Il Governo approva il decreto legislativo per la Magistratura onoraria
Cambiano le regole anche per i Giudici di Pace che continuano a protestare
giovedì 13 luglio 2017
15.53
Novità in arrivo per la Magistratura onoraria e per quegli uffici come i Giudici di pace (la cui sede è presente anche ad Andria, nell'ex Pretura), che rappresentano la tanto decantata "Giustizia di prossimità". Infatti nel consiglio dei ministri dello scorso 10 luglio è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo in materia di riforma della magistratura onoraria, proposto dal Ministro della Giustizia Orlando.
Secondo Altalex, il provvedimento, in attuazione della legge 29 aprile 2016, n. 57, prevede ulteriori disposizioni sui Giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio.
Queste le principali novità introdotte:
uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai Giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
la previsione dell'intrinseca temporaneità dell'incarico;
la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
l'individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico.
Il decreto disciplina le modalità di conferimento dell'incarico e la sua durata temporanea, limitata a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative e da non richiedere al magistrato onorario un impegno non superiore ai due giorni a settimana.
Scendendo più nel dettaglio, la riforma prevede la possibilità di delegare ai giudici di pace anche la pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti:
a) procedimenti di volontaria giurisdizione (in materie diverse dalla famiglia), inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
b) procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
d) cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 euro, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
e) cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, quando il valore della controversia non superi i 100.000 euro;
f) procedimenti di espropriazione presso terzi, quando il valore del credito pignorato non superi i 50.000 euro.
A partire dal 2021, quando i nuovi giudici onorari immessi avranno terminato la fase formativa, sarà ampliata ulteriormente la competenza per materia del giudice di pace, nella quale confluirà un insieme di cause e procedimenti civili di "minore complessità" fino ad ora competenza del tribunale.
Il provvedimento contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno essere confermati nell'incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L'incarico cesserà comunque al compimento del 68° anno di età.
A tal riguardo va evidenziato che per protesta contro la riforma della magistratura onoraria e di pace le organizzazioni rappresentative della categoria hanno proclamato nei mesi scorsi ripetute giornate di astensione dalle udienze; da ultimo, con un comunicato diramato l'8 luglio, i giudici di pace hanno preannunciato un'ondata di scioperi a tempo indeterminato ad intervalli di 20 giorni e l'avvio di "migliaia di azioni giudiziarie" a tutela dei diritti della categoria.
Secondo Altalex, il provvedimento, in attuazione della legge 29 aprile 2016, n. 57, prevede ulteriori disposizioni sui Giudici di pace, nonché una disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio.
Queste le principali novità introdotte:
uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai Giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento;
la previsione dell'intrinseca temporaneità dell'incarico;
la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari;
il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative;
l'individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario;
la regolamentazione dei compensi, in modo da delineare un quadro omogeneo;
l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico.
Il decreto disciplina le modalità di conferimento dell'incarico e la sua durata temporanea, limitata a non più di due quadrienni e da svolgersi in modo da assicurare la piena compatibilità con lo svolgimento di altre attività remunerative e da non richiedere al magistrato onorario un impegno non superiore ai due giorni a settimana.
Scendendo più nel dettaglio, la riforma prevede la possibilità di delegare ai giudici di pace anche la pronuncia dei provvedimenti che definiscono i seguenti procedimenti:
a) procedimenti di volontaria giurisdizione (in materie diverse dalla famiglia), inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare;
b) procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi;
d) cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 euro, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
e) cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, quando il valore della controversia non superi i 100.000 euro;
f) procedimenti di espropriazione presso terzi, quando il valore del credito pignorato non superi i 50.000 euro.
A partire dal 2021, quando i nuovi giudici onorari immessi avranno terminato la fase formativa, sarà ampliata ulteriormente la competenza per materia del giudice di pace, nella quale confluirà un insieme di cause e procedimenti civili di "minore complessità" fino ad ora competenza del tribunale.
Il provvedimento contiene poi uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno essere confermati nell'incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura. L'incarico cesserà comunque al compimento del 68° anno di età.
A tal riguardo va evidenziato che per protesta contro la riforma della magistratura onoraria e di pace le organizzazioni rappresentative della categoria hanno proclamato nei mesi scorsi ripetute giornate di astensione dalle udienze; da ultimo, con un comunicato diramato l'8 luglio, i giudici di pace hanno preannunciato un'ondata di scioperi a tempo indeterminato ad intervalli di 20 giorni e l'avvio di "migliaia di azioni giudiziarie" a tutela dei diritti della categoria.