Multa AgCom: sanzionati gi operatori di telefonia
Dovranno rimborsare il surplus incassato per le fatture a 28 giorni. Confconsumatori si mobilita
mercoledì 11 luglio 2018
L'Autorità garante per le Comunicazioni, con delibera n. 269/18/CONS ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine in cui gli operatori Tim, Fastweb, Vodafone e Wind Tre dovranno rimborsare l'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse nelle bollette residenziali e nelle offerte convergenti fisso-mobile dal 23 giugno 2017 ovvero da quando sono state entrate in vigore le tariffe a 28 giorni, fino alla data in cui hanno ripristinato la fatturazione mensile.
In particolare, entro il 31 dicembre 2018, le società Tim S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. dovranno adempiere a quanto previsto nelle diffide impartite con le delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS mediante la completa restituzione dei giorni erosi per effetto della predetta violazione della citata delibera n. 121/17/CONS senza necessità di effettuare alcuna verifica sulle condizioni economiche, passate e presenti, di ciascun utente. Nella delibera AGCOM si precisa che "in tale modo, per gli utenti che erano già clienti il 23 giugno 2017 e lo sono tutt'ora, il numero di giorni erosi sarà sostanzialmente uguale per tutti e di facile individuazione.
Per i clienti contrattualizzati successivamente al 23 giugno 2017, che rappresentano, in ogni caso, una minoranza dell'insieme dei clienti di ciascun operatore, il numero di giorni erosi sarà invece calcolato a partire dalla rispettiva data di entrata nella customer base dell'operatore. Resta inteso, infine, che la posticipazione della data di decorrenza delle fatture si applica ai canoni mensili delle offerte e che essa non implica la posticipazione della emissione delle fatture, ma solo della decorrenza del periodo fatturato". L'adempimento possa essere frazionato su più fatture e si lascia la possibilità agli operatori di proporre ai singoli interessati soluzioni di compensazione alternative concordate con gli utenti.
Per tutte le informazioni e per la richiesta di rimborso i consumatori possono fa riferimento all'ufficio della Confconsumatori di Andria (BT) sito in Via Firenze 37 (tel. 331-9758586 e 324- 9913773, raggiungibile anche via whatsup e via mail: andriaconfconsuma@libero.it).
In particolare, entro il 31 dicembre 2018, le società Tim S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. dovranno adempiere a quanto previsto nelle diffide impartite con le delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS mediante la completa restituzione dei giorni erosi per effetto della predetta violazione della citata delibera n. 121/17/CONS senza necessità di effettuare alcuna verifica sulle condizioni economiche, passate e presenti, di ciascun utente. Nella delibera AGCOM si precisa che "in tale modo, per gli utenti che erano già clienti il 23 giugno 2017 e lo sono tutt'ora, il numero di giorni erosi sarà sostanzialmente uguale per tutti e di facile individuazione.
Per i clienti contrattualizzati successivamente al 23 giugno 2017, che rappresentano, in ogni caso, una minoranza dell'insieme dei clienti di ciascun operatore, il numero di giorni erosi sarà invece calcolato a partire dalla rispettiva data di entrata nella customer base dell'operatore. Resta inteso, infine, che la posticipazione della data di decorrenza delle fatture si applica ai canoni mensili delle offerte e che essa non implica la posticipazione della emissione delle fatture, ma solo della decorrenza del periodo fatturato". L'adempimento possa essere frazionato su più fatture e si lascia la possibilità agli operatori di proporre ai singoli interessati soluzioni di compensazione alternative concordate con gli utenti.
Per tutte le informazioni e per la richiesta di rimborso i consumatori possono fa riferimento all'ufficio della Confconsumatori di Andria (BT) sito in Via Firenze 37 (tel. 331-9758586 e 324- 9913773, raggiungibile anche via whatsup e via mail: andriaconfconsuma@libero.it).