Il contratto bancario è nullo se è privo della firma
Intervento dell'avv. Laura Maria Pia Tota di Confconsumatori Andria
domenica 14 gennaio 2018
18.50
"Il contratto bancario è nullo se è privo della firma": intervento dell'avv. Laura Maria Pia Tota di Confconsumatori Andria
"Il caso. Un correntista di un istituto bancario aveva adito il Tribunale di Pordenone per far dichiarare la nullità delle pattuizioni relative a un contratto di conto corrente in quanto - a suo dire - erano stati applicati interessi usurari, spese e commissioni illegittime e/o non dovuti poiché i documenti relativi a tale contratto di conto corrente erano privi della sottoscrizione di un funzionario della banca.
Il Giudice, esaminata la documentazione bancaria prodotta dalla banca, rilevava effettivamente che gli atti relativi al conto corrente erano stati firmati unicamente dal cliente. Pertanto, il Tribunale di Pordenone, con la sentenza del 18 agosto 2017 n. 621, ha dichiarato la nullità dei suddetti contratti di conto corrente per mancanza di forma scritta.
Come infatti ha affermato il Giudice al riguardo "il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto solo ove vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, prova che non può essere offerta per testi ovvero per presunzioni; né il comportamento delle parti in costanza di contratto "monofirma" può essere considerato come valida manifestazione del consenso della banca".
Il requisito della forma scritta – ha aggiunto il Tribunale - è soddisfatto anche quando le firme sono contenute in due documenti diversi, ma solo se tra gli atti separati risulti "un collegamento inscindibile" che dimostri la formazione dell'accordo.
Dunque, la Banca è stata condannata a restituire 56 mila euro in favore del cliente, per avere applicato per oltre sei anni la commissione di massimo scoperto sul picco massimo dell'utilizzato, proprio a seguito dell'accertamento e della dichiarata nullità della suddetta pattuizione per difetto della forma scritta".
Per informazioni, contattare la Confconsumatori Andria, con sede in Via Firenze 37 –
Tel. 324.9913773 – 331.9758585 - email: andriaconfconsuma@libero.it
"Il caso. Un correntista di un istituto bancario aveva adito il Tribunale di Pordenone per far dichiarare la nullità delle pattuizioni relative a un contratto di conto corrente in quanto - a suo dire - erano stati applicati interessi usurari, spese e commissioni illegittime e/o non dovuti poiché i documenti relativi a tale contratto di conto corrente erano privi della sottoscrizione di un funzionario della banca.
Il Giudice, esaminata la documentazione bancaria prodotta dalla banca, rilevava effettivamente che gli atti relativi al conto corrente erano stati firmati unicamente dal cliente. Pertanto, il Tribunale di Pordenone, con la sentenza del 18 agosto 2017 n. 621, ha dichiarato la nullità dei suddetti contratti di conto corrente per mancanza di forma scritta.
Come infatti ha affermato il Giudice al riguardo "il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto solo ove vi sia la prova che entrambe le parti, anche se in documenti distinti, abbiano manifestato per iscritto la loro volontà negoziale, prova che non può essere offerta per testi ovvero per presunzioni; né il comportamento delle parti in costanza di contratto "monofirma" può essere considerato come valida manifestazione del consenso della banca".
Il requisito della forma scritta – ha aggiunto il Tribunale - è soddisfatto anche quando le firme sono contenute in due documenti diversi, ma solo se tra gli atti separati risulti "un collegamento inscindibile" che dimostri la formazione dell'accordo.
Dunque, la Banca è stata condannata a restituire 56 mila euro in favore del cliente, per avere applicato per oltre sei anni la commissione di massimo scoperto sul picco massimo dell'utilizzato, proprio a seguito dell'accertamento e della dichiarata nullità della suddetta pattuizione per difetto della forma scritta".
Per informazioni, contattare la Confconsumatori Andria, con sede in Via Firenze 37 –
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