Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani: la Asl Bt dovrà risarcire l'ematologa che perse il lavoro perché incinta
I fatti risalgono al 2016. A causa della sua gravidanza non fu prorogato il contratto di lavoro
martedì 8 novembre 2022
10.00
Condanna per la Asl Bt a risarcire un' ematologa con la somma corrispondente agli stipendi che avrebbe percepito se il contratto fosse stato prorogato. E' quanto è stato deciso dalla sezione lavoro del Tribunale di Trani: il giudice Floriana Di Benedetto ha anche stabilito in € 3000 di risarcimento di danno morale alla dottoressa per la quale era stato presentato ricorso nel 2019 dalla consigliera regionale di Parità.
I fatti risalgono al 2016 quando la ematologa aveva comunicato alla ASL la disponibilità a ricoprire eventuali incarichi di dirigente medico e per questo fu convocata per sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. "È necessario un consulto con la dirigenza medica ", fu la risposta del funzionario amministrativo di fronte all'evidente stato interessante della dottoressa . Il contratto venne poi firmato il 22 marzo con decorrenza dal primo aprile al 30 giugno ma dopo quella data, nonostante la direzione generale a maggio avesse disposto la proroga di automatica di tutti i contratti a tempo determinato con scadenza entro il 31 agosto e avesse stipulato nello stesso reparto di ematologia altre due assunzioni , per la dottoressa non vi fu nessun rinnovo.
Di seguito alcuni stralci della sentenza depositata nei giorni scorsi.
"Alla luce di tutto quanto innanzi argomentato si ritiene che il comportamento della Asl Bt, manifestatosi nelle varie scelte, dalla mancata sottoscrizione in data 4.3.2016 fino alla mancata proroga del novembre 2016 sia stato discriminatorio nei confronti della dottoressa in questione. Non vi è altra spiegazione razionale, se non il suo stato di gravidanza prima e puerperio poi, per la tardiva sottoscrizione del contratto di lavoro e per la omessa proroga del contratto con la ricorrente. La stessa ha fornito prova della lamentata discriminazione».
«Si ritiene che la ricorrente abbia subito un danno innanzi tutto patrimoniale, corrispondente all'importo della retribuzione persa a seguito della mancata proroga del contratto, pari a tre mensilità, considerando che anche i contratti delle colleghe della ricorrente hanno avuto durata massima di sei mesi e che la ricorrente dal primo ottobre è stata assunta dalla Asl Bari".
Riguardo la sussistenza del danno morale, si legge che «il comportamento discriminatorio della Asl Bt, manifestatosi per la prima volta con la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro in data 4.3.2016 ha causato sin da subito alla ricorrente, quanto meno sino alla convocazione per il successivo 22.3, un patema d'animo, atteso che l'unico motivo ostativo alla sottoscrizione del contratto era stato proprio il suo stato di gravidanza, peraltro avanzatissimo, considerato che poi la dottoressa ha partorito il 23.3.2016; così come molto probabilmente tale patema d'animo sia stato vissuto alla scadenza del contratto, per l'omessa proroga, quando ormai poteva considerarsi terminato il periodo trimestrale di congedo obbligatorio di maternità post partum."
I fatti risalgono al 2016 quando la ematologa aveva comunicato alla ASL la disponibilità a ricoprire eventuali incarichi di dirigente medico e per questo fu convocata per sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. "È necessario un consulto con la dirigenza medica ", fu la risposta del funzionario amministrativo di fronte all'evidente stato interessante della dottoressa . Il contratto venne poi firmato il 22 marzo con decorrenza dal primo aprile al 30 giugno ma dopo quella data, nonostante la direzione generale a maggio avesse disposto la proroga di automatica di tutti i contratti a tempo determinato con scadenza entro il 31 agosto e avesse stipulato nello stesso reparto di ematologia altre due assunzioni , per la dottoressa non vi fu nessun rinnovo.
Di seguito alcuni stralci della sentenza depositata nei giorni scorsi.
"Alla luce di tutto quanto innanzi argomentato si ritiene che il comportamento della Asl Bt, manifestatosi nelle varie scelte, dalla mancata sottoscrizione in data 4.3.2016 fino alla mancata proroga del novembre 2016 sia stato discriminatorio nei confronti della dottoressa in questione. Non vi è altra spiegazione razionale, se non il suo stato di gravidanza prima e puerperio poi, per la tardiva sottoscrizione del contratto di lavoro e per la omessa proroga del contratto con la ricorrente. La stessa ha fornito prova della lamentata discriminazione».
«Si ritiene che la ricorrente abbia subito un danno innanzi tutto patrimoniale, corrispondente all'importo della retribuzione persa a seguito della mancata proroga del contratto, pari a tre mensilità, considerando che anche i contratti delle colleghe della ricorrente hanno avuto durata massima di sei mesi e che la ricorrente dal primo ottobre è stata assunta dalla Asl Bari".
Riguardo la sussistenza del danno morale, si legge che «il comportamento discriminatorio della Asl Bt, manifestatosi per la prima volta con la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro in data 4.3.2016 ha causato sin da subito alla ricorrente, quanto meno sino alla convocazione per il successivo 22.3, un patema d'animo, atteso che l'unico motivo ostativo alla sottoscrizione del contratto era stato proprio il suo stato di gravidanza, peraltro avanzatissimo, considerato che poi la dottoressa ha partorito il 23.3.2016; così come molto probabilmente tale patema d'animo sia stato vissuto alla scadenza del contratto, per l'omessa proroga, quando ormai poteva considerarsi terminato il periodo trimestrale di congedo obbligatorio di maternità post partum."