Transazione Dioguardi: assenza parere ed assistenza legale, istanza di FI per chiedere lumi
"Si ritorna sulla nebolusità", sottolinea la capogruppo Donatella Fracchiolla
giovedì 2 novembre 2023
13.07
Transazione Dioguardi: assenza del parere del Collegio dei Revisori previsto dal TUEL e assenza di assistenza legale da parte dell'Avvocatura, non interpellata. Inevase le corpose osservazioni prodotte dai funzionari e dirigenti dell'epoca del Settore Urbanistica. Una istanza è stata prsentata dalla capogruppo di Forza Italia, per chiedere lumi.
"Si ritorna sulla nebolusità che ha caratterizzato, sin da principio, la transazione relativa agli onorari ancora da corrispondere all'Arch. Dioguardi. In particolare, sembrerebbe che la stessa: i) sia stata condotta senza il necessario parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti; ii) non abbia tenuto conto delle osservazioni intervenute negli anni da parte dei dirigenti e funzionari del Settore Urbanistica dell'epoca e iii) non sia stata sottoposta al vaglio dell'Avvocatura del Comune". Questi i quesiti posti in una apposita istanza presentata da parte di Forza Italia.
"Quanto al parere del collegio dei revisori mancante, esso è previsto direttamente dal Testo unico degli enti locali (TUEL) all'art. 239 ed è confermato dalla più recente giurisprudenza contabile, la quale, da un lato, precisa che risulta obbligatorio il parere solo per le transazione che devono passare dal Consiglio, dall'altro, interviene successivamente per precisare, tuttavia, che per le transazioni di importo consistente o di particolare rilievo – come invece nel caso in esame (400mila euro per un comune in pre dissesto da corrispondersi in due rate entro l'anno) – permanga forte la necessarietà del parere da parte dell'Organo di revisione ANCHE nel caso di transazioni per le quali non sia previsto il passaggio in Consiglio Comunale.
Il credito vantato dal professionista, inoltre, in passato, era stato finanche oggetto di contestazione da parte dell'Ente, nella persona dei Dirigenti e funzionari del Settore Urbanistica dell'epoca che, in relazione alla prestazione offerta dal professionista e alla sua conformità rispetto alle innovazioni legislative nel frattempo intervenute in materia urbanistica, nonché in relazione alla evidente mancanza di utilità della prestazione resa dal professionista all'Ente, avevano prodotto osservazioni, le quali, tuttavia, sono rimaste, immotivatamente, senza risposta da parte dell'Ente, né pare siano state considerate ai fini della transazione.
L'atto di transazione, infine, indica in epigrafe, oltre alla presenza della parti: il Comune e l'Arch. Dioguardi, quella dei rispettivi rappresentanti legali, che avrebbero prestato la dovuta "assistenza": l'Avvocatura del Comune, nella persona dell'Avv. Giuseppe De Candia e l'Avv. Felice Eugenio Lorusso, per il professionista. Tuttavia, tra le firme apposte in calce all'atto, manca quella dell'Avvocatura del Comune, in quanto il legale quel giorno in realtà non era presente e non avrebbe partecipato alla determinazione del contenuto dell'atto transattivo, bensì sarebbe stato coinvolto solo preliminarmente, in una precedente riunione, in relazione alla mera volontà di addivenire ad un accordo per la risoluzione della posizione debitoria.
Con l'istanza prodotta, pertanto, si è voluto chiedere una risposta scritta al Segretario Generale e al Presidente del Collegio dei Revisori, relativamente all'assenza del parere dell'Organo di revisione; all'Assessore alla Visione Urbana, la propria posizione tecnica circa il presunto superamento delle osservazioni prodotte dai funzionari e dirigenti del Settore Urbanistica dell'epoca; nonché all'Avvocatura del Comune, in cosa sarebbe consistita la propria "assistenza legale" indicata come prestata nell'atto, tuttavia non firmato e se questa ha riguardato i contenuti dell'accordo o solo la volontà generale di transigere", conclude la nota del capogruppo azzurro Donatella Fracchiolla.
"Si ritorna sulla nebolusità che ha caratterizzato, sin da principio, la transazione relativa agli onorari ancora da corrispondere all'Arch. Dioguardi. In particolare, sembrerebbe che la stessa: i) sia stata condotta senza il necessario parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti; ii) non abbia tenuto conto delle osservazioni intervenute negli anni da parte dei dirigenti e funzionari del Settore Urbanistica dell'epoca e iii) non sia stata sottoposta al vaglio dell'Avvocatura del Comune". Questi i quesiti posti in una apposita istanza presentata da parte di Forza Italia.
"Quanto al parere del collegio dei revisori mancante, esso è previsto direttamente dal Testo unico degli enti locali (TUEL) all'art. 239 ed è confermato dalla più recente giurisprudenza contabile, la quale, da un lato, precisa che risulta obbligatorio il parere solo per le transazione che devono passare dal Consiglio, dall'altro, interviene successivamente per precisare, tuttavia, che per le transazioni di importo consistente o di particolare rilievo – come invece nel caso in esame (400mila euro per un comune in pre dissesto da corrispondersi in due rate entro l'anno) – permanga forte la necessarietà del parere da parte dell'Organo di revisione ANCHE nel caso di transazioni per le quali non sia previsto il passaggio in Consiglio Comunale.
Il credito vantato dal professionista, inoltre, in passato, era stato finanche oggetto di contestazione da parte dell'Ente, nella persona dei Dirigenti e funzionari del Settore Urbanistica dell'epoca che, in relazione alla prestazione offerta dal professionista e alla sua conformità rispetto alle innovazioni legislative nel frattempo intervenute in materia urbanistica, nonché in relazione alla evidente mancanza di utilità della prestazione resa dal professionista all'Ente, avevano prodotto osservazioni, le quali, tuttavia, sono rimaste, immotivatamente, senza risposta da parte dell'Ente, né pare siano state considerate ai fini della transazione.
L'atto di transazione, infine, indica in epigrafe, oltre alla presenza della parti: il Comune e l'Arch. Dioguardi, quella dei rispettivi rappresentanti legali, che avrebbero prestato la dovuta "assistenza": l'Avvocatura del Comune, nella persona dell'Avv. Giuseppe De Candia e l'Avv. Felice Eugenio Lorusso, per il professionista. Tuttavia, tra le firme apposte in calce all'atto, manca quella dell'Avvocatura del Comune, in quanto il legale quel giorno in realtà non era presente e non avrebbe partecipato alla determinazione del contenuto dell'atto transattivo, bensì sarebbe stato coinvolto solo preliminarmente, in una precedente riunione, in relazione alla mera volontà di addivenire ad un accordo per la risoluzione della posizione debitoria.
Con l'istanza prodotta, pertanto, si è voluto chiedere una risposta scritta al Segretario Generale e al Presidente del Collegio dei Revisori, relativamente all'assenza del parere dell'Organo di revisione; all'Assessore alla Visione Urbana, la propria posizione tecnica circa il presunto superamento delle osservazioni prodotte dai funzionari e dirigenti del Settore Urbanistica dell'epoca; nonché all'Avvocatura del Comune, in cosa sarebbe consistita la propria "assistenza legale" indicata come prestata nell'atto, tuttavia non firmato e se questa ha riguardato i contenuti dell'accordo o solo la volontà generale di transigere", conclude la nota del capogruppo azzurro Donatella Fracchiolla.