Coronavirus, Emergenza Alimentare: ecco i criteri per l'assegnazione dei Buoni Spesa ad Andria

I chiarimenti del Servizio Politiche Sociali, di seguito il testo completo

lunedì 6 aprile 2020 12.03
Il Settore Servizi alla Persona ha adottato oggi una propria determinazione con la quale il Dirigente, dr.ssa Ottavia Matera, ha dettato chiarimenti utili alla valutazione delle istanze presentate per beneficiare dei buoni spesa per l'emergenza alimentare. Di seguito il testo.

Allegato 1: Criteri di accesso alla misura buoni alimentari di cui all'Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.

Il presente allegato ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche per l'accesso alla misura straordinario denominata "Buono alimentare per emergenza COVID 19", ed è finalizzato a definire in via prioritaria: Paragrafo 1 - Destinatari

Sono potenziali destinatari dell'intervento:
a) i cittadini residenti nel Comune di Andria.
b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla comunità europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri titolari di permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Andria.
c) Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune di Andria, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi indifferibili e non sia possibile l'immediato invio degli stessi ai comuni di residenza o allo stato di appartenenza.

Paragrafo 2 –Modalità di accesso

Per accedere all'intervento è necessario produrre domanda/autocertificazione, compilata in tutte le sue parti, secondo le modalità stabilite dal Comune di Andria. La domanda può essere presentata da un solo componente maggiorenne per nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande da parte di più componenti del nucleo, sarà presa in esame la prima domanda temporalmente pervenuta. Alla domanda da parte del cittadino seguirà colloquio telefonico con il S.S.P. secondo le modalità ritenute più opportune e comunque finalizzata a valutare la condizione di emergenza dichiarata dal nucleo familiare

Paragrafo 3 –Criteri di accesso

Saranno prioritariamente ammessi all'intervento nuclei familiari privi di qualsiasi forma di reddito corrente e continuativo: Fermo restando la sussistenza delle predette condizioni, saranno valutate con priorità di accesso le seguenti casistiche: L'accesso all'intervento di nuclei familiari percettori di misure nazionali e regionali (REI, RED RDC) sarà valutato "successivamente" dal Servizio Sociale Professionale caso per caso e sulla base della situazione complessiva del nucleo familiare. In ogni caso l'ammissione al beneficio da parte del richiedente è comunque rimessa alla valutazione complessiva e multidimensionale dell'Assistente Sociale che ha in carico l'istruttoria. Fermo restando il possesso dei requisiti sopra elencati, non potranno comunque accedere al BONUS EMERGENZA ALIMENTARE i nuclei familiari in possesso, nel loro complesso, alla data di presentazione della domanda, di depositi bancari/postali o altro tipo di liquidità monetaria di importo superiore a quanto di seguito riportato:
1. Max € 6.000,00 per nuclei composti da 1 componente;
2. Max € 8.000,00 per nuclei composti da 2 componenti;
3. Max € 10.000,00 per nuclei composti da 3 o più componenti
Si rappresenta che, attesa l'emergenza, si ritiene equo mutuare il detto limite dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.

Paragrafo 4 - Verifiche e controlli

Sulle domande di accesso all'intervento l'Amministrazione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, potrà esperire tutti i controlli ritenuti più opportuni per verificare la veridicità delle informazioni fornite dal dichiarante. I richiedenti che dichiarano il falso saranno perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.