Obbligo di rimozione deiezioni canine: 9 persone multate ad Andria dalla Polizia Locale
Sono stati complessivamente 67 gli accertamenti nel mese di febbraio, in varie parti della città
sabato 25 febbraio 2023
14.39
Un fenomeno sempre più diffuso sul territorio, anche se meno noto, è l'abbandono delle deiezioni da parte dei proprietari dei cani su suolo pubblico (marciapiedi, strade, piazze, ecc..), diverse le segnalazioni anche sui social. Nel mese di febbraio personale della Polizia Locale di Andria, a seguito di specifici servizi di controllo posti in essere per il contrasto di questo malcostume in diverse zona della Città, hanno effettuato 67 accertamenti sui proprietari, di cui 9 sono stati sanzionati per il mancato rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 392 del 27.08.2018 (che si allega) relativa all'obbligo di rimozione delle deiezioni canine in luoghi di pubblico transito e muri di affaccio di edifici privati a tutela dell'igiene pubblica ed alla conduzione dei cani.
Ricordiamo che la stessa obbliga tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
• di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
• di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini.
• di munirsi di contenitori (bottigliette) d'acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate.
Avverte inoltre:
• 1) i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della Asl/btT entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;
• 2) entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all'applicazione del microchip;
• 3) il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
• 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Comando di Polizia Locale che contatterà il Servizio Veterinario della ASL/BAT per l'intervento di cattura.
In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.
la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7 e 7 bis del d. lgs. 267/00 e s.m.i. di euro 100,00, in misura fissa.
Ricordiamo che la stessa obbliga tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:
• di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
• di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all'uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini.
• di munirsi di contenitori (bottigliette) d'acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate.
Avverte inoltre:
• 1) i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della Asl/btT entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio;
• 2) entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all'applicazione del microchip;
• 3) il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento;
• 4) il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Comando di Polizia Locale che contatterà il Servizio Veterinario della ASL/BAT per l'intervento di cattura.
In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.
la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7 e 7 bis del d. lgs. 267/00 e s.m.i. di euro 100,00, in misura fissa.