Professioni infermieristiche: "No agli obblighi vaccinali diversi da quelli disposti dallo Stato"
"La pronuncia del Tar Puglia non cambia la nostra posizione"
martedì 1 dicembre 2020
"Sugli obblighi vaccinali per gli operartori sanitari la nostra posizione non cambia". Parlano i presidenti degli OPI di Bari, Bat e Brindisi, Saverio Andreula, Giuseppe Papagni e Antonio Scarpa. I giudici del TAR - precisano i presidenti richiamano gli obblighi di sorveglianza sanitaria del datore di lavoro di cui all'art. 41, D.lgs. n. 81/2008 e i correlativi obblighi dei lavoratori di contribuire alla tutela della salute della sicurezza suoi luoghi di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008). Più in particolare, nel suo incedere argomentativo il T.A.R. Puglia ha ritenuto che la sorveglianza sanitaria debba essere particolarmente rigorosa per i lavoratori esposti agli agenti biologici (art. 279, D.lgs. n. 81/2008) e va comunque graduata in considerazione dell'attuale situazione di rischio. E nell'argomentare quell'ordinanza "il Tar Puglia - sottolineano Andreula, Papagni e Scarpa - trova un contrappeso nella esenzione dalla vaccinazione per gli operatori sanitari per i quali il vaccino possa essere fonte di rischi e per quanti siano immuni.
La Legge regionale Puglia 19 giugno 2018, n. 27, attuata dal Regolamento impugnato, è risultata in parte immune dai prospettati vizi di legittimità costituzionale, avendo il Giudice delle Leggi dato atto che, nelle parti non colpite dalla declaratoria di illegittimità, il Legislatore regionale ha operato "senza introdurre obblighi vaccinali di nuovo conio e, comunque, senza imporre obbligatoriamente ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato" (Corte Costituzionale, 06/06/2019, n. 137).
"Per questo ci appare maldestro – dichiarano i presidenti degli Ordini - il tentativo di qualcuno, di interpretare "pro domo sua" la sentenza del TAR Puglia azzardandosi a definirci no-vax e prospettando che la stessa sostenga e rafforzi il principio giuridico secondo cui che le Regioni possano imporre obblighi vaccinali diversi da quelli disposti dallo Stato, e possono prevedere per i presunti inadempienti sanzioni amministrative. I Presidenti rimarcano che "la vaccinazione antinfluenzale, tra l'altro indisponibile, è un'opportunità non un obbligo" e invocano più chiarezza da parte della Regione Puglia e più rispetto per le professioni sanitarie, in particolare gli Infermieri, oggi impegnati a dare il massimo contributo possibile per fronteggiare la pandemia in atto.
La Legge regionale Puglia 19 giugno 2018, n. 27, attuata dal Regolamento impugnato, è risultata in parte immune dai prospettati vizi di legittimità costituzionale, avendo il Giudice delle Leggi dato atto che, nelle parti non colpite dalla declaratoria di illegittimità, il Legislatore regionale ha operato "senza introdurre obblighi vaccinali di nuovo conio e, comunque, senza imporre obbligatoriamente ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato" (Corte Costituzionale, 06/06/2019, n. 137).
"Per questo ci appare maldestro – dichiarano i presidenti degli Ordini - il tentativo di qualcuno, di interpretare "pro domo sua" la sentenza del TAR Puglia azzardandosi a definirci no-vax e prospettando che la stessa sostenga e rafforzi il principio giuridico secondo cui che le Regioni possano imporre obblighi vaccinali diversi da quelli disposti dallo Stato, e possono prevedere per i presunti inadempienti sanzioni amministrative. I Presidenti rimarcano che "la vaccinazione antinfluenzale, tra l'altro indisponibile, è un'opportunità non un obbligo" e invocano più chiarezza da parte della Regione Puglia e più rispetto per le professioni sanitarie, in particolare gli Infermieri, oggi impegnati a dare il massimo contributo possibile per fronteggiare la pandemia in atto.