Volo rinviato di 21 ore e spese aggiuntive non rimborsate: cittadino andriese risarcito da Ryanair
La compagnia aerea non ha assolto agli obblighi di legge verso i viaggiatori in caso di cancellazione o ritardo del volo
sabato 23 maggio 2020
7.33
Volo Berlino-Bari rinviato di 21 ore a causa di uno sciopero e spese aggiuntive non rimborsate, con la conseguente richiesta di risarcimento danni. E' quanto emerge dalla causa civile intentata da un cittadino andriese, ai danni della compagnia aerea Ryanair DAC, rea di non aver assolto agli obblighi di legge nei confronti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, ovvero fornire cibo, bevande e alloggio al viaggiatore; costi aggiuntivi che il cittadino andriese ha dovuto sostenere di tasca propria.
La sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Andria avv. Antonio Maria Carelli, nella causa civile vertente tra il giovane professionista andriese., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Giudice, contro Ryanair DAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha come oggetto il risarcimento danni chiesto dal cittadino andriese in riferimento al volo Berlino-Bari, inizialmente previsto per il giorno 7 gennaio 2019 alle ore 14,45 e poi spostato alle ore 11,30 del giorno successivo. Secondo quanto stabilito dall'art. 7 Reg. CE N. 261/2004, il risarcimento spettante al passeggero per i disagi subiti in seguito alla cancellazione del volo, del ritardo o dell'overbooking va dai 250 a 600 euro, ma la motivazione dell'annullamento della partenza e dello spostamento al giorno successivo non consente l'applicabilità del risarcimento. Infatti, come è spiegato nel testo della sentenza, la giurisprudenza italiana e quella della Corte Europea di Giustizia stabiliscono che "l'annullamento del volo a causa di uno sciopero di chi dovrebbe garantire il volo o la sua sicurezza, e quindi non di dipendenti della compagnia, non consente di applicare la normativa relativa all'indennizzo in quanto trattasi di evento eccezionale. Affinchè la circostanza venga considerata eccezionale è necessario che lo sciopero sia legittimo e che salvaguardi le fasce di partenza delle ore 7-10 e ore 18-21. Nel caso di specie si rileva che lo sciopero riguardava personale estraneo alla Ryanair e la partenza era prevista per le ore 14,45 e cioè fuori dalle fasce protette".
Dove invece la compagnia aerea ha mancato, è nel rispetto degli obblighi nei confronti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo fino all'effettuazione della nuova partenza: obblighi che consistono, come scritto all'inizio, nel fornire cibo, bevande e alloggio al viaggiatore. Dal momento che la compagnia non si è preoccupata di tutto ciò, il cittadino andriese ha dovuto provvedere con i propri mezzi sostenendo una spesa complessiva di 120,10 euro. Pertanto, stabilisce la sentenza del Giudice di Pace Carelli, "la compagnia convenuta deve essere condannata a versare all'attore la somma di 120,10 euro a titolo di risarcimento del solo danno patrimoniale subito. Su detta somma andranno applicati gli interessi con decorrenza dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo". Il Giudice di Pace di Andria ha condannato inoltre la compagnia Ryanair DAC "a pagare in favore dell'attore le spese di lite che liquida, già parzialmente compensate, in complessivi euro 390 di cui 60 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge".
La sentenza, pronunciata dal Giudice di Pace di Andria avv. Antonio Maria Carelli, nella causa civile vertente tra il giovane professionista andriese., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Del Giudice, contro Ryanair DAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha come oggetto il risarcimento danni chiesto dal cittadino andriese in riferimento al volo Berlino-Bari, inizialmente previsto per il giorno 7 gennaio 2019 alle ore 14,45 e poi spostato alle ore 11,30 del giorno successivo. Secondo quanto stabilito dall'art. 7 Reg. CE N. 261/2004, il risarcimento spettante al passeggero per i disagi subiti in seguito alla cancellazione del volo, del ritardo o dell'overbooking va dai 250 a 600 euro, ma la motivazione dell'annullamento della partenza e dello spostamento al giorno successivo non consente l'applicabilità del risarcimento. Infatti, come è spiegato nel testo della sentenza, la giurisprudenza italiana e quella della Corte Europea di Giustizia stabiliscono che "l'annullamento del volo a causa di uno sciopero di chi dovrebbe garantire il volo o la sua sicurezza, e quindi non di dipendenti della compagnia, non consente di applicare la normativa relativa all'indennizzo in quanto trattasi di evento eccezionale. Affinchè la circostanza venga considerata eccezionale è necessario che lo sciopero sia legittimo e che salvaguardi le fasce di partenza delle ore 7-10 e ore 18-21. Nel caso di specie si rileva che lo sciopero riguardava personale estraneo alla Ryanair e la partenza era prevista per le ore 14,45 e cioè fuori dalle fasce protette".
Dove invece la compagnia aerea ha mancato, è nel rispetto degli obblighi nei confronti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo fino all'effettuazione della nuova partenza: obblighi che consistono, come scritto all'inizio, nel fornire cibo, bevande e alloggio al viaggiatore. Dal momento che la compagnia non si è preoccupata di tutto ciò, il cittadino andriese ha dovuto provvedere con i propri mezzi sostenendo una spesa complessiva di 120,10 euro. Pertanto, stabilisce la sentenza del Giudice di Pace Carelli, "la compagnia convenuta deve essere condannata a versare all'attore la somma di 120,10 euro a titolo di risarcimento del solo danno patrimoniale subito. Su detta somma andranno applicati gli interessi con decorrenza dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo". Il Giudice di Pace di Andria ha condannato inoltre la compagnia Ryanair DAC "a pagare in favore dell'attore le spese di lite che liquida, già parzialmente compensate, in complessivi euro 390 di cui 60 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge".