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Coronavirus: datori di lavoro e professionisti pronti alla “Fase 2”

Nuovi adempimenti per tutela salute e sicurezza. La predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

La pandemia causata dal Covid 19, sta mettendo in seria difficoltà il sistema economico e produttivo internazionale e quindi anche del nostro Paese. Spetterà in particolar modo alle imprese, alle attività commerciali e ai professionisti, già gravemente danneggiati dalla forzata inattività, doversi rapidamente adeguare da un punto di vista strutturale e documentale, anche agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di prevenire e proteggersi dalla diffusione del virus, operando una trasformazione dei processi produttivi, rivedendo profondamente l'organizzazione interna di lavoro.

L'ADI Bat, che riunisce i datori di lavoro della Bat è pronta a raccogliere questa sfida.
Il Presidente e vice Presidente dell'ADI Bat, rispettivamente il Sig. Pierpaolo Simone e l'avv. Davide Falcetta, ritengono auspicabile che in tempi brevissimi, onde facilitare la ripresa del mondo produttivo italiano, con le misure di sostegno, il nutrito Comitato di esperti in materia economica e sociale, appositamente nominato d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico, appronti un nuovo modello organizzativo COMUNE a tutte le attività. Ciò al fine di porre in essere linee direttive univoche e certe, applicabili nell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle peculiarità territoriali indicando le misure necessarie a fronteggiare l'emergenza, al fine di garantire una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive nel rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro.
«E' indubbio, infatti che saremo in presenza di importanti trasformazioni, che richiederanno anche un profondo ripensamento dei modelli contrattuali, delle relazioni sindacali, delle modalità di lavoro e lo svolgimento di molte mansioni e soprattutto un ulteriore esborso in termini monetari.
Tutto ciò dovrà avvenire in tempi serrati, in quanto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, anche su forte sollecitazione dei rappresentanti delle parti sociali, ha annunciato che il prossimo 4 maggio, avrà inizio la cosiddetta Fase 2, consentendo ad alcune aziende di ricominciare ad espletare la loro attività lavorativa.
Le imprese interessate saranno tenute a predisporre cogenti misure di sicurezza finalizzate a contenere il più possibile l'espansione del contagio, ponendo come obiettivo primario la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori interessati che dei cittadini.
Lo dovranno fare in un contesto normativo frastagliato e copioso, ove alle varie normative ordinarie di settore se ne sono affiancate altre di carattere emergenziale emanate per fronteggiare gli effetti sanitari, sociali, economici e lavoristici della pandemia, con la funzione di integrare o derogare le prime, con ciò determinando anche una evidente difficoltà nel raccordo tra le varie fonti.
Del resto bisogna rilevare come sul datore gravi l'obbligo generale di sicurezza ai sensi dell'art. 2087 c.c., secondo cui lo stesso primariamente "deve adottare nell'esercizio delle impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", si affianca la legislazione di settore prevista dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs, .n.81/2008) che provvede a specificare ulteriormente tale dovere, sancendo vari oneri prevenzionistici, trasformandolo nel principale "debitore di sicurezza" sui luoghi di lavoro».
Oltre un mese fa circa e precisamente il 14 Marzo, il Governo d'intesa con le Parti Sociali ha stipulato un Protocollo interconfederale che contiene linee guida condivise tra le parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative uniformi sul territorio nazionale e finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.
È stata altresì prevista la possibilità che tali misure possano essere integrate dalle imprese con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali.

Nel dettaglio, l'intesa che riguarda tutte le attività, compresi gli studi professionali è articolata in 13 punti:
1. INFORMAZIONI. È stato precisato che l'azienda, debba informare tutti i lavoratori e chiunque acceda ad essa circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo nei luoghi maggiormente visibili appositi depliants informativi;
2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA. È stata autorizzata la misurazione della temperatura dei dipendenti all'ingresso dell'azienda, e dettagliata la procedura da seguire in caso di rilevazione della temperatura maggiore a 37,5°. È stato precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
3. MODALITĂ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI. Le occasioni di contatto tra i fornitori esterni con il personale in forza nei reparti/uffici devono essere ridotte mediante predefinite procedure di ingresso, transito e uscita. Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è necessario che siano individuati/installati servizi igienici dedicati, nonché prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA. È richiesta la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI. È stata ribadita l'obbligatorietà dell'adozione di tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine l'azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti;
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Viene rilevata l'importanza dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale legata tuttavia alla disponibilità in commercio, che siano della tipologia corrispondente alle indicazioni dall'autorità sanitaria e altri dispositivi di protezione.
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack…). Sono state date indicazioni sull'organizzazione, la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni;
8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi). Le imprese possono disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. È altresì possibile: procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; assicurare un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti; utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza, utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili, i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI. È necessario favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE. Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile, Non sono consentite le riunioni in presenza e sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. A riguardo è stata però prevista la possibilità, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, di effettuare la formazione a distanza anche per i lavoratori in smart work. È stato evidenziato che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione.
11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA. Sono state dettagliate le modalità di gestione di una persona sintomatica o riscontrata positiva in azienda.
12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS. In relazione alla sorveglianza sanitaria è stato disposto che debba proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. A tal fine è stato previsto che nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, il medico competente collabori con il datore di lavoro e le RLS/RLST, e segnali all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. Mentre all'azienda viene richiesto di provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE. L'ultimo punto prevede che sia costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Proprio in riferimento al protocollo di regolamentazione, vi è da rilevare la necessità che il Comitato aziendale avvii un processo di transizione tra quanto previsto nel Protocollo di sicurezza anti-contagio (strumento, comunque, attualmente necessario e confermato espressamente dal fronte legislativo) al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), presente in azienda, attuando quel necessario processo di ri-valutazione del rischio, alla luce delle eventuali/necessarie modifiche e aggiornamenti che saranno apportati.

A tal proposito il DVR è un documento che individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori, obbligatorio per tutte le aziende con più di un dipendente.
E' importante comprendere come nelle aziende gli interventi tesi al contrasto del contagio del COVID-19, considerato rischio biologico generico e non riconducibile ai rischi propri dello svolgimento delle attività lavorative, devono ormai divenire strutturali.
La "nuova" valutazione dei rischi, pertanto, quale "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività…" (art.2, co.1, lett. q, DLGS 81/08 s.m.), dovrà, almeno, tenere conto di vari aspetti, tra cui:
-un'adeguata copertura e distribuzione degli addetti alle emergenze e primo soccorso, per l'intero orario di lavoro, prevedendo presidi di sicurezza adeguati;
-l'adeguamento e la rivalutazione delle postazioni lavorative poste in ampi spazi;
-per i dispositivi di protezione individuali assicurarsi che siano conformi alla legge, e soprattutto ergonomiche, anche avviando un nuovo percorso di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, tenendo conto dell'aggravio determinato dall'utilizzo giornaliero dei DPI, da parte di chi non è abituato ad utilizzarli e, comunque, non è abituato ad indossarli per lungo tempo;
-in tema di formazione, in attesa di regole chiare sul tema da parte del tavolo nazionale degli esperti con mandato governativo, si dovrà favorire la modalità a distanza (e-learning);
In ogni caso dovranno assolutamente essere garantiti, ai fini dello svolgimento dello specifico ruolo/funzione, interventi di informazione adeguata sui rischi specifici al quale il lavoratore potrà essere esposto nello svolgimento della sua mansione/funzione. Tali interventi di prevenzione dovranno essere documentati, tenuto conto che in caso di infortunio sul lavoro, a partire dal datore di lavoro, si analizzeranno le responsabilità penali specifiche.
In sintesi, anche nelle realtà lavorative con pochi dipendenti bisognerà adoperarsi tempestivamente, al fine di attuare il Protocollo di sicurezza anti-contagio, che diventi un cardine stabile da osservare nella propria attività.
Una ulteriore novità è prevista nel DPCM del 10 Aprile 2020 che ha sostanzialmente riepilogato e riordinato le misure di contenimento previste nei precedenti provvedimenti e ha demandato alla Guardia di Finanza la verifica del rispetto degli obblighi imposti alle aziende, unitamente alla possibilità di chiedere la collaborazione delle ASL, e delle articolazioni territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, per il controllo sui datori di lavoro delle modalità di attuazione delle procedure organizzative e gestionali previste dal Protocollo condivido del 14 marzo u.s. e, non meno, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

«Pertanto, in qualità di rappresentanti provinciali dell'ADI, auspichiamo che il Governo per garantire una ripresa sicura proceda rapidamente ed in maniera esaustiva ad approntare un nuovo modello organizzativo comune a tutte le aziende, con linee direttive certe e univoche e a rafforzare il Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, già siglato il 14 marzo u.s. tra il governo e le organizzazioni sindacali e datoriali.
Siamo sicuri che le imprese pur in momento drammatico di crisi come questo, quale forze motrici del nostro Paese riusciranno ad alzare prontamente la china e ad osservare le misure precauzionali di sicurezza imposte, ma ci sarà bisogno anche di un forte coinvolgimento di tutto il personale, perché si senta parte attiva per una ripartenza, in cui nessuno, anche fornitori e clienti deve essere esposto a rischi inutili», conclude la nota di Pierpaolo Simone -Presidente dell'ADI BAT- e l'avv. Davide Falcetta -vice Presidente dell'ADI BAT.

ADI-BAT (Associazione dei Datori di lavoro della BAT), sono al fianco di tutte quelle aziende desiderose di ripartire per tornare a far parte del rinnovato sistema produttivo del nostro Paese. Per info via Gramsci n. 91, Trani tel. 0883.1797115 - e.mail associazione.adibat@servizialleimprese.info
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