La Corte di Cassazione interviene sulla ricostruzione della carriera del personale docente e ATA
Seminari informativi della UIL. Secondo una doppia sentenza il servizio pre-ruolo vale come il servizio di ruolo
mercoledì 15 gennaio 2020
La Corte di Cassazione con una doppia sentenza del 28 novembre 2019, ha sancito che il servizio pre-ruolo sia valutato per intero per i primi 4 anni e venga invece valutato solo per 2/3 per gli anni eccedenti i 4.
Al docente assunto in ruolo senza pre-ruolo tutto il servizio di ruolo viene valutato per intero ai fini della progressione. Pertanto potrebbe essere opportuno, con riferimento ai docenti assunti a tempo indeterminato con un servizio pre-ruolo superiore ai 4 anni, un controllo della ricostruzione di carriera al fine di verificare, con gli opportuni conteggi, la convenienza a richiedere il calcolo di tutti i servizi pre-ruolo, anche quelli inferiori a 180 giorni, che con le regole in vigore non vengono prese in considerazione.
Si tratta di comparare il servizio riconosciuto nella ricostruzione di carriera in base al relativo decreto con quello derivante dalla somma di tutti i periodi di servizio pre-ruolo. Pertanto, possono verificarsi i seguenti casi:
Invece per quanto concerne il personale ATA, secondo la sentenza n.3150/2019 la Corte di Cassazione, il principio di diritto valido e cioè quello per cui al personale ATA spetta l'integrale valutazione del servizio. Tenuto conto che al personale ATA non si applica la disposizione ex art.489 (validità dell'anno scolastica con almeno 180 gg.) risulta sempre conveniente il ricalcolo di tutti i periodi di servizio pre-ruolo.
Così ha stabilito la Cassazione per tutti i docenti e gli ATA, che la UIL Scuola, unitamente al proprio Ufficio Legale, incontrerà secondo il seguente calendario:
Al docente assunto in ruolo senza pre-ruolo tutto il servizio di ruolo viene valutato per intero ai fini della progressione. Pertanto potrebbe essere opportuno, con riferimento ai docenti assunti a tempo indeterminato con un servizio pre-ruolo superiore ai 4 anni, un controllo della ricostruzione di carriera al fine di verificare, con gli opportuni conteggi, la convenienza a richiedere il calcolo di tutti i servizi pre-ruolo, anche quelli inferiori a 180 giorni, che con le regole in vigore non vengono prese in considerazione.
Si tratta di comparare il servizio riconosciuto nella ricostruzione di carriera in base al relativo decreto con quello derivante dalla somma di tutti i periodi di servizio pre-ruolo. Pertanto, possono verificarsi i seguenti casi:
- l'anzianità calcolata con il metodo previsto dall'art.485 del T.U. è maggiore della anzianità calcolata sommando tutti i giorni di supplenza; in questo caso non è necessaria alcuna ulteriore azione;
- l'anzianità calcolata secondo i principi indicati dalla sentenza nella Corte di Cassazione è maggiore di quella calcolata con il tradizionale metodo previsto dall'art.485 T.U.
Invece per quanto concerne il personale ATA, secondo la sentenza n.3150/2019 la Corte di Cassazione, il principio di diritto valido e cioè quello per cui al personale ATA spetta l'integrale valutazione del servizio. Tenuto conto che al personale ATA non si applica la disposizione ex art.489 (validità dell'anno scolastica con almeno 180 gg.) risulta sempre conveniente il ricalcolo di tutti i periodi di servizio pre-ruolo.
Così ha stabilito la Cassazione per tutti i docenti e gli ATA, che la UIL Scuola, unitamente al proprio Ufficio Legale, incontrerà secondo il seguente calendario:
- Lunedì 20 gennaio alle ore 16.00-18.00 per docenti e ATA presso la Scuola media "Volta" di Monopoli;
- Martedì 21 gennaio alle ore 16.00-18.00 per docenti e ATA presso Itas "Carafa" di Andria;
- Mercoledì 22 gennaio alle ore 16.00-18.00 per docenti e ATA presso la 5° CD "S.F. D'Assisi" di Altamura
- Giovedì 23, alle ore 10.00-12.00 DSGA e Docenti-ATA alle ore 16.00-18.00 presso IISS "di Savoia" di Bari