Il Comune proroga la scadenza al 31 dicembre 2022, delle concessioni relative a posteggi o aree già assegnate

La nota degli uffici per la Competitività Economica e Territoriale, Attività Produttive, Mercati e Fiere, Agricoltura, SUAP

sabato 6 agosto 2022 13.51
Viene prorogato al 31 dicembre 2022, salvo ulteriore differimento, la scadenza delle concessioni relative a posteggi o aree già assegnate dal Comune di Andria. Lo fa sapere una nota ufficiale del Comune di Andria, e precisamente gli uffici per i Servizi alla Competitività Economica e Territoriale, Attività Produttive, Mercati e Fiere, Agricoltura, SUAP.

Nel dettaglio viene disposto che gli operatori commerciali titolari di posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica, stante la necessità di garantire la continuità dell'esercizio delle attività sulle aree mercatali per le quali sono vigenti sino al 30.06.2022 le relative concessioni, di stabilire una proroga alla scadenza delle predette concessioni relative a posteggi o aree già assegnate, fissata al 31.12.2022, fatta salva la possibilità di un ulteriore differimento della scadenza qualora ciò dovesse essere imposto per l'applicazione di norme sovraordinate imperative e/o inderogabili. La scadenza potrà essere comunque annullata, revocata o decadere, senza che il concessionario possa domandare alcun indennizzo, qualora ciò dovesse essere imposto per l'applicazione di norme sovraordinate imperative e/o inderogabili, anche sopraggiunte e da pronunce dell'Autorità giurisdizionale.

Ma ecco il provvedimento amministrativo così come disposto.

CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - INFORMATIVA

IL DIRIGENTE


Premesso che:
l'art. 181 comma 4-bis D.L. 34/2020, ha così disposto: "Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del D. Lgs. n.59/2010, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.";
con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, approvato in data 25 novembre 2020, veniva approvato l'allegato A, "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020";
la Regione Puglia, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 7 dicembre 2020, approvava le modalità operative rimesse alla propria competenza dal Decreto Legge menzionato, sentite ANCI Puglia e le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, specificando che, nel procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni, le amministrazioni Comunali erano conseguentemente tenute ad attenersi alle indicazioni contenute nei due documenti (Linee Guida regionali e ministeriali);
a tal seguito, il Comune di Andria, con Determinazione dirigenziale n.2 del 04/01/2021, disponeva di prorogare le concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica nel Comune di Andria, in scadenza entro il 31/12/2020 non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata il 05 luglio 2012 con atti ad efficacia differita, per il periodo strettamente funzionale alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 delle modalità operative regionali e comunque non oltre il 30 giugno 2021, approvando l'avviso pubblico di comunicazione di avvio del procedimento.

Preso Atto che:
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere ASI 721 del 15 febbraio 2021, avente ad oggetto "Disciplina delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica", inviato al Senato, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico, rilevò un evidente contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria in materia di concessioni e, di conseguenza, invitò gli enti alla disapplicazione delle normativa adottata dal parlamento italiano; eccepiva l'Agcm che il rinnovo automatico delle concessioni per dodici anni, senza l'espletamento di alcuna procedura ad evidenza pubblica, determinava la mancata applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dalla stessa Autorità, in violazione della Direttiva Servizi ed il diritto europeo, a danno della libera iniziativa economica e tutela della concorrenza.

Tenuto conto:
dalle sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di concessioni demaniali;
della sentenza n.539 dello scorso 18 gennaio del Tar Lazio Sezione II con effetti significativi nel settore del commercio ambulante, che non risulterebbe esente dall'applicazione dei principi scolpiti dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in tema di concessioni demaniali, affermando:
- che la direttiva Bolkestein, che vieta i rinnovi automatici di concessioni e autorizzazioni in contrasto con la Direttiva Servizi, deve essere adottata anche per il rilascio delle concessioni dei posteggi e, pertanto, devono essere espletate gare pubbliche per le nuove assegnazioni nei mercati e fiere, senza ricorrere a rinnovi automatici per ulteriori periodi (dodici anni) come aveva invece stabilito D.L. 19 maggio 2020, n.34.


Ritenuto, per coerenza, dover disapplicare il decreto legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, art. 181, comma 4 bis, annullando il procedimento di rinnovo avviato dal Comune di Andria con Determinazione dirigenziale n.2 del 04/01/2021.

Ritenuto altresì, allo scopo di evitare uno sconvolgimento nell'attività di commercio su aree pubbliche e garantire nel contempo una continuità lavorativa ai titolari di posteggio nei mercati e fiere, a seguito della conseguente vacatio legis determinata dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e del TAR Lazio, provvedere a delimitare al 31 dicembre 2022 la validità delle predette concessioni, già in scadenza al 31 dicembre 2020, nelle more di adottare nuovi provvedimenti in applicazione di future norme governative in materia di concessioni.

AVVISA

i Sigg. operatori commerciali titolari di posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica, stante la necessità di garantire la continuità dell'esercizio delle attività sulle aree mercatali per le quali sono vigenti sino al 30.06.2022 le relative concessioni, di stabilire una proroga alla scadenza delle predette concessioni relative a posteggi o aree già assegnate, fissata al 31.12.2022, fatta salva la possibilità di un ulteriore differimento della scadenza qualora ciò dovesse essere imposto per l'applicazione di norme sovraordinate imperative e/o inderogabili. La scadenza potrà essere comunque annullata, revocata o decadere, senza che il concessionario possa domandare alcun indennizzo, qualora ciò dovesse essere imposto per l'applicazione di norme sovraordinate imperative e/o inderogabili, anche sopraggiunte e da pronunce dell'Autorità giurisdizionale.