Il 31 dicembre stop alla vendita di alimenti e bevande in contenitori non di carta o plastica

Previste sanzioni da 25 a 500 euro per violazioni all'ordinanza

lunedì 30 dicembre 2019 12.45
Con Ordinanza Sindacale n.604 del 23 dicembre 2019, è stato disposto il divieto di vendita di alimenti e bevande in contenitori non di carta o plastica nelle giornate del 24 e 31 dicembre.

L'Ordinanza Sindacale prende le mosse dal fatto che si è verificata, negli anni precedenti, in occasione delle festività natalizie, la tendenza, da parte di alcuni esercizi pubblici, a debordare dal lecito consentito e dall'altro, da parte degli avventori, ad abusare di sostanze alcoliche. Si è anche constatato che gli alimenti e le bevande vendute per asporto sono consumate su suolo pubblico e successivamente i contenitori sono abbandonati sul suolo pubblico.

Per questo l'Ordinanza, per tutto l'arco delle giornate di martedì 24 e martedì 31 dicembre 2019, stabilisce il divieto di vendita di alimenti e bevande destinate al consumo immediato, su tutto il territorio comunale, in contenitori non di carta o plastica, da parte di: attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea; circoli privati; distributori automatici; attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande; esercizi commerciali: operatori del commercio su aree pubbliche; tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro; il divieto di consumare su suolo pubblico alimenti e bevande di qualsiasi natura in contenitori non di carta o plastica, fatto salvo l'utilizzo delle stesse esclusivamente all'interno dei locali; il divieto della detenzione su area pubblica, ai fini dell'immediato consumo, alimenti e bevande in contenitori non di carta o plastica; di esporre, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

Restano fermi: il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. nonchè dall'art. 689 del codice penale. La violazione al provvedimento comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.