La Puglia istituisce il registro delle strutture ricettive non alberghiere

Un codice Identificativo per porre un argine al proliferare dell’abusivismo e garantire un sistema di accoglienza nel rispetto delle regole

mercoledì 28 novembre 2018
Approvata ieri in Consiglio regionale all'unanimità l'introduzione di un codice identificativo di struttura e di un registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere per facilitare il censimento e il controllo contro l'abusivismo. Il provvedimento legislativo va ad integrare, con un nuovo Capo III, denominato "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere", la Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 "Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici".

"Il Ministro Centinaio lo ha proposto subito fra le misure di regolamentazione del settore del turismo da realizzare. E aspettiamo che lo realizzi al più presto. La Puglia il codice identificativo lo ha già approvato oggi in Consiglio. Abbiamo voluto dotare di un codice identificativo tutte le strutture ricettive non alberghiere, che a differenza degli alberghi , sono soggette a vincoli meno stringenti, per porre un argine al proliferare dell'abusivismo e garantire un sistema di accoglienza nel rispetto delle regole – commenta soddisfatta l'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone - Con Pugliapromozione abbiamo commissionato numerose ricerche per conoscere l'entità del sommerso nel settore ricettivo in Puglia. In base ai dati rilevati il moltiplicatore turistico per l'intera Puglia è stato nel 2016 di 5,15. In altre parole per ogni presenza turistica Istat ve ne sono state altre 4,6 che non sono state rilevate e non appaiono. Che esista in Puglia una proliferazione di strutture non alberghiere, non tutte codificate, lo dimostrano le migliaia di annunci sui vari siti di prenotazioni, oltre ai dati di Federalberghi. Con l'introduzione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l'obbligo di indicare il codice in ogni forma di promozione e pubblicità, si semplificano i controlli e si pongono le basi per diminuire l'abusivismo e garantire una offerta nel rispetto delle regole".

Il primo dei cinque articoli (art. 11) approvati oggi dal Consiglio perimetra i soggetti destinatari della norma che sono "tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo)". Il secondo comma definisce le locazioni turistiche individuate negli "alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 9 dicembre 1998, n. 431" qualificando gli alloggi dati in locazione come "strutture ricettive non alberghiere".

Viene quindi istituito il "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere", (art. 12) con finalità di conoscenza dell'offerta turistica regionale, che attribuisce il "Codice identificativo di struttura" (CIS) e delega alla Giunta regionale la disciplina delle modalità attuative e di gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Per semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, viene introdotto (art.13) l'obbligo a carico delle strutture ricettive non alberghiere di indicare il codice identificativo di struttura (CIS) nella pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato e stabilisce le correlate sanzioni in caso di inadempimento.

L'art. 14 disciplina poi le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative la cui competenza è attribuita ai comuni territorialmente competenti, mantenendo comunque in capo alla struttura regionale preposta il potere/dovere di verifica del rispetto degli obblighi introdotti, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.