Il TAR respinge il ricorso di Lasciarrea: nessuna variazione in Consiglio
La candidata del M5S ha sollevato la legittimità dell'attribuzione delle quote
lunedì 23 novembre 2015
16.53
La Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha respinto il ricorso della candidata al Consiglio Comunale del Movimento 5 Stelle, Vincenza Lasciarrea, contro l'attribuzione del seggio a Saverio Fucci di Forza Italia. Il ricorso è stato ritenuto dalla corte infondato dopo la pubblica udienza del 12 novembre scorso.
Dunque non ci sarà nessuna modifica allo scacchiere numerico dell'assise comunale andriese. La questione sollevata dalla candidata al Consiglio, prima dei non eletti per i pentastellati, verteva in particolare sulle modalità di attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco, risultato vincente al primo turno, non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi consiliari. In particolare, gli uffici competenti avrebbero dovuto determinare se il numero di seggi da assegnare alla coalizione vincente, andasse calcolato effettuando un arrotondamento in eccesso o in difetto rispetto all'unità se il risultato stesso presenta numeri decimali, proprio come nel caso dell'ultima elezione avuta nella città di Andria.
L'ampia giurisprudenza in merito, come ricordato anche nel dispositivo della sentenza del TAR, ha già espresso il proprio parere nell'arrotondare in eccesso i decimali, nonostante vi sia stato un solo caso e cioè una sentenza del Consiglio di Stato del 2012, che si è espressa sul merito in senso opposto. Quella stessa sentenza, tuttavia, fu subito rivista dalla Quinta Sezione che si pronunciò nuovamente verso l'arrotondamento in eccesso.
Dunque non ci sarà nessuna modifica allo scacchiere numerico dell'assise comunale andriese. La questione sollevata dalla candidata al Consiglio, prima dei non eletti per i pentastellati, verteva in particolare sulle modalità di attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui il gruppo di liste collegate al candidato Sindaco, risultato vincente al primo turno, non abbia già conseguito almeno il 60% dei seggi consiliari. In particolare, gli uffici competenti avrebbero dovuto determinare se il numero di seggi da assegnare alla coalizione vincente, andasse calcolato effettuando un arrotondamento in eccesso o in difetto rispetto all'unità se il risultato stesso presenta numeri decimali, proprio come nel caso dell'ultima elezione avuta nella città di Andria.
L'ampia giurisprudenza in merito, come ricordato anche nel dispositivo della sentenza del TAR, ha già espresso il proprio parere nell'arrotondare in eccesso i decimali, nonostante vi sia stato un solo caso e cioè una sentenza del Consiglio di Stato del 2012, che si è espressa sul merito in senso opposto. Quella stessa sentenza, tuttavia, fu subito rivista dalla Quinta Sezione che si pronunciò nuovamente verso l'arrotondamento in eccesso.