Un disegno di legge disciplinerà i B&b
Due le tipologie al centro del testo: conduzione familiare e imprenditoriale. Recepiti anche gli emendamenti di Nino Marmo (Pdl)
lunedì 15 luglio 2013
15.34
Sì a maggioranza, con l'astensione dell'opposizione di centrodestra e Udc, al disegno di legge di disciplina dell'attività di Bed and breakfast. Il provvedimento arriverà in aula prima della pausa estiva e, in quell'occasione, saranno presentate, in riferimento alla norma transitoria, anche tre diverse proposte di emendamento dei consiglieri Nino Marmo, Pino Lonigro e Salvatore Negro, per le quali lo stesso Marmo ha chiesto il parere dell'ufficio legislativo e la relativa Atn. Marmo, infatti, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dei termini fissati per l'adeguamento alle nuove disposizioni, «che creerebbero una situazione di disparità per quanti avevano presentato le istanze per l'avvio delle attività, prima dell'inizio della discussione della riforma».
Ad illustrare il provvedimento, l'assessore al Turismo Silvia Godelli, secondo la quale: «Il testo rappresenta il punto di arrivo di un percorso fatto di approfondimenti, incontri, valutazioni sia tra le diverse componenti politiche che con le parti sociali, allo scopo di regolamentare in maniera chiara l'attività ricettiva dei Bed and breakfast alla luce delle nuove disposizioni nazionali».
Il disegno di legge, che ha recepito i numerosi emendamenti presentati sia dal governo regionale che dal consigliere Marmo, si occupa di disciplinare essenzialmente due tipologie di bed and breakfast: quella a conduzione familiare (non continuativa) e quella imprenditoriale (continuativa). Per quanto riguarda il B&b a conduzione familiare, l'attività ricettiva deve essere svolta dal titolare nella stessa unità immobiliare in cui abita stabilmente per l'intero periodo di attività, che varia da un minimo di 90 ad un massimo di 270 giorni. Alloggio e prima colazione possono essere forniti per non più di 3 camere e 9 posti letto, senza servizi aggiuntivi. All'interno dei borghi e piccoli comuni inferiori a 5mila abitanti, nei borghi rurali (ex art. 1 del Regolamento regionale 22 marzo 2012) e nei centri storici, l'ospitalità può essere esercitata anche in unità immobiliari distinte, ma che non siano distanti tra di loro oltre 100 metri. Non è necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese.
L'attività di B&b in forma imprenditoriale può essere svolta invece sia dal titolare dell'impresa, che da un suo familiare, o in alternativa dal socio. Alloggio e prima colazione possono essere forniti per non più di 6 camere e 18 posti letto, che possono trovarsi in non più di due appartamenti nello stesso stabile o in massimo due unità immobiliari lontane tra loro non oltre 100 metri. Necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Il provvedimento introduce l'istituto della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) da presentare al Comune, corredata delle certificazioni stabilite dai decreti nazionali. Il Comune ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti, e in caso di inadempienza, concede al titolare da 30 a 120 giorni di tempo, per regolarizzare la sua posizione.
Tra gli obblighi, per chi esercita attività ricettiva, quello di dichiarare l'idoneità della struttura abitativa ad offrire ospitalità ai disabili. Tra le novità, la creazione da parte della Regione del marchio "Puglia ospitale" per declinare e promuovere in maniera più efficace l'offerta di ospitalità familiare pugliese.
Ad illustrare il provvedimento, l'assessore al Turismo Silvia Godelli, secondo la quale: «Il testo rappresenta il punto di arrivo di un percorso fatto di approfondimenti, incontri, valutazioni sia tra le diverse componenti politiche che con le parti sociali, allo scopo di regolamentare in maniera chiara l'attività ricettiva dei Bed and breakfast alla luce delle nuove disposizioni nazionali».
Il disegno di legge, che ha recepito i numerosi emendamenti presentati sia dal governo regionale che dal consigliere Marmo, si occupa di disciplinare essenzialmente due tipologie di bed and breakfast: quella a conduzione familiare (non continuativa) e quella imprenditoriale (continuativa). Per quanto riguarda il B&b a conduzione familiare, l'attività ricettiva deve essere svolta dal titolare nella stessa unità immobiliare in cui abita stabilmente per l'intero periodo di attività, che varia da un minimo di 90 ad un massimo di 270 giorni. Alloggio e prima colazione possono essere forniti per non più di 3 camere e 9 posti letto, senza servizi aggiuntivi. All'interno dei borghi e piccoli comuni inferiori a 5mila abitanti, nei borghi rurali (ex art. 1 del Regolamento regionale 22 marzo 2012) e nei centri storici, l'ospitalità può essere esercitata anche in unità immobiliari distinte, ma che non siano distanti tra di loro oltre 100 metri. Non è necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese.
L'attività di B&b in forma imprenditoriale può essere svolta invece sia dal titolare dell'impresa, che da un suo familiare, o in alternativa dal socio. Alloggio e prima colazione possono essere forniti per non più di 6 camere e 18 posti letto, che possono trovarsi in non più di due appartamenti nello stesso stabile o in massimo due unità immobiliari lontane tra loro non oltre 100 metri. Necessaria l'iscrizione nel Registro delle imprese.
Il provvedimento introduce l'istituto della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) da presentare al Comune, corredata delle certificazioni stabilite dai decreti nazionali. Il Comune ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti, e in caso di inadempienza, concede al titolare da 30 a 120 giorni di tempo, per regolarizzare la sua posizione.
Tra gli obblighi, per chi esercita attività ricettiva, quello di dichiarare l'idoneità della struttura abitativa ad offrire ospitalità ai disabili. Tra le novità, la creazione da parte della Regione del marchio "Puglia ospitale" per declinare e promuovere in maniera più efficace l'offerta di ospitalità familiare pugliese.