;
- i nuclei familiari monogenitoriali con almeno 1 figlio minore;
- nuclei composti da ultracinquantenni infrassessantacinquenni senza redditi;
- nuclei in cui sono presenti situazioni di fragilità socio sanitaria comprovata anche dalla presa in carico da parte di altri servizi territoriali.
1. Max € 6.000,00 per nuclei composti da 1 componente;
2. Max € 8.000,00 per nuclei composti da 2 componenti;
3. Max € 10.000,00 per nuclei composti da 3 o più componenti
Si rappresenta che, attesa l'emergenza, si ritiene equo mutuare il detto limite dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.
Paragrafo 4 - Verifiche e controlli
Sulle domande di accesso all'intervento l'Amministrazione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, potrà esperire tutti i controlli ritenuti più opportuni per verificare la veridicità delle informazioni fornite dal dichiarante. I richiedenti che dichiarano il falso saranno perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.