Scuola e Lavoro
Approvato il calendario scolastico regionale: scuole al via il 17 settembre
Primarie e Secondarie chiudono il 9 giugno. Quelle dell'infanzia il 28 giugno 2014. Tutte le festività prefissate durante l'anno: per Andria si chiude anche il 23 aprile per il Patrono
Andria - mercoledì 12 giugno 2013
11.25
La Giunta regionale della Puglia ha approvato il Calendario Scolastico per l'anno 2013/2014 con la deliberazione dello scorso 21 maggio e la pubblicazione di ieri nel bollettino n. 80. Per gli studenti pugliesi delle scuole primarie e secondarie, infatti, il prossimo anno scolastico comincerà il 17 settembre 2013 e terminerà il 9 giugno 2014. Le attività educative nelle scuole dell'infanzia, invece, si concluderanno il 28 giugno 2014.
Le lezioni saranno sospese, oltre che in concomitanza delle festività nazionali canoniche, per le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, per le vacanze pasquali dal 17 al 22 aprile 2014, il 2 novembre 2013 e per la ricorrenza del Santo Patrono che nella città di Andria, per esempio, è fissata per il 23 aprile giorno di San Riccardo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, fermo restando il limite inderogabile dello svolgimento di almeno 200 giorni di lezione.
Le lezioni saranno sospese, oltre che in concomitanza delle festività nazionali canoniche, per le vacanze natalizie dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, per le vacanze pasquali dal 17 al 22 aprile 2014, il 2 novembre 2013 e per la ricorrenza del Santo Patrono che nella città di Andria, per esempio, è fissata per il 23 aprile giorno di San Riccardo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in relazione alle esigenze derivanti dall'attuazione del proprio piano dell'offerta formativa, fermo restando il limite inderogabile dello svolgimento di almeno 200 giorni di lezione.