Politica
Colpo di scena alla vigilia del consiglio comunale, Barchetta (FdI) chiede l'intervento del Prefetto: "Inosservati obblighi di convocazione"
Il consigliere comunale paventa il mancato rispetto della legge
Andria - lunedì 9 maggio 2022
20.58
E' un clamoroso colpo di scena quello paventato dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, il commercialista Andrea Barchetta. In una missiva inviata al Prefetto Maurizio Valiante, alla segretaria generale Rosa Arrivabene, e per conoscenza alla Sindaca Giovanna Bruno ed al Presidente del consiglio comunale Giovanni Bruno. Il consigliere sostiene che ci siano "delle illegittimità riscontrate nella lettera di convocazione del Consiglio Comunale del Comune di Andria, previsto in data 10 maggio p.v., in prima convocazione nonché in data 12 maggio p.v. per la seconda convocazione.
"A parere del sottoscritto -sottolinea Barchetta-, la suddetta convocazione risulterebbe illegittima per evidente contrasto con le determinazioni assunte nella conferenza dei capigruppo, tenutasi in data 28 aprile u.s. come correttamente citato nella premessa alla medesima convocazione. Nella circostanza menzionata, ovvero durante la conferenza dei capigruppo, non è stata infatti concordata - ed evidentemente non deliberata - la doppia convocazione del Consiglio Comunale ut sopra regolato. A ciò si aggiunga che l'o.d.g. ivi predisposto risulta addirittura difforme da quello adottato dal Presidente e risultante dalla convocazione inviata in data 6 maggio u.s.. Per mero tuziorismo va ribadito che il diritto di informazione dei consiglieri è definito dapprima dal legislatore il quale, ai sensi l'art. 39, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto che "Il Presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio". Tale sacrosanto diritto è inoltre corroborato da una copiosa produzione normativa di autonomia locale del Comune de quo e della quale faccio menzione a solo titolo esemplificativo e non esaustivo. Si evidenzia a tal riguardo che l'articolo 19 dello statuto comunale sancisce che "è previsto che il consiglio comunale sia convocato e presieduto dal Consigliere eletto Presidente che ne regola i lavori sulla scorta dell'ordine del giorno predisposto dalla conferenza dei capigruppo a norma dell'art. 23 dello statuto".
Il menzionato art. 23 inoltre precisa la fondamentale funzione di programmazione e di organizzazione dei lavori del Consiglio svolta dalla conferenza dei capigruppo, con la puntualizzazione che le decisioni così assunte, le quali riguardino l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, siano vincolanti. E ancora a supporto della tesi dello scrivente circa la funzione di imprescindibile organismo consultivo va rilevato che anche l'art. 15 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale delinea gli stessi termini innanzi descritti. Parimenti a seguire l'art. 20 il quale ribadisce che "l'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 15, riservando solo alle proposte iscritte all'ordine del giorno la possibilità di essere sottoposte alla deliberazione del consiglio comunale".
Ciò premesso e meglio specificato al fine di consacrare il parere della conferenza dei capigruppo in ordine alla programmazione dei lavori del consiglio e alla predisposizione dell'ordine del giorno quale passaggio ineludibile ad efficace garanzia della corretta e preventiva informazione sul deliberando, soprattutto ove vengano in rilievo argomenti di particolare interesse per la collettività. Orbene pertanto, in forza dei Suoi pieni poteri ex art. 39 T.U.E.L. nonché alla luce di quanto sopra esposto, Voglia Sua Eccellenza adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno al fine sì di consentire il rispetto del rigor legis nonché a tutela dell'integrità delle deliberazioni che verranno assunte nella seduta convocata", conclude il consigliere comunale, Capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea Barchetta.
"A parere del sottoscritto -sottolinea Barchetta-, la suddetta convocazione risulterebbe illegittima per evidente contrasto con le determinazioni assunte nella conferenza dei capigruppo, tenutasi in data 28 aprile u.s. come correttamente citato nella premessa alla medesima convocazione. Nella circostanza menzionata, ovvero durante la conferenza dei capigruppo, non è stata infatti concordata - ed evidentemente non deliberata - la doppia convocazione del Consiglio Comunale ut sopra regolato. A ciò si aggiunga che l'o.d.g. ivi predisposto risulta addirittura difforme da quello adottato dal Presidente e risultante dalla convocazione inviata in data 6 maggio u.s.. Per mero tuziorismo va ribadito che il diritto di informazione dei consiglieri è definito dapprima dal legislatore il quale, ai sensi l'art. 39, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto che "Il Presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio". Tale sacrosanto diritto è inoltre corroborato da una copiosa produzione normativa di autonomia locale del Comune de quo e della quale faccio menzione a solo titolo esemplificativo e non esaustivo. Si evidenzia a tal riguardo che l'articolo 19 dello statuto comunale sancisce che "è previsto che il consiglio comunale sia convocato e presieduto dal Consigliere eletto Presidente che ne regola i lavori sulla scorta dell'ordine del giorno predisposto dalla conferenza dei capigruppo a norma dell'art. 23 dello statuto".
Il menzionato art. 23 inoltre precisa la fondamentale funzione di programmazione e di organizzazione dei lavori del Consiglio svolta dalla conferenza dei capigruppo, con la puntualizzazione che le decisioni così assunte, le quali riguardino l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, siano vincolanti. E ancora a supporto della tesi dello scrivente circa la funzione di imprescindibile organismo consultivo va rilevato che anche l'art. 15 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale delinea gli stessi termini innanzi descritti. Parimenti a seguire l'art. 20 il quale ribadisce che "l'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 15, riservando solo alle proposte iscritte all'ordine del giorno la possibilità di essere sottoposte alla deliberazione del consiglio comunale".
Ciò premesso e meglio specificato al fine di consacrare il parere della conferenza dei capigruppo in ordine alla programmazione dei lavori del consiglio e alla predisposizione dell'ordine del giorno quale passaggio ineludibile ad efficace garanzia della corretta e preventiva informazione sul deliberando, soprattutto ove vengano in rilievo argomenti di particolare interesse per la collettività. Orbene pertanto, in forza dei Suoi pieni poteri ex art. 39 T.U.E.L. nonché alla luce di quanto sopra esposto, Voglia Sua Eccellenza adottare ogni provvedimento che ritenga opportuno al fine sì di consentire il rispetto del rigor legis nonché a tutela dell'integrità delle deliberazioni che verranno assunte nella seduta convocata", conclude il consigliere comunale, Capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea Barchetta.