Nuove disposizioni per l'autocertificazione cartacea, le precisazioni della Polizia Postale

Il ricorso ad applicazioni per smartphone in sostituzione del cartaceo si pone in contrasto con le prescrizioni vigenti

giovedì 19 marzo 2020 9.32
In relazione alla notizia riportata da alcuni organi di informazione riguardante applicazioni per smartphone che sostituirebbero la autocertificazione cartacea per coloro che escono da casa, la Polizia Postale precisa che il ricorso a tali servizi, seppur motivato da esigenze di apparente semplificazione e velocizzazione delle procedure, si pone in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti. L'autocertificazione deve infatti essere firmata sia dal cittadino sottoposto al controllo che dall'operatore di polizia, previa identificazione del dichiarante. L'autocertificazione va inoltre acquisita in originale dall'operatore che effettua il controllo, per le successive verifiche.

Sotto altro profilo, si evidenzia come il ricorso a servizi non ufficiali né autorizzati da Autorità pubbliche per la compilazione del modello di autodichiarazione, esponga i cittadini ad una ulteriore e non secondaria insidia, legata al rispetto della dimensione della loro privacy. Si ricordi, infatti, come i dati contenuti nel modello di autodichiarazione consentano di rivelare non soltanto la frequenza e la tipologia dello spostamento dell'individuo ma altresì le ragioni - personali e riservate - che giustificano tale spostamento e che possono ricollegarsi ad informazioni sensibili quali lo stato di salute, le esigenze personali le circostanze lavorative. L'acquisizione e la gestione di tali dati sensibili da parte di soggetti terzi, secondo quanto dispone il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) e le prescrizioni nazionali in tema di diritto della privacy, sono sottoposte a precisi obblighi in tema, fra l'altro, di correttezza e trasparenza, consenso informato, limitazione del trattamento a specifiche finalità, aggiornamento e soprattutto integrità e riservatezza. Tali obblighi sono posti a garanzia di tutti i cittadini contro potenziali e pericolosi abusi.

Per quanto riguarda la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (il cosiddetto "Cura Italia"), si comunica che è stata prorogata al 31 agosto prossimo. La validità ai fini dell'espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Queste disposizioni sono contenute, in particolare, nell'articolo 104 del Decreto-Legge approvato dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le norme vigenti definiscono:
- Documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare.
- Documento d'identità la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.
- Documento d'identità elettronico il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

Inoltre, l'articolo 651 del codice penale "Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale" recita: "Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206".