Reverse charge, la vittoria di UNAI: svolta decisiva per gli amministratori di condominio
Obbligo ristretto solo ai committenti che appaltino opere per importi superiori a 200.000 euro
giovedì 13 febbraio 2020
9.09
Un emendamento fortemente voluto da UNAI e da tutti gli amministratori di condominio è stato approvato recentemente in relazione al reverse charge, un particolare metodo di applicazione dell'IVA che consente di effettuare l'inversione contabile dell'imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente. La novità per gli amministratori d'immobili è stata annunciata sui canali social direttamente dal presidente nazionale di UNAI, dott. Rosario Calabrese: "Il provvedimento approvato in commissione restringe l'obbligo del reverse charge esclusivamente ai committenti che appaltino opere per importi superiori ai 200.000 euro, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, con l'appaltatore/subappaltatore che opera presso la sede del committente, con utilizzo di beni strumentali di quest'ultimo. Il reverse charge, da noi amministratori tanto temuto, non si applicherà quindi ai condomini, ma limiterà il suo ambito di applicazione ai casi di appalto alle cosiddette Partita Iva. Ci complimentiamo con noi stessi e quanti hanno dato il loro contributo per aver evitato il rischio che, lavori appaltati dal condominio (tipo le facciate), si bloccassero causa l'obbligo di sospendere i pagamenti all'impresa (la quale avrebbe, a sua volta, sospeso i lavori) con la conseguenza di ponteggi fermi in facciata, fastidi e problemi per i condomini. Ma soprattutto maggiori costi per l'occupazione suolo. Grazie a tutti". Un provvedimento per il quale "UNAI si è battuto da tempo, a testimonianza dell'impegno concreto per salvaguardare il lavoro degli amministratori di condominio: la restrizione dell'obbligo relativo al reverse charge è per noi una vittoria", sottolineano Gianluca Sanguedolce, Segretario Provinciale Sindacale UNAI Bat, e il dott. Angelo Frisardi, Segretario Provinciale CSC.
Spieghiamo anzitutto come funziona questo meccanismo: in una transazione tra due soggetti ai fini IVA, il fornitore applica l'aliquota in fattura addebitandone il pagamento al cliente e successivamente contribuendo la somma allo Stato. Un procedimento, però, che può essere soggetto ad evasione fiscale da parte dei soggetti commissionati che trattengono l'ammontare dell'imposta: ed ecco che entra in gioco il reverse charge, finalizzato ad eliminare l'evasione dell'IVA, evitando che l'acquirente detragga tale imposta anche in mancanza di versamento da parte del fornitore. In sostanza, l'inversione contabile è una deviazione alla normale contribuzione dell'IVA e prevede che sia il committente del servizio a pagare direttamente l'IVA al posto del fornitore: l'onere, dunque, si sposta dal cedente al cessionario nel caso di cessione dei beni e dal prestatore al committente per prestazioni di servizi. Affinchè questo meccanismo possa essere applicato, è necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.
Spieghiamo anzitutto come funziona questo meccanismo: in una transazione tra due soggetti ai fini IVA, il fornitore applica l'aliquota in fattura addebitandone il pagamento al cliente e successivamente contribuendo la somma allo Stato. Un procedimento, però, che può essere soggetto ad evasione fiscale da parte dei soggetti commissionati che trattengono l'ammontare dell'imposta: ed ecco che entra in gioco il reverse charge, finalizzato ad eliminare l'evasione dell'IVA, evitando che l'acquirente detragga tale imposta anche in mancanza di versamento da parte del fornitore. In sostanza, l'inversione contabile è una deviazione alla normale contribuzione dell'IVA e prevede che sia il committente del servizio a pagare direttamente l'IVA al posto del fornitore: l'onere, dunque, si sposta dal cedente al cessionario nel caso di cessione dei beni e dal prestatore al committente per prestazioni di servizi. Affinchè questo meccanismo possa essere applicato, è necessario che entrambe le parti siano soggetti passivi IVA di imposta e che il destinatario del bene risieda nel territorio dello Stato.