Unioni Civili, il DDL Cirinnà e cosa contiene
Il 28 gennaio si comincia la discussione in Senato
sabato 23 gennaio 2016
8.46
Il tema delle unioni civili è entrato in questi giorni nella sua fase più accesa. Il 28 gennaio il disegno di legge Cirinnà, denominato "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", giungerà all'esame dell'Aula. Nel frattempo sono stati depositati al Senato gli emendamenti al progetto di legge. L'unione civile è il termine con cui si indica l'istituto, diverso dal matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto, finalizzato a stabilirne diritti e doveri. In Italia questo istituto non è stato ancora disciplinato rispetto a molti altri paesi europei. La coppia di fatto, anche omosessuale, quale formazione sociale, trova riconoscimento solo nell'articolo 2 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. L'unione di due persone, secondo l'ordinamento giuridico italiano, trova pieno riconoscimento solo attraverso il matrimonio, accessibile alle sole persone celibi e di sesso diverso.
Il progetto di legge è composto da due Capi: nel primo viene trattato il tema delle unioni civili formate da persone dello stesso sesso, nel secondo invece viene trattato il tema della famiglia di fatto, che è formata naturalmente anche da persone di sesso diverso. Nel primo Capo si introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specifica formazione sociale". Secondo il disegno di legge si potrà costituire un'unione civile fra persone dello stesso sesso con una dichiarazione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, in presenza di due testimoni. I soggetti dell'unione potranno scegliere il regime patrimoniale e la loro residenza; potranno anche decidere di assumere un cognome comune. Non possono contrarre l'unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un'unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un'infermità mentale; oppure persone che sono tra loro parenti. Con l'unione civile tra persone dello stesso sesso, «le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni». Il testo estende ogni diritto sociale e previdenziale previsto per gli sposati anche ai gay che si uniranno civilmente, quindi anche la pensione di reversibilità. Per sciogliere l'unione civile si deve ricorrere al divorzio.
L'articolo più controverso è quello che riguarda stepchild adoption, l'articolo 5, e cioè vale a dire l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner. Nel progetto di legge viene esclusa l'applicabilità dell'istituto dell'adozione legittimante: per le coppie dello stesso sesso unite civilmente non sarà possibile, quindi, adottare dei bambini che non siano già figli di uno dei o delle componenti della coppia. Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto sia tra coppie di omosessuali sia tra coppie di eterosessuali. La convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due coniugi. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia o di morte. Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa di convivenza comune, il coniuge superstite ha il diritto di stare nella casa. E inoltre in caso di morte il coniuge superstite ha il diritto di succedere all'altro coniuge nel contratto d'affitto. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro. Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi. In caso di scioglimento del contratto di convivenza il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
Il progetto di legge è composto da due Capi: nel primo viene trattato il tema delle unioni civili formate da persone dello stesso sesso, nel secondo invece viene trattato il tema della famiglia di fatto, che è formata naturalmente anche da persone di sesso diverso. Nel primo Capo si introduce per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale "specifica formazione sociale". Secondo il disegno di legge si potrà costituire un'unione civile fra persone dello stesso sesso con una dichiarazione dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, in presenza di due testimoni. I soggetti dell'unione potranno scegliere il regime patrimoniale e la loro residenza; potranno anche decidere di assumere un cognome comune. Non possono contrarre l'unione civile persone già sposate o che hanno già contratto un'unione civile; persone a cui è stata riconosciuta un'infermità mentale; oppure persone che sono tra loro parenti. Con l'unione civile tra persone dello stesso sesso, «le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni». Il testo estende ogni diritto sociale e previdenziale previsto per gli sposati anche ai gay che si uniranno civilmente, quindi anche la pensione di reversibilità. Per sciogliere l'unione civile si deve ricorrere al divorzio.
L'articolo più controverso è quello che riguarda stepchild adoption, l'articolo 5, e cioè vale a dire l'estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner. Nel progetto di legge viene esclusa l'applicabilità dell'istituto dell'adozione legittimante: per le coppie dello stesso sesso unite civilmente non sarà possibile, quindi, adottare dei bambini che non siano già figli di uno dei o delle componenti della coppia. Nel secondo capo della legge si parla invece del riconoscimento della convivenza di fatto sia tra coppie di omosessuali sia tra coppie di eterosessuali. La convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due coniugi. Ciascun convivente può designare l'altro quale suo rappresentante in caso di malattia o di morte. Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa di convivenza comune, il coniuge superstite ha il diritto di stare nella casa. E inoltre in caso di morte il coniuge superstite ha il diritto di succedere all'altro coniuge nel contratto d'affitto. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro. Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi. In caso di scioglimento del contratto di convivenza il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.