Motivazioni Corte dei Conti, nota congiunta dei settori comunali
Scrivono il Segretario Generale, l'Avvocatura e le Risorse Finanziarie
venerdì 22 maggio 2015
13.50
Con riferimento alla sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite di Roma sul ricorso promosso dal Comune di Andria per annullamento della deliberazione della Corte dei Conti sezione Controllo per la Puglia, dopo la nota a firma del Primo Cittadino, Nicola Giorgino, arriva anche la nota congiunta a firma del Segretario Generale, Giuseppe Borgia, del Responsabile Settore Risorse Finanziarie, Grazia Cialdella e del Responsabile Servizio Avvocatura, Giuseppe De Candia.
«La sentenza statuisce a chiare lettere il "corretto", "doveroso" e "tempestivo" operato dell'Ente nell'accertare i crediti vantati nei confronti dell'Italgas S.p.A., dichiarando definitivamente la legittima "postabilità" oltre che il legittimo consolidamento in bilancio degli stessi. Con queste premesse ha sancito che il "Comune aveva pieno titolo sia pure con un'operazione disposta nel 2013, a riportare nel consuntivo 2012 …." i medesimi e che non c'è stata alcuna variazione di bilancio tra competenza e residui, con conseguente declaratoria di legittimità della operazione di "riaccertamento", espressamente definita come "doverosa". Dal ché è derivata la riforma della deliberazione gravata in ordine a comportamenti elusivi, assunti come genitivi di responsabilità amministrativo-contabile. Tuttavia, il Giudice Contabile ha rilevato che detto credito, lo si ripete del tutto legittimamente postabile, andava imputato non interamente nel 2012 ma "pro quota" per ciascun anno di competenza. Sicché, allo stato e alla luce delle prime verifiche compiute sul piano esclusivamente contabile, si può affermare che il rilevato riaccertamento non incide sull'avanzo di amministrazione (risultato di competenza e residui) come, del resto, espressamente riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia nella gravata pronuncia n. 55/PRSP/2015 (vedasi pag. 13, secondo capoverso). Con riguardo al tema del rispetto del patto di stabilità 2012, al fine di dare puntuale ottemperanza alla sentenza, si rende necessario ricalcolare il saldo finanziario, operazione che è in corso di svolgimento».
«La sentenza statuisce a chiare lettere il "corretto", "doveroso" e "tempestivo" operato dell'Ente nell'accertare i crediti vantati nei confronti dell'Italgas S.p.A., dichiarando definitivamente la legittima "postabilità" oltre che il legittimo consolidamento in bilancio degli stessi. Con queste premesse ha sancito che il "Comune aveva pieno titolo sia pure con un'operazione disposta nel 2013, a riportare nel consuntivo 2012 …." i medesimi e che non c'è stata alcuna variazione di bilancio tra competenza e residui, con conseguente declaratoria di legittimità della operazione di "riaccertamento", espressamente definita come "doverosa". Dal ché è derivata la riforma della deliberazione gravata in ordine a comportamenti elusivi, assunti come genitivi di responsabilità amministrativo-contabile. Tuttavia, il Giudice Contabile ha rilevato che detto credito, lo si ripete del tutto legittimamente postabile, andava imputato non interamente nel 2012 ma "pro quota" per ciascun anno di competenza. Sicché, allo stato e alla luce delle prime verifiche compiute sul piano esclusivamente contabile, si può affermare che il rilevato riaccertamento non incide sull'avanzo di amministrazione (risultato di competenza e residui) come, del resto, espressamente riconosciuto dalla stessa Corte dei Conti Sezione di Controllo Puglia nella gravata pronuncia n. 55/PRSP/2015 (vedasi pag. 13, secondo capoverso). Con riguardo al tema del rispetto del patto di stabilità 2012, al fine di dare puntuale ottemperanza alla sentenza, si rende necessario ricalcolare il saldo finanziario, operazione che è in corso di svolgimento».