Fuga dopo un incidente, rintracciato dalla Polizia locale
L'episodio il 4 aprile scorso in viale Venezia Giulia
giovedì 23 maggio 2024
12.06
La Polizia Locale di Andria ha individuato, sanzionato e deferito all'Autorità Giudiziaria, il conducente di un'autovettura, resosi responsabile dei reati di fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.
L'episodio risale alla mattina di mercoledì 4 aprile, accaduto in Vile Venezia Giulia angolo via Barletta, ove il conducente dell'autovettura dopo l'urto con una bici elettrica, condotta da un ragazzo che stava andando a scuola, si è dato alla fuga senza prestare eventuale assistenza alla controparte.
Gli Agenti della Polizia Locale, attraverso l'analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona e il successivo sviluppo delle indagini, sono riusciti ad identificare e deferire l'uomo che guidava l'autovettura, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
La Polizia Locale ricorda che, oltre che alle normali regole del vivere civile, anche le disposizioni normative dell'art. 189 del Codice della Strada impongono alle persone che hanno causato un incidente stradale con danni solo materiali o che abbiano cagionato lesioni alle persone coinvolte, di fermarsi sia per prestare la necessaria assistenza sia per mettersi a disposizione degli organi di Polizia che intervengono per i rilievi.
La norma distingue due situazioni principali, quella con soli danni materiali e quella con "danno alle persone".
Nel primo caso l'art. 189 del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa da 302,00 a 1.28,00 e l'eventuale sospensione accessoria della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi mente per il caso, più grave, di lesioni fisiche, la norma prevede la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della abilitazione alla guida da 1 a 3 anni.
È doveroso rilevare che l'odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall'Autorità Giudiziaria nel corso dell'intero iter processuale e definita solo a seguito dell'eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.