Fidelis Andria: un punto di penalizzazione dal Tribunale Federale

Dopo il deferimento arriva la sanzione per il ritardo nel pagamento Irpef di agosto

martedì 16 febbraio 2016 15.59
A cura di Stefano Massaro
Un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione corrente oltre all'ammenda di 3mila euro e l'inibizione di tre mesi per l'ex Presidente Francesco Fiore e di due mesi per Francesco Valerio Lacasella revisore contabile. E' il provvedimento emesso nei confronti della Fidelis Andria dal Tribunale Federale Nazionale che ha accolto, quasi integralmente, le richieste del Procuratore Federale. Unica mitigazione, infatti, è quella della sanzione pecuniaria la cui richiesta a carico della società azzurra era di 6mila euro. Le memorie difensive dell'Avv. Ranieri, non hanno convinto i giudici visto che il deferimento, si legge nel dispositivo finale, «è fondato e va accolto». Alla base del deferimento, infatti, vi è stato l'aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, omettendo di depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 ottobre 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori per la mensilità di agosto 2015. Inoltre, per Fiore e Lacasella vi è anche l'aver depositato una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef del mese di agosto 2015.

La tesi difensiva, tuttavia, si è basata sul principio che l'aver versato tardivamente le ritenute Irpef costituirebbe un errore scusabile. Ed infatti, secondo la difesa, i dirigenti societari sarebbero incorsi nell'equivoco di aver seguito la normativa statuale, che prevede il versamento delle ritenute sulle somme effettivamente pagate, invece che quella federale che prevede che i versamenti debbano essere effettuati, invece, nei tempi prestabiliti, sulle somme comunque dovute. Una volta resisi conto della differenza, anche a seguito di chiarimenti ottenuti dalla Federazione, la Società sia pure tardivamente e quindi dopo la scadenza del 16 ottobre 2015, ha provveduto al pagamento mancante. La tesi, come detto, non è stata accettata visto che, come previsto dal legislatore federale, ogni comportamento omissivo comporta di per sé autonoma sanzione punibile, come minimo con un punto di penalizzazione per ogni omissione per la Società e tre mesi di inibizione per i dirigenti responsabili. «La particolarità del caso - si legge nel dispositivo - consente, tuttavia, l'applicazione di un'attenuante generica tale da far ritenere congrua, a questo Tribunale, l'ammenda alla Società di € 3.000,00. Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta e oggettiva, quella della Società».