Piccoli investitori e controversie: arriva l’arbitro veloce e gratuito

Operativo dal 9 gennaio il sito per inviare ricorsi

venerdì 6 gennaio 2017 7.25
Arriva per 2017 un nuovo strumento, gratuito e veloce, per dirimere le controversie finanziarie tra risparmiatori e istituti di credito.

Dal 9 gennaio, infatti, i piccoli investitori avranno la possibilità di rivolgersi, senza costi, ad un Arbitro per le Controversie FInanziarie (ACF), un organismo collegiale a cui potranno essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori. Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. Riguardo alla competenza per valore l'ACF potrà decidere controversie fino ad un importo massimo di 500.000,00 euro.

Nel dettaglio. Il risparmiatore, che ha subito un danno a causa del comportamento scorretto dell'intermediario finanziario a cui si è rivolto (ad esempio un istituto di credito), potrà fare ricorso al collegio arbitrale. La procedura, oltre ad essere, come già detto, totalmente gratuita è molto rapida, in quanto la decisione verrà emessa entro 90 giorni.
Vediamo meglio nel dettaglio il funzionamento.
Innanzitutto chiediamoci chi può rivolgersi all'ACF. Possono presentare ricorso i cosiddetti investitori "retail", ossia coloro che non hanno un'adeguata competenza riguardo ai servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario che può essere una banca, una sim (società di intermediazione mobiliare), una società d'intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste Italiane (divisione Bancoposta). Naturalmente può trattarsi anche di società di intermediazione finanziaria estere, purché abbiano una succursale in Italia (nel caso in cui la sede principale è in Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio italiano (se si tratta di società extracomunitarie).

La procedura può essere innescata nel caso in cui gli intermediari abbiano assunto un comportamento scorretto nei confronti del risparmiatore:
· violazione degli obblighi di informazione; l'intermediario ha l'obbligo specifico di informare adeguatamente l'investitore sulla natura dell'operazione e, soprattutto, sui rischi che quest'ultima comporta. Ove ciò non accada sarà incorso in una violazione;
· violazione degli obblighi di diligenza qualificata, di correttezza e di trasparenza nella gestione del rapporto con la clientela.
La gratuità del ricorso all'ACF è garantito dal "Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori", istituito già nel 2007.

Quali le modalità del ricorso? L'invio va effettuato all'ACF rigorosamente online, mediante il sito www.acf.consob.it, che sarà operativo dal 9 gennaio. Per venire incontro agli utenti meno esperti la Consob ha stabilito che, per i primi due anni, il ricorso potrà essere inviato in forma cartacea. Però, dopo l'invio, la procedura continuerà in via telematica. Sia l'investitore che l'intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni secondo le regole sul rispetto del cosiddetto "contraddittorio tra le parti".